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Ciò, a tutta evidenza, attiene all’iter logico della decisione del giudice (e, dunque, ma solo eventualmente, all’errore di diritto), poiché, come si è già avuto modo di ricordare, sono vizi logici e dunque errori di diritto quelli consistenti nell’erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione.
Più propriamente (e come si rileva nel caso di specie), la rappresentazione e diversa ponderazione di elementi delcurriculum del candidato – che si ritiene avrebbero dovuto essere diversamente valutati – si risolve in una “critica complessiva” alla valutazione del giudice e, per il tramite di questa, a quella dell’amministrazione, in tal modo introducendosi non già un giudizio revocatorio, bensì un ulteriore grado di giudizio di merito, conseguente ad una comprensibile (ma non per questo fondata) insoddisfazione della decisione ottenuta.
2.3. A quanto sinora esposto – e che già sorregge il giudizio di inammissibilità del ricorso per revocazione proposto – occorre ancora aggiungere che la sentenza impugnata, con riferimento alla sentenza del TAR sottoposta al suo esame, afferma (pag. 14):
“la sentenza andrebbe comunque riformata, nella motivazione, in quanto affetta da contraddittorietà intrinseca… ciò in quanto, ove anche fossero fondate le criticità ravvisate e che hanno indotto il giudice di primo grado ad esprimersi in senso accoglitivo delle censure proposte dall’originario ricorrente, se il T.a.r. avesse proceduto ad una valutazione complessiva e globale delle risultanze in atti, avrebbe altresì dovuto chiarire perché l’approdo della Commissione di avanzamento risultava manifestamente irragionevole e/o abnorme; … più in dettaglio, avrebbe dovuto chiarire quale elemento di sicura e straripante supremazia dell’originario ricorrente emergeva dagli atti di causa, con evidenza tale da (non soltanto controbilanciare, ma in ipotesi) assorbire e superare i dati sinora allineati che vedevano una posizione di inferiorità del predetto originario ricorrente: e ciò, tanto da condurre ad una valutazione “manifestamente irragionevole e/o abnorme… non soltanto, di tale ponderazione non v’è traccia, ma rileva il Collegio che le criticità ravvisate dal T.a.r., ben difficilmente, già sotto il profilo teorico, avrebbero potuto sovvertire lo stato di minusvalenza riscontrato in capo all’originario ricorrente avuto riguardo ai profili (riconducibili al dato valutativo nodale della “tendenza di carriera”) prima elencati”.
In sostanza, la sentenza della quale si chiede disporsi la revocazione – in disparte ogni valutazione dei singoli elementi del curriculum dell’attuale ricorrente e egli altri “competitori” – rileva nella sentenza di I grado un evidente (e più generale) difetto di motivazione.
Ciò comporta che anche a voler supporre (in linea del tutto ipotetica) la sussistenza di “errori di fatto”, questi ultimi non sarebbero determinanti ai fini della decisione, alla luce del fatto che la sentenza “revocanda” ha rilevato un vizio di difetto di motivazione della sentenza di I grado impugnata, il quale ne avrebbe autonomamente consentito la riforma.
3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.
Stante la natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese ed onorari del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Da. Ro. (n. 6151/2017 r.g.), lo dichiara inammissibile.
Compensa tra le parti spese ed onorari del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi – Presidente
Oberdan Forlenza – Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere

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