Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 10 ottobre 2017, n. 4680. Non sono apriori inammissibili modifiche delle giustificazioni ovvero giustificazioni sopravvenute

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Né trova espressa smentita la circostanza secondo cui, negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 l’aggiudicataria Si. s.p.a. ha regolarmente gestito il servizio per cui è causa, onorando tutti gli impegni nei confronti dei lavoratori.

Conclusivamente, il primo profilo di appello va dunque respinto.

11. Con secondo profilo di gravame (variamente articolato nei motivi sub B.3, B.4, B.5 e B.6) viene invece dedotta, sotto più profili, la violazione del principio generale di immodificabiltà dell’offerta per effetto della “rimodulazione” dei costi nei giustificativi forniti dalla Si..

Neppure questa doglianza appare fondata.

Rileva infatti la Sezione che l’aggiudicataria, dovendo imputare il costo della dietista e del responsabile del servizio nell’ambito dei costi generali dell’appalto – stante quanto precedentemente stabilito dal Tribunale amministrativo del Lazio con la richiamata sentenza n. 13390 del 2015 – semplicemente abbia rettificato le giustifiche di alcune voci di costo (personale, derrate e spese generali) in ragione di iniziali sovrastime e di sopravvenienze, peraltro documentate alla stazione appaltante.

Trova conferma, nel caso di specie, il consolidato orientamento (ex multis, Cons. Stato, IV, 22 marzo 2013, n. 1633; IV, 23 luglio 2012, n. 4206; V, 20 febbraio 2012, n. 875) per cui non sono a priori inammissibili modifiche delle giustificazioni ovvero giustificazioni sopravvenute, come pure eventuali compensazioni tra sottostime e sovrastime, a condizione che – al momento dell’aggiudicazione – l’offerta risulti nel suo complesso affidabile, ossia dia garanzia di una seria esecuzione del contratto.

Tale conclusione è del resto coerente con le finalità del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, che si svolge nel contraddittorio dell’operatore economico al fine, appunto, di concretamente verificare l’adeguatezza e plausibilità dell’offerta, alla luce delle richieste di chiarimenti effettuate dalla stazione appaltante.

Al riguardo, Cons. Stato, V, 22 maggio 2015, n. 2573 ha ribadito il carattere non sanzionatorio del sub-procedimento di verifica di anomalia, tale per cui questo non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta, ma si sostanzia in un accertamento se in concreto l’offerta sia attendibile ed affidabile nel suo complesso. Per l’effetto, l’esclusione dalla gara può ritenersi legittima soltanto all’esito di una valutazione di complessiva inadeguatezza dell’offerta.

Su queste basi, la giurisprudenza ha poi ripetutamente ricordato che, nell’ambito del contraddittorio che va assicurato nel sub-procedimento in questione, “a fronte dell’immodificabilità dell’offerta sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni, ed in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (Sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633, 23 luglio 2012, n. 4206; Sez. V, 11 giugno 2014, n. 2982, 20 febbraio 2012, n. 875; Sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4801, 21 maggio 2009, n. 3146)”.

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