Con l’ordinanza n. 13631 del 11 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento interpretativo riguardante i criteri di determinazione della competenza per valore, specificando l’esatta applicazione dell’art. 10, comma 2, del Codice di Procedura Civile (c.p.c.) in tema di domande relative a somme di danaro.
La Suprema Corte ha stabilito che, per individuare il giudice competente, al capitale richiesto devono essere sommati esclusivamente determinati accessori, a condizione che siano maturati o siano stati sostenuti prima della proposizione della domanda (ante litem).
La decisione definisce i seguenti criteri:
Interessi di mora: vanno sommati al capitale solo gli interessi moratori già maturati ante litem e che siano oggetto di un’autonoma e specifica richiesta da parte dell’attore.
Esclusioni: la Corte esclude categoricamente dal computo del valore:
gli interessi moratori già scaduti ma non richiesti specificamente nella domanda;
tutti gli interessi che maturano successivamente alla data di notifica della domanda introduttiva.
Spese: le spese vive (ad esempio, per stragiudiziale o per consulenze tecniche preventive) sono da sommare al capitale solo se sono state sostenute prima della proposizione della domanda.
In sintesi, l’ordinanza n. 13631/2026 ribadisce il principio per cui il valore della causa si determina al momento della domanda e include solo ciò che è già certo, liquido ed esigibile a quella data e che sia stato richiesto espressamente, evitando che la competenza possa variare in base a eventi successivi o a pretese non formulate.
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 maggio 2026| n. 13631.
Competenza valore: capitale, interessi e spese ante litem
Massima: Ai fini della determinazione della competenza per valore in ordine alla domanda relativa a somma di danaro, vanno sommati al capitale ex art. 10, comma 2, c.p.c. sia gli interessi di mora già maturati ante litem oggetto di autonoma richiesta, dovendosi escludere gli interessi moratori scaduti non richiesti e quelli successivi alla data di notifica della domanda introduttiva, sia le spese, ove sostenute prima della proposizione della domanda.
Sentenza Integrale
Tag/parola chiave: Competenza civile – Competenza per valore – Cumulo oggettivo – Interessi danni e spese interessi moratori scaduti – Spese sostenute antecedentemente alla domanda – Computo ai fini della competenza per valore – Condizioni.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTI Alberto – Presidente
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – Consigliere
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 12571/2025
promosso da
Tr.Cl., rappresentata e difesa dall’avv. Gr.Co., in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Hi.Sa. Società Cooperativa Edilizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gi.Gi., in virtù di procura speciale in atti;
– resistente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania n. cronol. 5086/2025, pubblicata il 09/05/2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2026 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
Competenza valore: capitale, interessi e spese ante litem
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In accoglimento della domanda monitoria proposta da Tr.Cl., il Tribunale di Catania emetteva il 29/11/2022, il decreto n. 5509/2022, notificato nella stessa data, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 5.000,00, oltre interessi e spese legali, ad Hi.Sa. Società Cooperativa Edilizia (di seguito, la Cooperativa), quale rimborso della partecipazione versata alla Cooperativa, a seguito del recesso dalla qualità di socia.
La Cooperativa proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e, nell’atto di citazione, in via preliminare, eccepiva l’incompetenza per valore del Tribunale di Catania, in favore del Giudice di Pace di Mascalucia, stante la residenza del ricorrente a Tremestieri Etneo e la sede della Cooperativa a Sant’Agata Li Battiati, ciò in virtù dell’art. 7 c.p.c., ai sensi del quale, per le cause aventi ad oggetto beni mobili fino ad Euro 5.000,00, è competente il Giudice di pace. Nel merito, eccepiva l’infondatezza della domanda volta alla restituzione delle quote versate.
Si costituiva in giudizio la parte opposta, chiedendo il rigetto dell’opposizione.
All’esito della prima udienza, veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, assegnati alle parti termini per le memorie ex art. 183 c.p.c., veniva fissata nuova udienza, ove il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 13/01/2025. A tale udienza, la causa veniva posta in decisione con i termini di legge.
Con l’ordinanza in questa sede impugnata il Tribunale di Catania adottava la seguente decisione: ” – Revoca il decreto ingiuntivo n. 5509/2022, emesso dal Tribunale Civile di Catania il 29.11.2022, all’interno del procedimento R.G. n. 14909/2022 e notificato nella stessa data; – Dichiara l’incompetenza del Tribunale di Catania, in favore del giudice di pace di Mascalucia; – Condanna parte opposta a rimborsare all’opponente le spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.270,00 per competenze di avvocato, oltre IVA e CPA. – Termine di legge per la riassunzione del giudizio davanti al giudice di pace di Mascalucia.”
In motivazione, il menzionato Tribunale spiegava quanto segue: “In via preliminare, costituendosi in giudizio, l’opponente ha eccepito l’incompetenza per valore del Tribunale di Catania, ritenendo competente il giudice di pace di Mascalucia. Orbene, ai sensi dell’art. 10 c.p.c.: “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale”. Secondo tale disposizione, dunque, soltanto gli interessi, spese e danni maturati precedentemente alla proposizione della domanda vanno calcolati ai fini del valore, sempre che gli accessori siano richiesti nella domanda, non computandosi, ai fini della valutazione della competenza per valore del giudice adito, gli accessori che maturano nel corso del processo. Difatti, come espresso dalla Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 17860/2017: “Ai fini della determinazione della competenza per valore in ordine alla domanda relativa a somma di danaro, vanno sommati al capitale, ex art. 10, comma 2, c.p.c., gli interessi di mora già maturati “ante litem” ed autonomamente richiesti, ma non quelli moratori scaduti che non formino oggetto di apposita istanza, né quelli genericamente richiesti, perciò da intendersi come interessi successivi alla data di notifica dell’atto giudiziale introduttivo che, di per sé, vale altrimenti a costituire in mora il debitore”. Il principio risultante dal secondo comma dell’art. 10 c.p.c., secondo cui, ai fini della determinazione della competenza per valore, si sommano al capitale richiesto gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda, e non anche quelli posteriori, che sono l’effetto dell’accertamento del diritto contenuto nella sentenza. Sempre secondo la Corte di Cassazione: “Qualora la domanda di pagamento degli interessi legali sulla somma capitale sia stata formulata dall’attore con riferimento ai soli interessi successivi alla notificazione dell’atto di citazione, non essendo questi ultimi computabili, a norma dell’art. 10 secondo comma c.p.c. per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza, questa si determina con riferimento alla sola somma richiesta a titolo di capitale” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10379 del 20 ottobre 1998).”
Con ricorso notificato il 06/06/2025, Tr.Cl.a Claudia ha proposto regolamento di competenza contro tale decisione, affidato a due motivi di doglianza.
La Cooperativa ha depositato le proprie scritture difensive ai sensi dell’art. 47 c.p.c.
Fissata l’udienza per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao D’Aquino, ha chiesto con memoria il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria difensiva.
Competenza valore: capitale, interessi e spese ante litem
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta l’errata determinazione del valore della causa ai fini della statuizione sulla competenza, dal momento che il Tribunale ha ritenuto che, poiché l’importo richiesto con il decreto ingiuntivo era pari ad Euro 5.000,00, la competenza spettasse al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 7 c.p.c., senza dare rilevanza agli interessi, alle spese e agli accessori richiesti nella domanda.
Ad opinione della ricorrente, la soluzione è stata adottata in contrasto con il disposto dell’art. 10, comma 2, c.p.c. – il quale stabilisce che, ai fini della determinazione della competenza, devono essere sommati al capitale richiesto anche gli interessi e le spese maturate anteriormente alla proposizione della domanda, sempreché siano stati espressamente richiesti – poiché, nella specie, come risultava dalla domanda monitoria e dalla comparsa di costituzione e risposta dell’attuale ricorrente, l’importo capitale richiesto era pari a Euro 5.000,00, ma ad esso dovevano essere aggiunti gli interessi legali già maturati alla data del ricorso, presentato il 17/11/2022, pari ad Euro 3,94 (detti interessi, considerato il tasso del 1,25%, dovevano essere calcolati dal 25/10/2022, data in cui si perfezionava il recesso della Tr.Cl.), le spese legali per Euro 350,00, gli esborsi per Euro 76,00, oltre agli accessori fiscali (IVA e CPA).
La parte ha, quindi, dedotto che l’importo complessivo richiesto superava il limite di Euro 5.000,00 previsto per la competenza del Giudice di Pace, rendendo competente il Tribunale.
Competenza valore: capitale, interessi e spese ante litem
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione delle preclusioni processuali in materia di competenza, poiché nella specie, l’eccezione di incompetenza era stata già sollevata in via preliminare da parte opponente ed il Giudice nulla aveva disposto in proposito, sicché lo stesso Giudice non poteva più rilevare d’ufficio tale eccezione, né poteva essere riesaminata salvo nuove e rilevanti circostanze, che non erano mai state né dedotte né sopravvenute, per cui la declaratoria di incompetenza, emessa dopo la trattazione e la precisazione delle conclusioni, oltre a confliggere con il principio del giusto processo, era violativa della regola processuale che preclude il rilievo ufficioso della incompetenza per valore oltre l’udienza ex art. 183 c.p.c.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Com’è noto, in tema di regolamento di competenza, avendo la relativa istanza la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, per evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nel corso dello stesso processo, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32276 del 11/12/2025; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 17312 del 03/07/2018; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 21422 del 24/10/2016).
2.2. Nel caso di specie assume rilievo quanto riportato nel ricorso per decreto ingiuntivo che, com’è noto, costituisce, nel procedimento monitorio, l’atto con cui è formulata la domanda giudiziale di pagamento.
Competenza valore: capitale, interessi e spese ante litem
Nel menzionato ricorso, depositato il 17/11/2022, Tr.Cl. ha formulato la richiesta del pagamento della somma capitale “… oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda sino all’effettivo soddisfo nonché spese e compenso professionale del presente procedimento come da allegata nota spese, oltre al rimborso forfettario del 15% e accessori come per legge, il tutto senza dilazione…”.
Il decreto ingiuntivo opposto ha, poi, conformemente ingiunto alla Cooperativa “di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: 1. la somma di Euro 5000,00; 2. gli interessi come determinati in domanda; 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 350,00 per compensi ed Euro 76,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a.”
Risulta pertanto evidente che la domanda monitoria ha ad oggetto la somma capitale di Euro 5.000,00, oltre interessi dalla domanda e le spese di procedura.
2.3. Ai sensi dell’art. 10 c.p.c., “1. Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. 2. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.”
È chiaramente precisato che, ai fini della determinazione del valore della causa, vanno conteggiati gli interessi già scaduti al momento della presentazione della domanda ed anche le spese e i danni anteriori alla proposizione, non, dunque, gli interessi, le spese e i danni successivi alla proposizione della domanda.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della determinazione della competenza per valore in ordine alla domanda relativa a somma di danaro, vanno sommati al capitale, ex art. 10, comma 2, c.p.c., gli interessi di mora già maturati ante litem ed autonomamente richiesti, ma non quelli moratori scaduti che non formano oggetto di apposita istanza, né quelli genericamente richiesti, perciò da intendersi come interessi successivi alla data di notifica dell’atto giudiziale introduttivo, che, di per sé, vale altrimenti a costituire in mora il debitore (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 17860 del 19/07/2017).
Pertanto, quando, come nel caso di specie, la domanda di pagamento degli interessi legali sulla somma capitale sia stata formulata dall’attore con riferimento ai soli interessi successivi alla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, non essendo questi ultimi computabili, a norma dell’art. 10, comma 2, c.p.c., per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza, questa si determina con riferimento alla sola somma richiesta a titolo di capitale (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10379 del 20/10/1998; v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9366 del 21/04/2006).
Lo stesso principio vale per le spese, le quali contribuiscono alla determinazione del valore della causa solo se sono state sostenute prima della proposizione della domanda (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15640 del 04/06/2024), non rilevando, pertanto, a tal fine le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 10188 del 16/04/2021).
2.4. Considerato che, nella specie, la ricorrente ha inequivocamente chiesto il pagamento della somma di Euro 5.000,00, oltre interessi decorrenti dalla domanda e spese di procedura, come successivamente liquidate, correttamente il Tribunale ha ritenuto che il valore della causa corrispondesse all’importo capitale sopra indicato, la cui cognizione è conseguentemente riservata al Giudice di pace, in applicazione dell’art. 7 c.p.c.
3. Anche il secondo motivo è infondato.
Com’è noto, l’art. 38, comma 1, c.p.c. prevede che “L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.”
Nessuna decadenza si è pertanto verificata, perché l’opponente ha tempestivamente eccepito l’incompetenza per valore del giudice adito con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce il primo atto con cui l’ingiunto, formalmente attore ma sostanzialmente convenuto, si difende contro il la domanda proposta in via monitoria (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21672 del 23/10/2015).
La decadenza attiene alla proposizione dell’eccezione di incompetenza per valore, e non alla decisione sulla stessa, ben potendo il Giudice decidere di statuire sulla stessa all’esito della fase istruttoria.
Competenza valore: capitale, interessi e spese ante litem
4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e deve essere dichiarata la competenza per valore del Giudice di pace di Mascalucia.
5. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.
6. In applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso;
dichiara la competenza per valore del Giudice di pace di Mascalucia;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in Euro 1.500,00 per compenso ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2026.
Depositata in Cancelleria l’11 maggio 2026.
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