Non sussiste vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell’apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice.

Sentenza 4 gennaio 2018, n. 35
Data udienza 21 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6151 del 2017, proposto da:
Da. Ro., rappresentato e difeso dall’avvocato Sa. Ta., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
nei confronti di
Ro. Ca., Gi. Fr. Ru. non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. IV n. 00021/2017, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati A. St. su delega di S. Ta., avv.to dello Stato M. Gi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con il ricorso in esame, il signor Ro. Da., colonnello pilota dell’Aeronautica Militare Italiana, chiede che questo Consiglio di Stato voglia disporre la revocazione della propria sentenza 9 gennaio 2017 n. 21, con la quale, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero della Difesa, si è riformata la sentenza 7 settembre 2015 n. 11084, del TAR per il Lazio, sez. I-bis
Con tale ultima sentenza, il TAR aveva disposto l’annullamento degli atti di mancata iscrizione dell’attuale ricorrente nel quadro di avanzamento al grado di generale di brigata aerea per l’anno 2010.
Secondo il ricorrente, “la sentenza impugnata è l’effetto di errori di fatto risultanti dagli atti e documenti della causa, che non hanno costituito punti controversi sui quali la sentenza si sia pronunciata”. Infatti essa costituirebbe – nella prospettazione del ricorrente – “il risultato della omessa valutazione da parte del Collegio giudicante di due aspetti fondamentali della sentenza di I grado (punti non controversi) nonché di undici sbagli che si sono posti, tanto singolarmente che complessivamente, in un rapporto di causalità tra l’erronea supposizione e la pronuncia stessa”.

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