Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 10 gennaio 2018, n. 90. Le fasce di rispetto individuano dunque le distanze minime a protezione del nastro stradale dall’edificazione e coincidono con le aree esterne al confine stradale finalizzate alla eliminazione o riduzione dell’impatto ambientale

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Venendo poi, nello specifico, all’intervento di cui trattasi, anche in sede di appello (pag. 4), il sig. Ma. ha ribadito che l’istanza di permesso denegata riguarda “un corpo di fabbrica di forma pressoché rettangolare con un’altezza massima calcolata alla gronda pari a circa 5,62 m, di misura in pianta di circa 38,00 m x 12,00 m, destinato a: (i) locali adibiti alla rimessa degli autoveicoli e motoveicoli posti sotto sequestro dagli organi di polizia; (ii) uffici di gestione e servizi, destinati a deposito; (iii) alloggio del custode. Il corpo di fabbrica, destinato alla rimessa degli autoveicoli, sarà realizzato con struttura in acciaio ed elementi di tamponatura composti da pannelli in alluminio coibentati. La copertura prevista è del tipo a falda inclinata, parzialmente integrata con pannelli fotovoltaici, al fine di migliorarne il comfort energetico, mediante produzione di energia alternativa prodotta da fonti rinnovabili. L’alloggio del custode, posto al piano terra, è composto da una piccola cucina con angolo pranzo, una zona living e un servizio igienico [?]”.
Tale essendo la consistenza e la destinazione dell’intervento progettato, appare inconferente stabilire se l’attività di soccorso stradale sia quella effettivamente svolta in via principale dall’appellante. E’ infatti evidente che esso non è in alcun modo assimilabile ad un semplice “manufatto” posto al servizio degli utenti della strada, per l’attività di “soccorso immediato” bensì costituisce un impianto produttivo, dichiaratamente, nonché oggettivamente, funzionale all’attività di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro o confisca e pertanto, così come rilevato dal TAR, “”non necessariamente ma solo occasionalmente riconducibile all’attività di soccorso stradale”.
3. In definitiva, per quanto appena argomentato, l’appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, di cui in premessa, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di (omissis) e dell’An., delle spese del presente grado di giudizio, che vengono complessivamente liquidate in euro 4.000,00 (quattromila/00), in ragione di euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuno, oltre gli accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere, Estensore

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