Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 29 novembre 2017, n. 5609. L’errore di fatto revocatorio è configurabile nell’attività preliminare del giudice

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Si sono costituiti in giudizio sia C.A. s.c.p.a. che M.S. Ma. & Se. Te. s.a., eccependo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza della revocazione.

Le parti hanno ulteriormente illustrato con apposite memorie le proprie tesi difensive e all’udienza del 19 ottobre 2017, dopo la rituale discussione, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

6. Con il primo motivo di gravame il Co. In. deduce la “Violazione dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 – Omessa individuazione nella lex specialis di adeguati criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Omessa motivazione circa i punteggi attribuiti nell’offerta tecnica”: invero, a fronte del rilievo (dedotto in appello da Un.) secondo cui il disciplinare di gara, ai fini della valutazione delle offerte tecniche, si sarebbe limitato a prevedere solo due parametri di valutazione, per di più asseritamente vaghi, tali da attribuire alla commissione giudicatrice un sostanziale arbitrio nell’apprezzamento delle offerte, il giudice d’appello aveva ritenuto la censura inammissibile, in quanto l’appellante incidentale non aveva a suo tempo provveduto all’impugnazione della disposizione della lex specialis ritenuta lesiva.

Inoltre, ad avviso del medesimo giudice, l’appellante incidentale si sarebbe limitato ad una contestazione generica, senza in realtà evidenziare precisi criteri di irragionevolezza o illogicità dei criteri in questione.

Secondo l’odierno ricorrente, “la decisione è anzitutto fondata sulla supposizione del fatto che il Co. In. non avrebbe “impugnato il disciplinare di gara nella parte in cui disciplinava i criteri per l’assegnazione dei punteggi”. L’affermazione riportata nella sentenza è del tutto erronea e frutto di un’evidente svista nell’esame degli atti impugnatori di primo grado, in quanto, già nell’epigrafe del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, tra gli atti impugnati in via subordinata, sono elencati espressamente: “il bando ed ogni altro atto della lex specialis di gara””.

Ulteriore errore di fatto, nel quale sarebbe incorsa la sentenza revocanda, sarebbe costituito dal fatto che il giudice d’appello avrebbe ritenuto che il ricorrente “si sarebbe “limitato nel merito a una generica contestazione, senza sollevare alcun preciso profilo di irragionevolezza o illogicità dei criteri addottati”: in realtà, la censura sollevata dall’appellante incidentale era caratterizzata da ampie e puntuali critiche inerenti proprio all’irragionevolezza, inadeguatezza, illogicità ed illegittimità dei criteri di valutazione.

In relazione a tali rilievi sussisterebbe quindi un errore revocatorio, essendo quelli denunziati degli “errori di fatto immediatamente rilevabili, derivando da una pura e semplice errata e/o omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che ha indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di falsi presupposti fattuali”.

Il motivo di ricorso è inammissibile.

A parte ogni considerazione sul fatto che – nel precisare di aver proposto una censura nei confronti degli atti della lex specialis nel loro complesso – implicitamente il ricorrente dà atto di non avere articolato delle specifiche censure sulle singole previsioni controverse, sul punto la sentenza impugnata rileva, tutt’altro che apoditticamente, che “le censure sollevate nel ricorso di primo grado (e ribadite sic et simpliciter nel ricorso introduttivo del presente giudizio) si risolvono in mere affermazioni di principio circa l’asserita illegittimità, genericità e inadeguatezza dei criteri di attribuzione dei punteggi previsti dal disciplinare senza, tuttavia, evidenziare alcuna specifica criticità in ordine a quanto genericamente dedotto”.

In argomento, solo per completezza va ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo, Cons, Stato, V, 25 marzo 2016, n. 1242) per cui “Il generico richiamo, nell’epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l’impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure; ciò perché solo l’inequivoca indicazione del petitum dell’azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa”.

Il giudice d’appello, dunque, ben aveva presente il richiamo operato dall’allora appellante incidentale Un. alla lex specialis di gara, ma altrettanto chiaramente aveva preso atto del fatto (confermato dalle stesse parole del ricorrente, sopra riportate) che la censura ea stata mossa – inammissibilmente – alla lex specialis nel suo complesso, senza articolare specifiche contestazioni alle singole disposizioni del disciplinare contenenti i criteri per l’assegnazione dei punteggi.

Inoltre, lo stesso giudice d’appello ricordava che “la stazione appaltante ha ampia discrezionalità nell’individuare tali criteri, in relazione alla natura ed all’oggetto dell’appalto”.

Si è dunque in presenza di un giudizio valutativo espresso dal giudice sul contenuto dell’appello incidentale, attinente il merito della controversia.

In questi prospettiva deve escludersi che vi sia stata una errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia eventualmente indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale.

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