Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 10 ottobre 2017, n. 4680. Non sono apriori inammissibili modifiche delle giustificazioni ovvero giustificazioni sopravvenute

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Anche ad ammettere che la scelta della Ca. Gr. di non dedurre tutte le ipotetiche ragioni di impugnazione, bensì di selezionare quelle da lei evidentemente ritenute più importanti, sia frutto di una precisa e libera strategia difensiva, di essa però l’appellante deve accettare anche gli eventuali rischi, in particolare quelli derivanti dall’applicazione di regole aventi carattere erga omnes (quali appunto quelle di carattere processuale).

Sul punto la sentenza gravata così riporta: “Tale conclusione assume, tra l’altro, carattere indefettibile a causa del rilievo che, per stessa ammissione della ricorrente, tali oneri non erano stati oggetto di evidenziazione “già nella specifica originaria” (cfr. pag. 16 dell’atto introduttivo del giudizio e anche pag. 7 della memoria depositata in data 27 giugno 2016) e, dunque, del connesso, doveroso riconoscimento della piena facoltà per la predetta di procedere fin da subito a sollevare la contestazione di cui si discute”.

Lo stesso giudice esclude inoltre che “valenza alcuna possa essere attribuita a considerazioni inerenti alla sussistenza o meno di un concreto “interesse”, in fase di redazione del ricorso originario, a censurare “la circostanza” de qua”.

Va applicato in argomento il principio da ultimo ribadito da Cons. Stato, V, 6 novembre 2015, n. 5070 e V, 6 novembre 2015, n. 5075, secondo cui vi è un preciso onere, in capo al ricorrente, di formulare nei termini di legge tutte le proprie contestazioni in relazione ai singoli profili astrattamente evincibili: in difetto, tale possibilità sarà successivamente preclusa, “pena l’assoluto svilimento dei limiti temporali imposti dal legislatore per la sindacabilità dei provvedimenti amministrativi”.

Né potrebbe parlarsi, al riguardo, di interesse sopravvenuto, dal momento che tale specifica questione non era stata neppure considerata nel corso del nuovo procedimento di verifica dell’anomalia.

Nel merito delle questioni prospettate dall’appellante, va innanzitutto ribadito il consolidato indirizzo giurisprudenziale (su cui A.P. 29 novembre 2012, n. 36), a mente del quale “la verifica della congruità di un’offerta ha natura globale e sintetica, vertendo sull’attendibilità della medesima nel suo insieme, e quindi sulla sua idoneità a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione dell’appalto, onde il relativo giudizio non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze dell’offerta economica”.

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