La scelta operata dall’Amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

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Il TAR ha rilevato sinteticamente che:

– il giudizio di insufficienza relativo alle modalità di gestione di situazioni straordinarie ed alla modalità di gestione informatica dei dati relativi ai veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca risulta congruamente motivato (cfr. verbale n. 42 del 21.4.2016);

– il capitolato tecnico prescriveva che il personale fosse specializzato, dettava tempistiche minime da rispettare e indicava modalità di intervento da assicurare; perciò il giudizio di insufficienza non appare inficiato neppure da illogicità e da ingiustizia manifesta;

– la circostanza che le parti interloquiscano solo per via telematica e che per ciascun veicolo i dati vengano registrati digitalmente spiega le ragioni della rilevanza attribuita dalla Commissione, ai fini del giudizio di insufficienza sul punto, ai protocolli di gestione dei dati e di sicurezza ed alle modalità di funzionamento, di consultazione o di archiviazione dei dati medesimi.

L’appellante contestava la sentenza del TAR, deducendo i seguenti motivi di appello:

– illegittimità derivata ed illegittimità dell’atto presupposto;

– violazione di legge – mancanza dei presupposti – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 d.lgs. n. 163-2006, come integrato dal regolamento esecutivo (artt. 283 e 286 d.P.R. n. 207-2010) – eccesso di potere per difetto di motivazione – contraddittorietà, ingiustizia manifesta travisamento dei fatti – irragionevolezza difetto di istruzione – difetto e falsità dei presupposti, disparità di trattamento, irregolarità del procedimento, illogicità manifesta, e contraddittorietà – violazione art. 3 l. n. 241-1990.

– violazione del punto XI del disciplinare di gara. Violazione dell’art: 83 d.lgs. n. 163-2006. Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Contraddittorietà, ingiustizia manifesta. Illogicità. Disparità di trattamento

Con l’appello in esame si chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituiva il Ministero appellato chiedendo la reiezione dell’appello.

All’udienza pubblica del 22 febbraio 2018 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’appellante ribadisce la censura del ricorso di primo grado incentrata sull’ipotizzata assenza di sub-criteri, stante la genericità nell’indicazione dei criteri di valutazione dell’offerta, in violazione dell’art. 83 d.lgs. n. 163-2006, con particolare riguardo all’assenza di ulteriori sub-criteri.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato la mancata previsione di sub-criteri di valutazione non costituisce, di per sé, motivo di illegittimità della lex specialis di gara.

Infatti, la mancata previsione di sub-pesi e sub-punteggi per ciascun criterio di valutazione qualitativa dell’offerta non è indice di indeterminatezza dei criteri di valutazione: ciò in quanto la possibilità di individuare sub-criteri è, infatti, meramente eventuale, com’è palese dall’espressione “ove necessario” dell’art. 83, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.

Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha sancito che la scelta operata dall’Amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis, e ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico; e come tale è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 18 giugno 2015, n. 3105 e Consiglio di Stato, sez. V, 14 novembre 2017, n. 5245).

2. Peraltro, come ben ha evidenziato il TAR, nel disciplinare di gara vi era, in realtà, una regolamentazione analitica dei criteri di valutazione dell’offerta.

Infatti, per quanto concerne l’offerta tecnica, il bando prevedeva, al punto XI, l’attribuzione di 50 punti massimi su 100, con valutazione da effettuare sulla base dei seguenti criteri: Modalità di svolgimento ordinario del servizio (massimo 25 punti); Modalità di gestione di situazioni straordinarie (massimo 20 punti); Modalità di gestione informatica dei dati relativi ai veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca (massimo 5 punti).

L’art. 2 del capitolato tecnico, che integra tali criteri e che concerne la “attività di recupero dei veicoli e redazione dell’inventario”, richiedeva al custode-acquirente di garantire:

– la reperibilità telefonica 24 ore su 24;

– l’intervento sul luogo in cui il veicolo sequestrato/fermato si trova, con un veicolo tecnicamente idoneo al recupero, entro 30 minuti primi dalla richiesta dell’Organo Accertatore;

– la presenza sul veicolo da utilizzare per il recupero di un soggetto appositamente delegato ed in possesso dei requisiti per assumere gli obblighi di custodia del veicolo sequestrato/fermato, secondo le norme vigenti;

– qualora il veicolo sequestrato/fermato possa essere messo in condizioni di sicurezza per la circolazione (fuori dalla carreggiata), in alternativa a quanto richiesto al punto b), entro gli stessi tempi, l’intervento sul luogo in cui il veicolo si trova di un soggetto in possesso dei requisiti per assumere gli obblighi di custodia, fino al momento dell’intervento del veicolo tecnicamente idoneo al recupero presso il deposito del custode-acquirente competente;

– il trasporto del veicolo nel luogo stabilito per la custodia con immediatezza e comunque entro le 24 ore dall’affidamento.

Il capitolato tecnico prescriveva altresì che per la realizzazione del servizio di recupero il custode-acquirente avrebbe dovuto avvalersi di personale specializzato e di mezzi idonei al recupero aventi le caratteristiche tecniche stabilite dall’appendice IV all’art. 12, Titolo I, d.P.R. n. 495-1992 e richiedeva ancora: “per ogni veicolo preso in custodia il custode-acquirente dovrà compilare un’apposita scheda descrittiva dello stato del veicolo…e provvedere a trasmetterla telematicamente, entro le successive 48 ore, al Ministero dell’Interno ed all’Agenzia del Demanio”.

Alla luce delle citate previsioni della lex specialis è evidente che vengono puntualmente integrati gli elementi dell’offerta tecnica oggetto di valutazione con le conseguenza che i criteri dettati per tale valutazione non possono ritenersi affetto generici.

3. Per quanto riguarda l’ipotizzata illegittimità della valutazione dell’offerta, si deve rilevare che il provvedimento con il quale la commissione di gara, riesaminata la posizione della ricorrente in ottemperanza al giudicato amministrativo, ha confermato il punteggio precedentemente attribuito, specifica che: quanto alle modalità di gestione di situazioni straordinarie, l’attuale appellante non aveva descritto in quale modo intendeva fronteggiarle; quanto alla modalità di gestione informatica dei dati, non aveva previsto protocolli di gestione dei dati di sicurezza, né aveva fornito indicazioni sulle modalità di funzionamento, archiviazione e consultazione degli stessi.

Si tratta tutti di elementi che confermano il giudizio di insufficienza dell’offerta che, sotto questo profilo, non appare inficiato da illogicità e da ingiustizia manifesta.

4. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto, in quanto infondato.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono esser compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta),

Definitivamente pronunciando sull’appello principale come in epigrafe indicato, lo respinge.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Claudio Contessa – Presidente FF

Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere, Estensore

Valerio Perotti – Consigliere

Federico Di Matteo – Consigliere

Giovanni Grasso – Consigliere

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