L’errore di fatto revocatorio è configurabile nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento: l’errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all’attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto a loro esistenza e a loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento.
Sentenza 29 novembre 2017, n. 5609
Data udienza 19 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso per revocazione iscritto al numero di registro generale 538 del 2017, proposto da:
Co. In. società cooperativa (quale avente causa da Ci. & Ca. – Co. – Un. – Consorzio fra Imprese di produzione edilizia, impiantistica ed affini – Società Cooperativa in sigla “Un. soc. coop.”), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Va. Vu., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Ce. Ag. Ro. – C.A. s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Ro. Ci., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
nei confronti di
M.S. Ma. & Se. Te. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Ge. ed Ar. Va. Si., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via (…);
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. V n. 04755/2016, resa tra le parti, concernente l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria, pronto intervento, evolutiva, gestione e conduzione impianti, nonché manutenzione area verde presso il Centro Agroalimentare di Roma.
Visti il ricorso per revocazione ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di C.A. s.c.p.a.. e di M.S. Ma. & Se. Te. s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2017 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Vu. e Ci.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio la Cooperativa Ci. & Ca. Co. – Un. – Consorzio fra Imprese di Produzione Edilizia Impiantistica ed Affini, Un. soc. coop (di seguito, Cipea) impugnava il provvedimento 13 ottobre 2015, con cui il Ce. Ag. Ro. C.A. s.c.p.a. aveva aggiudicato a M.S. Ma. & Se. Te. s.a. la gara per l’affidamento dei “servizi di manutenzione ordinaria pronto intervento, evolutiva, gestione e conduzione impianti, manutenzione area verde premo il Centro Agroalimentare di Roma (CAR)”, nonché la nota prot. n. 1249 del 13 ottobre 2015 (con la quale era stato comunicato il suddetto provvedimento di aggiudicazione), il provvedimento 19 ottobre 2015 di parziale diniego di accesso agli atti nonché, in subordine, il bando di gara ed ogni altro atto della lex specialis, compreso quello di nomina della commissione di gara.
2. Con sentenza 19 febbraio 2016, n. 2233 il Tribunale adito accoglieva il ricorso, rilevando la fondatezza della prima censura, relativa all’omessa indicazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico da parte della controinteressata (circostanza, questa, che non sarebbe stata smentita né dalla controinteressata, né dall’amministrazione resistente): invero, nell’ambito della propria offerta economica l’aggiudicataria M.S. non aveva indicato i costi di sicurezza aziendali necessari per garantire ai propri lavoratori il rispetto della normativa sulla prevenzione degli infortuni.
Ad avviso del primo giudice, a ciò non poteva opporsi l’avvenuta specificazione di tali costi in sede di verifica dell’anomalia – sempre che ciò fosse poi realmente avvenuto – o, comunque, la possibilità di colmare tale carenza attraverso il soccorso istruttorio, alla luce di quanto allora statuito da Cons. Stato, Ad. plen. 20 marzo 2015, n. 3.
3. Avverso tale decisione M.S. Ma. & Se. Te. s.a. interponeva appello, sulla scorta del mutato orientamento, nelle more, della giurisprudenza amministrativa in materia di omissione della dichiarazione degli oneri di sicurezza “interni”.
Si costituiva Cipea, deducendo l’infondatezza del gravame e riproponendo le censure articolate nel precedente grado di giudizio, dichiarate assorbite dalla sentenza. Proponeva inoltre appello incidentale, deducendo l’omessa pronuncia sugli ulteriori motivi di ricorso sollevati in via principale e reiterando l’istanza di accesso agli atti ex art. 116, comma 2, Cod. proc. amm.
4. Con sentenza 17 novembre 2016, n. 4755, il Consiglio di Stato, sez. V, accoglieva l’appello, in applicazione del principio di diritto espresso dalla sentenza 27 luglio 2016, n. 19, dell’Adunanza Plenaria del medesimo Consiglio.
Respingeva inoltre il gravame incidentale proposto dall’appellata Ciprea, ritenendolo infondato.
5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per revocazione il Co. In. soc. coop. (già Ci. & Ca. – Co. – Un. – Consorzio fra Imprese di produzione edilizia, impiantistica ed affini soc. coop.), ritenendola infirmata da decisivi errori di fatto.
[…segue pagina successiva]
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