Il silenzio e, più in generale, i comportamenti omissivi di natura autoritativa, costituiscono esercizio, ancorchè in negativo, o, se si preferisce, mancato esercizio, di potere pubblicistico.

Ordinanza 4 gennaio 2018, n. 48
Data udienza 5 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6849 del 2017, per regolamento di competenza, sollevato d’ufficio dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nell’ambito del giudizio di primo grado proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Si. La., con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Gi. Pl. in Roma, via (…);
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato in Roma, via (…);
per il regolamento di competenza
promosso d’ufficio con l’ordinanza collegiale del Tribunale amministrativo regionale per la LOMBARDIA – Sede di MILANO: SEZIONE III n. 1884/2017, resa tra le parti, nel giudizio concernente l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di adesione alla transazione per il risarcimento dei danni a seguito di terapia trasfusionale;
Visto il regolamento di competenza proposto di ufficio dal TAR per la Lombardia;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di-OMISSIS- e del Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 15 e 16, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 il Cons. Solveig Cogliani e udito l’Avvocato dello Stato Wa. Fe.;
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,-OMISSIS- domandava l’accertamento del silenzio inadempimento tenuto dal Ministero della salute sulla propria istanza di adesione alla transazione formulata relativamente al giudizio risarcitorio pendente in appello innanzi alla Corte d’appello di Roma, ai sensi dell’art. 2, comma 361, della legge n. 244/2007, nonché l’accertamento dell’obbligo di provvedere con provvedimento espresso.

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