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Più in particolare, non sarebbero state esaminate le seguenti censure (“che avrebbero obiettivamente condotto ad una conclusione di tipo diverso rispetto a quella della riforma della sentenza di I grado qualora ovviamente tenute in considerazione”):
a) qualità di cui alla lettera B (qualità professionali); artt. 9 e 10 D.M. n. 571/1993; poiché “tutto il processo logico-giuridico motivazionale che aveva giustificato il convincimento del TAR sulla illegittimità della valutazione della C.S.A. conduceva alla necessaria rivalutazione da parte del Collegio del secondo grado di quelle parti della sentenza appellata che avevano riconosciuto la preminenza del col. Da. rispetto ai parigrado promossi giusta documentazione in atti”;
b) qualità di cui alla lett. A (qualità morali, di carattere e fisiche); art, 8 D.M. n. 571/1993, poiché non è esatto che il giudice di I grado “avrebbe riconosciuto una sicura preminenza del Da. per le qualità di cui alla lett. A solo per l’attribuzione di encomi ed elogi”, avendo questi proceduto sulla base di tutta la documentazione presente agli atti di causa”, e valutando, in particolare, il possesso della medaglia di bronzo al merito aeronautico;
c) qualità di cui alla lett. C (qualità intellettuali e di cultura); art. 11 D.M. n. 571/1993, poiché è stato erroneamente ritenuto che “il TAR nella propria sentenza non avesse proceduto ad una valutazione complessiva e globale delle risultanze in atti e non avesse contestato le risultanze di quanto prodotto dalla difesa erariale nel procedimento di I grado” ed inoltre si è proceduto ad un “utilizzo acritico di quanto irritualmente introdotto dall’Avvocatura erariale nella memoria di replica”, non utilizzabile perché irrituale, tardivo e inammissibile;
d) la sentenza impugnata non ha tenuto conto del titolo posseduto dal Da. e rappresentato dalla frequenza di un “importantissimo corso all’estero (Air War College)”;
e) è stato erroneamente ritenuto che il ricorrente non avrebbe una padronanza delle lingue straniere superiore a quella dei parigrado Ca. e Ru.;
f) la sentenza ha affermato che gli aspetti favorevoli al col. Da. erano più che controbilanciati dalla circostanza che egli ha riportato in tutta la carriera un numero nettamente inferiore di espressioni elogiative a corredo della documentazione caratteristica rispetto ai due parigrado promossi. Tuttavia, la stessa non si è resa conto “dell’esistenza e della presenza in atti di altri documenti… che rilevano elementi assolutamente favorevoli al col. Da. e soprattutto evidenziano e provano una preminenza assoluta di quest’ultimo in particolare nel confronto con il col. Ru.”;
g) “la documentazione in atti dimostrava, in senso diametralmente opposto a quanto considerato nella sentenza impugnata, come all’inizio della carriera il col. Ru. è stato destinatario di: 1) un maggior numero di giudizi finali di “superiore alla media” rispetto al col. Da. (settima svista); 2) giudizi ancor meno lusinghieri del col. Da. con particolare riferimento all’attitudine al volo (ottava svista)”;
h) la medaglia di bronzo al merito aeronautico, ottenuta dal Da., “onorificenza in assoluto più importante tra tutte quelle possedute dai tre ufficiali in esame ed ottenuta nel grado rivestito, non (è) stata assolutamente presa in considerazione”, mentre “sono state prese in considerazione quelle meno importanti, ma solo per i controinteressati (encomi)”;
i) l’aspetto delle attitudini ad assumere incarichi nel grado superiore “non viene in alcun modo tenuto in conto nella sentenza di cui si chiede la revocazione”, poiché “si è trattato di un secondo aspetto erroneamente ignorato dal Collegio giudicante, avendolo ritenuto inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso”;
j) dal raffronto della documentazione dei colonnelli Da. e Ru. emerge che il primo “non prevale nei confronti del col. Ru. solo per la tendenza di carriera”;
k) “non ci si è resi conto che l’esito delle ultime cinque valutazioni a generale di brigata era totalmente scollegato dalla realtà documentale, in particolare nel confronto con il col. Ru.”.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa.
All’udienza in camera di consiglio per la trattazione della istanza di misure cautelari, il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 60 Cpa, ha trattenuto la causa in decisione per il merito.
DIRITTO
2. Il ricorso per revocazione, rivolto avverso la sentenza n. 21/2017 di questo Consiglio di Stato, deve essere dichiarato inammissibile, per insussistenza dei presupposti di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c.

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