La scelta operata dall’Amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 3 aprile 2018, n. 2075.

La scelta operata dall’Amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis, e ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico; e come tale è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta.

Sentenza 3 aprile 2018, n. 2075
Data udienza 22 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4250 del 2017, proposto da:

Ia. It. quale titolare e legale rappresentante della Ditta So. 20., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gi. Ru. e Gi. Ve., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Ma. in Roma, viale (…);

contro

Ministero dell’Interno e Agenzia del Demanio, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

nei confronti

Pa. Pe., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I TER n. 03529/2017, resa tra le parti, concernente l’annullamento:

– del provvedimento del 4 maggio 2016, prot. n. 2016/7683 pervenuto a mezzo fax in pari data, a firma del responsabile del procedimento con il quale è stata data comunicazione di non ammissione della So. 20. alla successiva fase di gara, indetta dal Ministero dell’Interno e dall’Agenzia del Demanio per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli, oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art’214 bis del d.Lgs. 30.04.1992 n. 285, ambito provinciale di Vibo Valentia, in quanto l’offerta tecnica non ha raggiunto il punteggio minimo previsto dal disciplinare di gare.

– della decisione della Commissione Esaminatrice emessa in data 21 aprile 2016 nella parte in cui è stato attribuito il punteggio complessivo di 27 e pronunciata la non ammissione alla successiva fase di gara;

– del bando di gara e del relativo disciplinare di gara e capitolato tecnico, pubblicato sulla GURI del 30 luglio 2012, nella gara con procedura aperta, indetta per l’affidamento, in ambiti provinciali, del servizio di recupero, custodia ed acquisto di veicoli, oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 215 bis del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 nella parte in cui ha predisposto i criteri per la valutazione dell’offerta tecnica in violazione dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006;

– del provvedimento di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela del 24 maggio 2016.

di ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuti, che incidano sfavorevolmente nella sfera giuridica della ricorrente.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Agenzia del Demanio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2018 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Ru., anche per Ve. in dichiarata delega, e l’avvocato dello Stato Ca.

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. I-ter, con la sentenza 15 marzo 2017, n. 3529, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante Ia. It., quale titolare e legale rappresentante della Ditta So. 20., per l’annullamento:

– del provvedimento del 04.05.2016, con il quale è stata data comunicazione alla ricorrente della mancata ammissione alla successiva fase di gara per l’affidamento del servizio di recupero, custodia ed acquisto di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del d.lgs. n. 285/92 – ambito provinciale di Vibo Valentia;

– della decisione della Commissione esaminatrice del 21.4.2016, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio complessivo di 27 punti ed è stata pronunciata la non ammissione alla fase successiva di gara;

– del bando di gara e del relativo disciplinare di gara e del capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di recupero, custodia ed acquisto di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del d.lgs. n. 285/92, nella parte in cui sono stati predisposti i criteri per la valutazione dell’offerta tecnica;

– del provvedimento di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela del 24.5.2016.

L’attuale appellante era già stata esclusa dalla gara oggetto del presente giudizio per non aver raggiunto per l’offerta tecnica la soglia di sbarramento di 30 punti, ma era stata poi ammessa in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato 26 febbraio 2016, n. 790 che, confermando la sentenza del TAR 23 aprile 2015, n. 5930 ha accolto il ricorso proposto avverso la prima esclusione, ritenendo che l’Amministrazione dovesse “rivalutare l’offerta tecnica dell’appellata al fine di colmare i vizi di motivazione rilevati”.

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