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2.2. Giova richiamare, nella parte di interesse, sia le fonti primarie sia il testo della circolare n. 5980 del 1970 in quanto l’appellante affida essenzialmente ad essa le critiche rivolte alla sentenza del TAR.
Ai sensi dell’art. 41 – septies della l. 17 agosto 1150, introdotto dall’art. 19 della l. n. 765 del 1967, “Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada.
Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l’interno, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, in rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica.
Fino alla emanazione del decreto di cui al precedente comma, si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all’art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729. Lungo le rimanenti strade, fuori del perimetro dei centri abitati è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore alla metà della larghezza stradale misurata dal ciglio della strada con un minimo di metri cinque”.
In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il d.m. n. 1404 del 1° aprile 1968.
Successivamente, l’ampiezza di tali fasce ovvero le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni e ricostruzioni e negli ampliamenti fronteggianti le strade, è stata specificamente disciplinata dal nuovo codice della strada (articoli 16, 17 e 18, del d.lgs. n. 285/1992) e dal regolamento di attuazione (articoli 26, 27 e 28, del d.P.R. n. 495/1992).
Secondo il par. 7 della circolare n. 5980 del 1970 ” [?] In linea di massima [?] questo Ministero è dell’avviso che in dette fasce – da considerare come vere e proprie zone di rispetto – sia unicamente consentita la realizzazione di opere a servizio della strada con esclusione di quelle aventi carattere di edificazione, quali: alberghi e motel, ristoranti, stazioni di servizio che svolgono una attività diversa da quella del soccorso immediato, ecc.; ferme restando, ovviamente, le disposizioni vigenti specificamente dirette a disciplinare le singole opere. Nelle aree di che trattasi, possono peraltro trovare opportuna collocazione le canalizzazioni dei vari servizi, nel rispetto delle norme vigenti al riguardo; nonché le sistemazioni viarie necessarie per una coordinata e razionale ubicazione delle immissioni laterali nell’arteria principale.
A titolo esemplificativo possono così elencarsi le opere, la cui realizzazione è ammissibile nelle fasce di rispetto stradale:
– parcheggi scoperti, sempreché non comportino la costruzione di edifici;
– distributori di carburanti con i relativi accessori, per il soccorso immediato degli utenti della strada;
– cabine di distribuzione elettrica;
– sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
– reti idriche;
– reti fognanti;
– canalizzazioni irrigue;
– pozzi;
– metanodotti, gasdotti, ecc.;
– recinzioni in muratura – che a norma dell’art. 878 del codice civile non abbiano un’altezza superiore ai 3 metri – in rete metallica, nonché siepi, a delimitazione del confine di proprietà, con l’avvertenza che per le recinzioni in muratura si applicano le disposizioni dell’art. 1 del Regio decreto 8-12-1933, n. 1740;
– strade a servizio dell’edificazione che si sviluppa fuori della fascia di rispetto stradale; strade di raccordo dei vari sbocchi viari; strade a servizio delle opere consentite in detta fascia”.
Nel precedente par. 6 la circolare chiarisce anche “il significato delle espressioni “edificazione” e “manufatto”, usate in diversi provvedimenti legislativi concernenti la tutela delle strade.
Invero, il termine “manufatto” comprende qualsiasi costruzione realizzata dall’uomo; mentre il termine “edificazione” indica, più propriamente, le costruzioni aventi forma e funzione di “edifici”.
Tuttavia, ai fini della presente circolare, senza approfondire l’esame del significato delle due espressioni, appare sufficiente far presente che l’art. 19 della legge n. 765 parla unicamente di “edificazione”, cosicché la terminologia in questione non può creare dubbi di sorta, per ciò che concerne l’applicazione della normativa riguardante le distanze dal nastro stradale. E’ solo da precisare che “l’edificazione” consiste essenzialmente nella esecuzione di “edifici” di qualsiasi grandezza, forma e destinazione; e che tali edifici possono essere realizzati con i sistemi tradizionali (muratura) ovvero con tecniche più moderne, quale ad esempio la prefabbricazione. [?]”.
2.3. Le fasce di rispetto individuano dunque le distanze minime a protezione del nastro stradale dall’edificazione e coincidono con le aree esterne al confine stradale finalizzate alla eliminazione o riduzione dell’impatto ambientale.
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