Non sono apriori inammissibili modifiche delle giustificazioni ovvero giustificazioni sopravvenute, come pure eventuali compensazioni tra sottostime e sovrastime, a condizione che, al momento dell’aggiudicazione, l’offerta risulti nel suo complesso affidabile, ossia dia garanzia di una seria esecuzione del contratto.
Sentenza 10 ottobre 2017, n. 4680
Data udienza 27 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 45 del 2017, proposto da:
Ca. Gr. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fr. An. Ca., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pi. Ab., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
nei confronti di
Società In. Al. Ri. Co. (Si.) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fr. Iz., An. Ca. e Fr. Sb., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II BIS n. 09927/2016, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di refezione scolastica.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis) e di Si. s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 luglio 2017 il Cons. Valerio Perotti e uditi per le parti gli avvocati Ca., Ab. e Iz.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Il Comune di (omissis) indiceva una gara per l’affidamento, in concessione, del servizio di refezione scolastica per anni cinque, “con utilizzo del centro cottura di proprietà comunale”, da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La società Ca. Gr. s.r.l., collocatasi, all’esito della procedura, al secondo posto della graduatoria, impugnava innanzi al Tribunale amministrativo del Lazio il provvedimento di aggiudicazione in favore della prima classificata Si. s.p.a. e gli atti ad esso presupposti, relativi alla rinnovazione della verifica di anomalia dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, chiedendone l’annullamento.
2. La ricorrente aveva in precedenza proposto un distinto gravame avverso il provvedimento di aggiudicazione inizialmente adottato dall’amministrazione a favore della Si. in data 29 settembre 2015, accolto dal Tribunale amministrativo del Lazio con sentenza n. 13390 del 2015 per la mancata considerazione, da parte della commissione di gara, dell’assenza di indicazioni dei costi del direttore e del dietista.
3. In ragione dell’annullamento la stazione appaltante riapriva il procedimento “dal momento della valutazione dell’anomalia” e “delle relative giustificazioni”, giungendo ad una nuova aggiudicazione (con determinazione n. 325 del 2016) in favore della medesima Si. s.p.a., le cui giustificazioni erano ritenute adeguate e fondate.
[…segue pagina successiva]
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