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Tuttavia, come già rilevato da questa Sezione, l’impostazione dei due Tribunali non può essere condivisa.
Si deve, infatti, procedere innanzitutto all’identificazione dell’oggetto del giudizio; di talchè si rileva che il ricorso ha per oggetto un’azione dichiarativa e ordinatoria (accertamento dell’obbligo di provvedere ex art. 2 della legge 241 del 1990 sull’istanza di accesso alla transazione e dell’illegittimità del relativo silenzio, più condanna dell’Amministrazione all’adozione del conseguente provvedimento), non già un’azione demolitoria; infatti, oggetto del giudizio è un comportamento (omissivo), non un provvedimento.
La disposizione applicata da entrambi i Tribunali distingue espressamente tra “provvedimenti, atti, accordi o comportamenti”, riferendo a ciascuno di essi il criterio dell’efficacia diretta.
Dunque, è all’efficacia del comportamento (il silenzio) che occorre guardare e tale efficacia si esplica indubbiamente nel distretto di Roma, dove pende il giudizio civile avente ad oggetto la controversia da transigere.
Nella motivazione della sentenza n. 3/2013 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (citata dal Tribunale amministrativo regionale di Roma e richiamata dall’ordinanza di questa Sezione n. 3629/2017) – si legge “Detta soluzione (la prevalenza del criterio dell’efficacia spaziale), normativa ed esegetica, si appalesa in linea con il più recente orientamento volto a privilegiare, anche in ragione delle possibili connessioni tra diversi giudizi, il criterio incentrato sull’ambito territoriale di efficacia del potere esercitato”.
Ed è oramai pacifico che il silenzio e, più in generale, i comportamenti omissivi di natura autoritativa (cfr. art. 7, commi 1 e 4 c.p.a.), costituiscano esercizio, ancorché in negativo (o, se si preferisce, mancato esercizio), di potere pubblicistico.
In conclusione, va affermata la competenza Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede a Roma.
Nulla per spese, trattandosi di regolamento di ufficio
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), dichiara competente a conoscere la controversia dedotta in primo grado il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede a Roma.
Nulla per le spese.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Francesco Bellomo – Consigliere
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
Giorgio Calderoni – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere, Estensore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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