Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 10 gennaio 2018, n. 90. Le fasce di rispetto individuano dunque le distanze minime a protezione del nastro stradale dall’edificazione e coincidono con le aree esterne al confine stradale finalizzate alla eliminazione o riduzione dell’impatto ambientale

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Esse non costituiscono vincoli urbanistici ma misure poste a tutela della sicurezza stradale che, tuttavia, comportano l’inedificabilità delle aree interessate e sono a tal fine recepite nella strumentazione urbanistica primaria (Cons. St., sez. IV, sentenza n. 2280 dell’11.6.2015, che richiama, sul punto, Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 2000, n. 5620).
Tali principi sono stati ribaditi anche dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (decisione n. 9 del 16.11.2005), secondo cui “il vincolo imposto sulle aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale si traduce in un divieto di edificazione che rende le aree medesime legalmente inedificabili, trattandosi di vincolo di inedificabilità che, pur non derivando dalla programmazione e pianificazione urbanistica, è pur sempre sancito nell’interesse pubblico da apposite leggi (art. 41 septies l. n. 1150 del 1942, aggiunto dall’art. 19 l. n. 765 del 1967; art. 9 l. n. 729 del 1961) e dai relativi provvedimenti di attuazione (d.m. 1 aprile 1968) [?]. Tali norme obbediscono ad esigenze generali e, quindi, costituiscono limitazioni legali al diritto di proprietà su categorie di beni individuate in via generale per la loro posizione relativamente ad altri beni destinati all’uso pubblico”.
Secondo la prassi (esemplificata dalla cit. circolare n. 5980 del 1970) e la giurisprudenza amministrativa, gli unici insediamenti ammessi (ove previsti dalla pianificazione comunale) rimangono dunque quelli relativi ad attività svolte a beneficio della circolazione stradale e della sicurezza degli utenti, quali – in particolare – parcheggi a raso ed impianti di carburanti.
2.4. Nel caso di specie, le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente nel Comune di (omissis), ammettono nelle zone di rispetto stradale “solo impianti per la gestione della rete stradale”.
Tali disposizioni – rimaste inoppugnate – appaiono perfettamente aderenti sia al quadro normativo primario, come interpretato dalla circolare del 1970, sia alla giurisprudenza ormai consolidatasi in materia.
Per quanto in particolare riguarda la summenzionata circolare, è poi evidente che essa consente, nella fasce di rispetto, non già la realizzazione di edifici bensì soltanto quella di “manufatti” posti a servizio della strada e funzionali alla sicurezza degli utenti.
Va ancora soggiunto che è del pari rimasto incontestato in appello (non essendo stato riproposto il motivo assorbito dal TAR) l’ulteriore profilo di diniego opposto dal Comune, relativo alla violazione, oltre che delle NTA del PRG, anche delle disposizioni di cui al punto 1.7 delle (tuttora vigenti) direttive regionali allegate alla legge della regione Campania n. 14/82, recepite dal Comune di (omissis) con delibera di C.C. n. 16/2010, secondo cui nella fasce di rispetto “non possono essere autorizzate nuove costruzioni ad uso residenziale, produttivo, industriale, artigianale e commerciale” risultando ammessa la sola realizzazione di “percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura e delle coltivazioni agricole e, ove occorra parcheggi pubblici” nonché, ove prevista dalla normativa del piano regolatore “la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante opportunamente intervallati [?] solo a titolo precario, con installazione di manufatti facilmente amovibili [?] nel rispetto delle direttive nazionali e regionali” (all. 4 fascicolo di primo grado comparsa del Comune).
Per quanto occorrer possa, alle puntuali osservazioni del TAR può quindi aggiungersi che il P.R.G. vigente nel Comune di (omissis) deve essere letto alla luce delle suddette “direttive” per la formazione dei piani urbanistici, le quali costituiscono un parametro di riferimento anche per l’interpretazione di quelli vigenti.

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