È illegittimo il decreto ministeriale n. 144/2015 che ha approvato il Regolamento per il conseguimento del titolo di Avvocato specialista perché la suddivisione delle specializzazioni è irragionevole, ed ha omesso alcune discipline giuridiche significative
Sentenza 28 novembre 2017, n. 5575
Data udienza 9 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8715 del 2016, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
A.N.A.I. – Associazione nazionale avvocati italiani, in persona del legale rappresentante p.t., e avvocato Ma. De. Ti., in proprio e nella qualità di presidente e legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Ma. De. Ti. e Is. Ma. St., con domicilio eletto presso quest’ultimo difensore in Roma, via (…);
avvocati Al. Be., ed altri, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 8716 del 2016, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
O.U.A – Organismo unitario dell’avvocatura italiana, in persona del legale rappresentante p.t., e avvocato Mi. Ca., in proprio e nella qualità di presidente e legale rappresentante p.t., non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Consiglio nazionale forense, Unione delle camere penali italiane, A.G.I. – Avvocati giuslavoristi italiani, A.I.F. – Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, U.N.C.A.T. – Unione nazionale camere avvocati tributaristi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 8717 del 2016, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Ordine degli avvocati di Roma, Ordine degli avvocati di Napoli, Ordine degli avvocati di Palermo, avvocati Ma. Va., ed altri, in proprio e nella qualità di presidenti o consiglieri p.t. dell’Ordine di appartenenza, rappresentati e difesi dagli avvocati An. Ro., ed altri, con domicilio eletto presso lo studio Sa. Ro. & associati in Roma, Foro (…);
nei confronti di
Ordine degli avvocati di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Lu. An., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Ga. in Roma, via (…);
Unione delle camere penali Italiane, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati St. Ro. e An. Ma., con domicilio eletto presso il primo difensore in Roma, corso (…);
A.G.I. – Avvocati giuslavoristi italiani, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati St. Ro. e An. Ma., con domicilio eletto presso il primo difensore in Roma, corso (…);
Consiglio nazionale forense, A.I.F. – Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, U.N.C.A.T. – Unione nazionale camere avvocati tributaristi, Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – avvocati di famiglia, Associazione dei giovani amministrativisti, Unione delle camere penali italiane, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 8740 del 2016, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
A.N.F. – Associazione nazionale forense, in persona del legale rappresentante p.t., e avvocato Lu. Pa., in proprio e nella qualità di segretario generale p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Em. To. e Lo. Pa., con domicilio eletto presso lo studio Pl. in Roma, via (…);
per la riforma
quanto al ricorso n. 8715 del 2016:
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, sezione I, 14 aprile 2016, n. 4427;
quanto al ricorso n. 8716 del 2016:
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, sezione I, 14 aprile 2016, n. 4424;
quanto al ricorso n. 8717 del 2016:
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, sezione I, 14 aprile 2016, n. 4428;
quanto al ricorso n. 8740 del 2016:
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, sezione I, 14 aprile 2016, n. 4426.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di A.N.A.I. – Associazione nazionale avvocati italiani, dell’avvocato Ma. De. Ti., dell’Ordine degli avvocati di Lecce, dell’Unione delle camere penali italiane, di A.G.I. – Avvocati giuslavoristi italiani, dell’Ordine degli avvocati di Roma, dell’Ordine degli avvocati di Napoli, dell’Ordine degli avvocati di Palermo, degli avvocati Ma. Va., ed altri, di A.N.F. – Associazione nazionale forense nonché dell’avvocato Lu. Pa.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti l’avvocato dello Stato Natale nonché gli avvocati St., Pi., Ro., Ma., Di. Cu. e Fo., su delega dell’avvocato Pa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’art. 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”; d’ora in poi: legge) stabilisce che:
“E’ riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell’articolo 1”.
1.1. Con decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144, è stato adottato il regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista (d’ora in poi: regolamento).
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