L’eventuale nullità dell’avviso di accertamento non determina l’inutilizzabilità ai fini penali dell’avviso stesso e degli atti su cui si fonda

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 14 marzo 2018, n. 11570.

L’eventuale nullità dell’avviso di accertamento non determina l’inutilizzabilità ai fini penali dell’avviso stesso e degli atti su cui si fonda in quanto le patologie dell’atto impositivo si esauriscono nell’ambito del rapporto giuridico tributario e non incidono sull’attitudine dell’atto a veicolare nel processo penale le informazioni che se ne possono trarre. Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture, inoltre, è ascrivibile al rappresentante legale della società alla data di presentazione della dichiarazione, a nulla rilevando che le false fatturazioni siano state contabilizzate, e pagate in epoca antecedente, allorché l’amministratore della società era un altro soggetto.

Sentenza 14 marzo 2018, n. 11570
Data udienza 23 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 28/06/2016 della Corte d’appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Corbetta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano confermava la decisione resa, all’esito del giudizio abbreviato, dal g.u.p. del tribunale di Monza in data 13 novembre 2014, che, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, aveva condannato (OMISSIS) alla pena di mesi otto di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre pene accessorie come per legge, in relazione al delitto di cui all’articolo 81 cpv., al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 perche’, con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, quale legale rappresentante della “(OMISSIS) s.r.l.” dal (OMISSIS), al fine di evadere le imposte dirette e sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni (OMISSIS) e (OMISSIS) elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture emesse dalla “(OMISSIS) s.r.l.” registrate nelle scritture contabili obbligatorie, risultate tutte per operazioni inesistenti; in particolare: fattura (OMISSIS) dell’importo di Euro 75.000,00 ed i.v.a. di Euro 15.000; fattura (OMISSIS) dell’importo di Euro 75.000,00 ed i.v.a. di Euro 15.000; fattura (OMISSIS) dell’importo di Euro 626.666,27 ed i.v.a. di Euro 125.333,33.

2. Avverso l’indicata sentenza l’imputato, tramite difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si eccepisce mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, la quale, ad avviso del ricorrente, avrebbe operato un’erronea ricostruzione dei fatti. Assume il difensore che l’imputato ha prodotto documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle fatture e i contratti sui cui le stesse si basano, ossia la promessa di vendita, datata 17 gennaio 2007, da parte di “(OMISSIS) s.r.l.” in favore di “(OMISSIS) s.r.l.”, che accettava, di immobili denominati “(OMISSIS)” e relativo terreno siti in (OMISSIS), nonche’ la cessione di compromesso stipulato da “(OMISSIS) s.r.l.” e “(OMISSIS) s.r.l.” per l’acquisto di 8/9 di proprieta’ indivisa dell’area sita in (OMISSIS); pertanto, secondo la prospettazione del ricorrente, la “(OMISSIS) s.r.l.” avrebbe emesso legittimamente le fatture in contestazione, ottenendone il pagamento, e, previa registrazione degli importi in contabilita’, ne ha dichiarato gli importi come ricavi, versando, poi, le relative imposte.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza e/o errata applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 e dell’articolo 48 c.p.. Deduce il ricorrente che l’ (OMISSIS) e’ divenuto amministratore della societa’ in questione in data (OMISSIS) 2008, quando i contratti sopra indicati erano gia’ stati sottoscritti dai precedenti amministratori e, addirittura, due fatture erano gia’ state emesse; l’ (OMISSIS), pertanto, si sarebbe limitato a dar seguito a registrazioni contabili di pagamenti gia’ avvenuti, basati su accordi pregressi, che erano stati assunti dai precedenti amministratori.

2.3. Con il terzo motivo lamenta inosservanza e/o errata applicazione della L. n. 537 del 1993, articolo 14, comma 4-bis, come modificato dal Decreto Legge n. 16 del 2012, articolo 8. Secondo la prospettazione del ricorrente, la notifica dell’avviso di accertamento, in data 18 aprile 2013, avvenuta prima della richiesta di rinvio a giudizio costituirebbe una nullita’ assoluta degli accertamenti fiscali poi confluiti nella c.n.r. del 9 maggio 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’, nel complesso, infondato e deve percio’ essere rigettato; peraltro, deve dichiararsi l’estinzione del reato, relativamente al periodo di imposta 2008, essendo decorso il termine massimo di prescrizione.

2. Il primo motivo, concernente la ricostruzione dei rapporti tra le societa’ coinvolte in relazione all’emissione delle fatture di cui all’imputazione, e’ inammissibile. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione la “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le piu’ recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – dep. 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Le argomentazioni proposte tendono, appunto, ad ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *