Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 4 dicembre 2017, n. 5704. Le nuove fattispecie non sono applicabili retroattivamente alle procedure di cui al precedente Codice n. 163/2006

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25. Con un primo motivo l’originaria ricorrente censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il motivo relativo alla rilevanza delle condotte che hanno determinato l’adozione da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione del decreto di commissariamento ex art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari; convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), in relazione a turbative d’asta commesse da esponenti del CNS in due procedure di affidamenti di contratti indette da AMA s.p.a., municipalizzata di Roma per l’ambiente, nell’ambito della nota indagine “mafia capitale”.
Sul punto l’originaria ricorrente sostiene che il consorzio aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per non avere reso alcuna dichiarazione di tali precedenti e sottolinea che il coinvolgimento di quest’ultimo in fatti gravi aventi rilevanza penale, volti ad alterare gli esiti delle procedure di affidamento di contratti pubblici, sia «ipoteticamente riconducibile alla ipotesi di «errore professionale» ex art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006». La Te. soggiunge al riguardo che l’omissione dichiarativa non sarebbe quindi sanabile dalla valutazione svolta sul punto dal Co. dopo la sospensiva emessa dal Tribunale amministrativo (con la determinazione più volte citata n. 324 del 26 ottobre 2016).
26. Il motivo è infondato.
Deve in primo luogo sottolinearsi che l’obbligo dichiarativo dei precedenti professionali è inteso dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato come strumentale rispetto alle valutazioni discrezionali di competenza delle stazioni appaltanti in ordine all’affidabilità ex art. 38, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006 dei partecipanti a procedure di affidamento. Si afferma al riguardo che il fatto in sé è indice di inaffidabilità dell’operatore economico, tale da giustificare la sua esclusione dalla gara (ex multis: Cons. Stato, III, 5 maggio 2014, n. 2289; IV, 4 settembre 2013, n. 4455; V, 27 settembre 2017, n. 4527, 17 luglio 2017, n. 3493, 22 dicembre 2016, n. 5419, 15 dicembre 2016, n. 5290, 4 ottobre 2016, n. 4108, 26 luglio 2016, n. 3375, 19 maggio 2016, n. 2106, 18 gennaio 2016, n. 122, 25 febbraio 2015, n. 943, 11 dicembre 2014, n. 6105, 14 maggio 2013, n. 2610).
Tuttavia, laddove tale valutazione sia quindi stata svolta, tanto più in senso positivo, non è consentito al giudice ricavare una ragione di esclusione di tipo formale rispetto ad un presupposto sostanziale – l’esistenza di un «grave errore professionale» -che la stazione appaltante, nell’esercizio delle attribuzioni ad essa riservate ai sensi della più volte citata lett. f) del previgente codice dei contratti pubblici, ha ritenuto sussistente, dandone adeguata motivazione.
27. Ciò è appunto quanto avvenuto nel caso di specie.
Nel rideterminarsi su sollecitazione del Tribunale amministrativo anche con riguardo al commissariamento ex art. 32 d.l. n. 90 del 2014 del CNS il Co. ha infatti ritenuto che:
– i fatti all’origine di quest’ultimo provvedimento erano stati «posti in essere fuori dall’esecuzione di un contratto»;
– a presupposto del commissariamento possono essere addotte anche «situazioni anomale e comunque solo sintomatiche di condotte illecite», e dunque ipotesi di reato non ancora accertate in via definitiva;
– la misura in questione non priva l’impresa della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
– contro lo stesso provvedimento era pendente ricorso giurisdizionale;
– rispetto alle presunte turbative d’asta il CNS «risulta essersi costituita parte offesa (sic)» nel procedimento penale;
– infine, a conferma dell’affidabilità del CNS vi è il recente rinnovo della sua iscrizione nella White list della Prefettura di Bologna.
28. Dal complesso di queste valutazioni emerge un chiaro giudizio di affidabilità professionale dell’aggiudicatario, malgrado le vicissitudini giudiziarie pregresse, che ancora una volta deve essere ritenuto legittimo ai sensi della lettera f) dell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006.
29. Deve inoltre convenirsi con quanto afferma il CNS nelle proprie difese e cioè che il commissariamento ex art. 32, d.l. n. 90 del 2014 non è codificato quale causa di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici.
30. Con il secondo motivo dell’appello incidentale la Te. deduce «ulteriori doglianze riconducibili alla violazione dell’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs n. 163/2006», consistenti in alcune condanne penali emesse nei confronti di soggetti operanti per conto del CNS per reati commessi a vantaggio di quest’ultimo in diverse procedure di affidamento.

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