Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 10 gennaio 2018, n. 90. Le fasce di rispetto individuano dunque le distanze minime a protezione del nastro stradale dall’edificazione e coincidono con le aree esterne al confine stradale finalizzate alla eliminazione o riduzione dell’impatto ambientale

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Con l’atto impugnato in primo grado, il Comune denegava, previa comunicazione dei motivi ostativi, il rilascio del permesso di costruire, assumendo che “le previsioni progettuali di cui all’istanza prot. n. 44123 del 7.6.2013 contrastano con le disposizioni della legge 106/2011, del DPR 380/01 e del PRG della Città di (omissis) in quanto:
– l’area di intervento ricade all’interno della fascia di rispetto della s.s. n. 19, fuori del perimetro del centro abitato e all’interno della fascia di rispetto della linea ferroviari ((omissis) – Potenza) di cui all’art. 49 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753;
– il PRG vigente della Città di (omissis) nelle fasce di rispetto stradale consente la realizzazione di impianti per la gestione della rete stradale e per tale motivo non è ammessa la realizzazione di un impianto produttivo peraltro contenente anche un alloggio per il custode ed una tettoia di notevoli dimensioni;
– gli impianti per la gestione della rete stradale, oltre a non potere essere assimilati ad attività produttive, non possono essere riferiti agli indici di zona omogenea “E” agricola e tantomeno può essere invocato l’art. 6 bis della L.R. n. 1/2011 in quanto tale articolo si applica solo ed esclusivamente alle attività delle aziende agricole e la realizzazione di nuove costruzioni ad uso produttivo va riferito al conduttore del fondo agricolo;
– la Città di (omissis) con delibera di C.C. n. 16 del 9.2.2010 ha, inoltre, recepito le direttive della L.R. n. 14/82 in merito ai parametri di pianificazione contenuti nei paragrafi 1,7 del Titolo II dell’allegato da cui risulta che nelle fasce di rispetto stradale “non possono essere autorizzate nuove costruzioni ad uso residenziale, produttivo, industriale artigianale e commerciale”;
– […] il Capo Compartimento dell’AN. ha espresso parere di competenza negativo alla richiesta del sig. Ma. Fr.”.
Avverso l’atto in questione, l’interessato proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che veniva successivamente ritualmente trasposto innanzi al TAR Campania, sezione di Salerno per effetto dell’opposizione del Comune di (omissis) ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971.
Con la propria impugnativa, il sig. Ma. deduceva:
– che nella fattispecie si trattava di manufatti edilizi a servizio dell’attività di soccorso autoveicoli e custodia vetture sequestrate;
– l’attività svolta rientrava tra quelle ammesse ed elencate al punto 7 della Circolare Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale Circolazione e Traffico, del 30 dicembre 1970 recante “Istruzioni sulle distanze da osservare nell’edificazione a protezione del nastro stradale”, emanata allo scopo di assicurare un’applicazione corretta e uniforme delle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 1404 dell’1.4.1968 che regola le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro urbano. Inoltre il lotto di terreno interessato ricadeva in “Zona di rispetto stradale”, nella quale in conformità alle norme di attuazione del vigente P.R.G. del Comune di (omissis), approvato con Decreto Ministeriale LL.PP. n. 1636 del 30.3.1972, è possibile realizzare esclusivamente impianti per la gestione della rete stradale. L’attività svolta dal signor Ma. doveva pertanto ritenersi consentita nelle fasce di rispetto stradale anche in deroga alle distanze, previo parere degli enti preposti alla tutela del vincolo;
– il manufatto che egli intendeva realizzare non era una vera e propria costruzione, risultando funzionale all’espletamento dell’attività principale di soccorso immediato e custodia giudiziale;
– diversamente da quanto affermato dall’amministrazione comunale, il vincolo non era assoluto; né, peraltro, quest’ultima aveva spiegato quali interessi pubblici fondamentali e inderogabili sarebbero stati lesi. Ciò senza dire della disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni similari esistenti in zona che si erano viste assentire apposite autorizzazioni;
– il parere negativo dell’An. era intervenuto dopo la chiusura della Conferenza di Servizi; ad ogni buon conto dovevano considerarsi prevalenti i pareri positivi, considerato che sia l’Ufficio Viabilità che RFI si erano espressi positivamente;
– per le zone di rispetto stradale il PRG di (omissis) non fissa indici edificatori. Pertanto, la volumetria di progetto era stata volutamente contenuta nella massima esprimibile per le zone omogenee di tipo E;
– relativamente all’alloggio del custode (funzionale all’attività di custodia dei veicoli sequestrati) e alla tettoia, il Comune avrebbe potuto previamente interloquire con il ricorrente in merito ad eventuali modifiche piuttosto che procedere direttamente ad un diniego;
– l’amministrazione non aveva comunque espressamente confutato alcuna delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto;
– la delibera di c.c. n. 16/2010 doveva considerarsi inefficace, non essendo stati espletati tutti i necessari passaggi procedurali richiesti dalla normativa regionale per l’approvazione delle varianti.

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