Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 10 ottobre 2017, n. 4680. Non sono apriori inammissibili modifiche delle giustificazioni ovvero giustificazioni sopravvenute

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Sempre a mente del suddetto precedente, va detto che la formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto, essendo per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile.

Nel caso di specie, il primo giudice ha correttamente rilevato che la questione non è stata trascurata dalla commissione giudicatrice – come si può evincere da quanto riportato, in particolare, nel verbale n. 12 – e che i rilievi da quest’ultima formulati appaiono ragionevoli, posto che l’ammontare complessivo dell’offerta economica è rimasto invariato e, comunque, la società Si. non ha proceduto ad un’indiscriminata ed arbitraria modifica postuma delle voci a composizione dell’offerta economica, in spregio della par condicio dei concorrenti, essendosi “semplicemente limitata a rimodulare voci di costo originariamente indicate, sulla base di un’adeguata rappresentazione di ipotesi di sottostima e sopravvalutazione, riconducibili a comprovati o, comunque, plausibili “errori di calcolo”.

La ditta aggiudicataria, del resto, avrebbe dimostrato un ulteriore risparmio di spesa sulla base dei benefici fiscali derivanti al costo del personale della l. 21 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) e della l. 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

Peraltro va ricordato che al concorrente è consentito dimostrare che determinate voci di prezzo erano eccessivamente basse, mentre altre, per converso, erano sopravvalutate, pervenendo così ad un rimaneggiamento delle stesse volto a documentare, per alcune di esse, un risparmio idoneo a compensare il maggior costo di voci differenti, incidendo peraltro anche sull’utile esposto, al fine di giungere ad una compensazione tra sottostime e sovrastime, che lasci l’offerta affidabile e seria (Cons. Stato, V, 6 agosto 2015, n. 3859).

12. Conclusivamente, l’appello va respinto. La complessità delle questioni trattate giustifica comunque l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli – Presidente

Roberto Giovagnoli – Consigliere

Claudio Contessa – Consigliere

Valerio Perotti – Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani – Consigliere

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