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Per contro, sono vizi logici e dunque errori di diritto quelli consistenti nell’erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione (Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2010, n. 7599).
Infine, l’errore di fatto deve essere elemento determinante della decisione, la quale “è l’effetto” del primo. Di conseguenza, l’errore revocatorio può ammissibilmente essere invocato solo quando vi sia un rapporto di causalità necessaria fra l’erronea od omessa percezione fattuale e documentale e la pronuncia in concreto adottata dal Giudice. Con l’ulteriore conseguenza della non rilevanza dell’errore quando la sentenza si fondi su fatti, seppur erronei, che non siano decisivi in se stessi ai fini del decidere, ma debbano essere valutati in un più ampio e complesso quadro probatorio (Cass. Civ., sez. III, 20 luglio 2011 n. 15882).
2.2. Nel caso di specie, il ricorso per revocazione – che si assume proposto ex art. 395 n. 4 cpc, tenuto conto della omessa valutazione di due aspetti fondamentali (punti non controversi) e di undici sbagli o sviste – si fonda, in realtà, sulla evidenziazione della (prospettata) mancata, difettosa o incoerente valutazione del “materiale” documentale, volto a comprovare la sussistenza dell’eccesso di potere in senso relativo in cui sarebbe incorsa la commissione superiore di avanzamento, nel valutare l’attuale ricorrente ed i parigrado Ca. e Ru..
A tal fine, vengono esposti una pluralità di aspetti, assunti come documentalmente accertati, che – ove correttamente valutati dal giudice di appello – avrebbero certamente condotto ad un esito diverso della decisione.
Orbene, occorre innanzi tutto osservare che, come espressamente ricordato dalla sentenza impugnata (v. in particolare, pagg. 8-9):
“le valutazioni compiute dalle Commissioni superiori di avanzamento in sede di giudizio di avanzamento non si risolvono nella mera risultanza aritmetica dei titolo e dei requisiti degli scrutinandi, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità (definibili solo mediante sfumate analisi di merito) e, per conseguenza, anche la valutazione giudiziale non può essere atomistica e parcellizzata, ma deve essere globale e complessiva (Consiglio di Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4095)”, di modo che “la rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali sono sempre accertate in concreto” (si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 6 marzo 2012 n. 1263, Consiglio di Stato sez. IV 28 giugno 2016 n. 2866)”.
In questi termini, ne consegue che “la cognizione del giudice amministrativo non può… che essere limitata ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla Commissione, nel contesto di una valutazione appunto caratterizzata da una elevata discrezionalità, riferendosi la stessa di regola… ad ufficiali dotati di ottimi profili di carriera e le cui qualità sono quindi definibili esclusivamente attraverso sfumatissime analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive caratteristiche, ossia una ponderazione che non si arresta alla semplice stima del numero e qualità dei titoli di ciascun interessato; (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1901)”.
Se tale è, innanzi tutto, il “metodo” di valutazione della Commissione di avanzamento e, dunque, quello del giudice amministrativo (tenuto altresì conto dei limiti del sindacato giurisdizionale in sede di legittimità), appare evidente che la mancata evidenziazione della valutazione di uno o più elementi dei candidati, o il difetto e/o insufficienza della valutazione stessa, non costituiscono di per sé “errore di fatto revocatorio”, posto che essi possono rilevare nella misura in cui, attraverso la loro ponderazione, si perviene ad un giudizio di illogicità e/o irragionevolezza della valutazione medesima, ricadente nel vizio di eccesso di potere.
In sostanza, oggetto dell’esame del giudice non è il singolo o più elementi del curriculum del candidato, ma la valutazione complessivamente condotta dalla commissione.
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