Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 10 marzo 2015, n. 4733 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere Dott. SCALISI...
Categoria: Compravendita
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 marzo 2015, n. 5561. La garanzia per evizione
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 marzo 2015, n. 5561. La massima estrapolata: La garanzia per evizione ricorre anche nel caso in cui l’immobile venduto venga espropriato in esecuzione di un vincolo di piano regolatore particolareggiato preesistente al contratto ed avente incidenza specifica e reale sulla cosa venduta, perché tale vincolo incide sulla radice...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 febbraio 2015, n. 3028. In caso di preliminare di immobile con consegna anticipata, la consegna dell'immobile oggetto dell'accordo effettuata prima della stipula del definitivo non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti ne' comunque di quello di prescrizione, perche' l'onere della tempestiva denuncia presuppone che sia avvenuto il trasferimento del diritto. In caso di preliminare di vendita non trovano, dunque, applicazione le norme sulla garanzia della cosa venduta, – norme che hanno come loro presupposto l'avvenuto trasferimento della proprieta' del bene -, in quanto il contratto in esame e' caratterizzato, come e' noto, tra l'altro, proprio dalla mancanza dell'effetto traslativo. Piuttosto, prima della stipula dell'atto definitivo, la presenza di vizi nella cosa consegnata abilita il promissario acquirente – senza che sia necessario il rispetto del termine di decadenza di cui all'articolo 1495 c.c., per la denuncia dei vizi della cosa venduta – ad opporre la exceptio inadimpleti contractus al promittente venditore che gli chieda di aderire alla stipulazione del contratto definitivo e di pagare contestualmente il saldo del prezzo, e lo abilita, altresi', a chiedere, in via alternativa, la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore, ovvero la condanna di quest'ultimo ad eliminare a proprie spese i vizi della cosa
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 febbraio 2015, n. 3028 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. ABETE Luigi – Consigliere Dott. SCALISI Antonino...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 febbraio 2015, n. 2750. In tema di vendita forzata, rientrano tra i danni risarcibili dal creditore procedente in favore dell’acquirente della cosa espropriata che ne abbia subito l’evizione, i costi sopportati dall’aggiudicatario per procurarsi la liquidità necessaria all’acquisto mediante ricorso al credito bancario, nonché le spese e i pagamenti dovuti dall’aggiudicatario al terzo, successivo acquirente della cosa espropriata, per il contratto stipulato con l’aggiudicatario, poiché entrambi questi rimborsi concorrono, ai sensi dell’articolo 2921 c.c., al ripristino della situazione patrimoniale dell’acquirente anteriore alla vendita forzata, il cui effetto traslativo sia venuto meno per evizione
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 febbraio 2015, n. 2750 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 febbraio 2015, n. 3042. Ai fini del risarcimento del danno spettante ai compratore per i vizi della cosa venduta, l'art. 1494 c.c. pone una presunzione a carico del venditore di conoscenza di detti vizi, anche se occulti, per cui l'obbligo della garanzia è escluso soltanto se il venditore fornisca la prova liberatoria di avere ignorato senza sua colpa i vizi medesimi. Ne deriva quindi che mentre sull'acquirente incombe l'onere della prova, oltreché della tempestività della denuncia, anche dell1 esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, il venditore deve offrire la prova liberatoria.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 febbraio 2015, n. 3042 Svolgimento del processo Con atto notificato il 20.3.2003, Se.Gi. conveniva in giudizio avanti il G.d.P. di Roma, S.L. deducendo di avere acquistato da quest’ultimo, in data 10.4.2002, un’autovettura usata, immatricolata nel 1996, per il prezzo di Euro 8.000,00 e che subito dopo il...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 dicembre 2014, n. 25811. La non perfetta formulazione dell'art. 40, secondo comma, 1. 28 febbraio 1985 n. 47, consente tuttavia di affermare che dalla stesa è desumibile il principio generale della nullità (di carattere sostanziale) degli atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica, cui si aggiunge una nullità di carattere formale per gli atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica o per i quali è in corso la regolarizzazione, ove tali circostanze non risultino dagli atti stessi
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 dicembre 2014, n. 25811 Svolgimento del processo Con atto notificato il 12/15 novembre 1999 S.L. conveniva A.P. davanti al Tribunale di Roma, chiedendo che venisse accertata la nullità dell’acquisto effettuato dalla convenuta con atto in data 3 dicembre 1989 di un immobile in Roma, Via Pisandro 19/21,...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 novembre 2014, n. 23364. L'obbligazione di risarcimento del danno, ancorche' derivante da inadempimento contrattuale, configura un debito di valore – in quanto diretta a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato – che resta sottratta al principio nominalistico e deve, pertanto, essere quantificata, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 novembre 2014, n. 23364 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere Dott. ABETE Luigi – Consigliere Dott. SCALISI...
Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 14 novembre 2014, n. 24279. In tema di vendita internazionale di cose mobili il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui all'art. 5, punto 1, lett. b), del Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, che va individuato, qualora dall'esame del complesso delle clausole contrattuali non risulti una sua chiara identificazione, non in base al diritto sostanziale applicabile al contratto, ma nel luogo della consegna materiale (e non soltanto giuridica) dei beni, mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente dei beni stessi alla destinazione finale dell'operazione di vendita.
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 14 novembre 2014, n. 24279 Svolgimento del processo Trattasi di regolamento preventivo di giurisdizione relativo all’individuazione del foro competente a conoscere della controversia instaurata con azione monitoria, davanti al tribunale di Torino, dall’italiana ABAC Aria Compressa spa contro la società slovena Rheinland Elektro Maschinen Group D.O.O.. Oggetto della...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 28 ottobre 2014, n. 22863. Il testo letterale delle norme di cui al d. lgs. 15 gennaio 1992 n. 50, che ha dato attuazione alla Direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, deve essere interpretato in coerenza con le finalità perseguite dalla Direttiva. Ne consegue che la disposizione di cui all'art. 1, 1 comma, lett. c) del decreto medesimo, là dove include fra le fattispecie meritevoli di tutela i contratti o le note d'ordine che il consumatore sottoscriva in area, pubblica o aperta, al pubblica – fattispecie che fra l'altro non è inclusa fra quelle elencate dalla Direttiva – deve essere interpretata nel senso che non qualunque luogo pubblico od aperto al pubblico giustifica la peculiare tutela di cui alla normativa, bensì solo quei luoghi pubblici o aperti al pubblico che non siano di per sé destinati alle negoziazioni, ed ai quali il consumatore acceda per finalità estranee a quella di comprare, di vendere o di contrattare, sì che l'eventuale iniziativa del professionista lo colga di sorpresa e impreparato alla difesa dei suoi interessi. Le negoziazioni che si svolgono nell'ambito degli stands allestiti dagli operatori all'interno di una fiera o di un salone di esposizione, non sono in linea di principio assoggettabili alle disposizioni dell’art. 1, 1 comma, d. lgs n. 50/1992 cit., pur se si tratti di luoghi ai quali il pubblico possa liberamente accedere. In questi casi, da un lato, l'attività imprenditoriale non può propriamente ritenersi esterna alla sede dell'impresa, trattandosi di attività solo temporaneamente dislocata in luogo diverso dalla sede legale e dall'ordinaria sede commerciale. Dall'altro lato non si può in linea di principio affermare che il consumatore che acceda di sua iniziativa allo stand fieristico ed ivi concluda un affare si possa considerare in situazione tale da venire sorpreso e colto impreparato dalle offerte commerciali in cui si imbatte, dato che normalmente vi si reca proprio per conoscere e valutare tali offerte
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 28 ottobre 2014, n. 22863 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 2 luglio 2001 C.S. ha convenuto davanti al Tribunale di Roma R.F., dal quale aveva acquistato un gommone, con motore e carrello, dando in permuta una sua imbarcazione e versando una caparra di...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 ottobre 2014, n. 20842. L'acquirente di un'auto non può chiedere la risoluzione del contratto stipulato con il concessionario per malfunzionamenti del mezzo se l'ha guidata per un anno percorrendo 20mila km.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 2 ottobre 2014, n. 20842 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott....
