Quando l’abolitio criminis viene dedotta in sede esecutiva, al giudice e’ richiesta la valutazione in astratto della fattispecie oggetto della sentenza rispetto al nuovo assetto del sistema penale

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 7 maggio 2018, n. 19699

La massima estrapolata

Quando l’abolitio criminis viene dedotta in sede esecutiva, al giudice e’ richiesta la valutazione in astratto della fattispecie oggetto della sentenza rispetto al nuovo assetto del sistema penale; cio’ anche se la norma incriminatrice non sia stata interamente abrogata, ma sia stata riscritta con una riduzione del relativo ambito di operativita’, come nel caso di specie. In tale ipotesi, il giudice dell’esecuzione, qualora non ritenga sufficiente l’analisi del capo di imputazione, puo’ anche scendere nell’esame degli atti processuali per verificare ed accertare, attraverso di essi, la consistenza ed i contorni della condotta, senza pero’ valutare di nuovo il fatto, mediante un giudizio di merito non.
Nel caso in esame, lo stesso giudice dell’esecuzione ha riconosciuto la circostanza che i versamenti omessi dall’imputato non superano la soglia di punibilita’ introdotta dalla modifica legislativa del 2015. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, perche’, essendo pacifico che i fatti non sono piu’ previsti dalla legge come reati, questa Corte puo’ direttamente procedere alla revoca delle relative sentenze di condanna, nei confronti del ricorrente.

Sentenza 7 maggio 2018, n. 19699

Data udienza 12 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 17/05/2017 del TRIBUNALE di BARI;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
lette le conclusioni del PG Dr. Perelli Simone, nel senso dell’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.

RITENUTO IN FATTO

1. – Con ordinanza del 17 maggio 2017, il Tribunale di Bari ha rigettato l’istanza, presentata dall’imputato, diretta ad ottenere la revoca, ai sensi dell’articolo 673 c.p.p., delle sentenze del 12 aprile 2013 e del 14 gennaio 2015, relative ai reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter, aventi per oggetto l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto entro il termine, per importi non superiori a quello della nuova soglia di punibilita’ prevista a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015.
2. – Avverso l’ordinanza l’imputato ha presentato, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
Con un unico motivo di doglianza, si lamenta l’erronea applicazione dell’articolo 673 c.p.p. e dell’articolo 2 c.p., commi 2 e 4.
Secondo l’argomentazione difensiva, la modifica legislativa intervenuta con il Decreto Legislativo n. 158 del 2015, che ha elevato alla somma di Euro 250.000,00 la soglia oltre cui l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto assume rilevanza penale, avrebbe reso non punibili le condotte dell’imputato, oggetto delle due sentenze di condanna in relazione alle quali il ricorrente ha invocato la disciplina dell’articolo 673 c.p.p.. Il Tribunale, invece, considerata l’intervenuta irrevocabilita’ delle sentenze di condanna, ha rigettato la richiesta, ritenendo applicabile l’articolo 2 c.p., comma 4. Si rileva, infine, la violazione dell’articolo 3 Cost., in quanto la pronuncia impugnata determinerebbe un’ingiusta disparita’ di trattamento tra i soggetti imputati del medesimo reato, ma giudicati in tempi diversi, tenendo conto che, nell’ipotesi in esame, le modifiche legislative avrebbero comportato la parziale abrogazione di una norma penale incriminatrice e non una semplice successione di leggi penali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorso e’ fondato.
Infatti, il giudice dell’esecuzione ha erroneamente rigettato l’istanza presentata dall’imputato, ritenendo che le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, pur incidendo su un elemento costitutivo del reato e pur rendendo le condotte contestate penalmente irrilevanti, non avrebbero comportato alcuna abolitio criminis, ma soltanto “un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, rispetto al quale trova applicazione la disciplina dell’articolo 2 c.p., comma 4”. La retroattivita’ della norma favorevole sarebbe, dunque, preclusa dall’intervenuta irrevocabilita’ delle sentenze di condanna.
Tuttavia, questa Corte ha gia’ avuto occasione di ribadire che, quando l’abolitio criminis viene dedotta in sede esecutiva, al giudice e’ richiesta la valutazione in astratto della fattispecie oggetto della sentenza rispetto al nuovo assetto del sistema penale; cio’ anche se la norma incriminatrice non sia stata interamente abrogata, ma sia stata riscritta con una riduzione del relativo ambito di operativita’, come nel caso di specie. In tale ipotesi, il giudice dell’esecuzione, qualora non ritenga sufficiente l’analisi del capo di imputazione, puo’ anche scendere nell’esame degli atti processuali per verificare ed accertare, attraverso di essi, la consistenza ed i contorni della condotta, senza pero’ valutare di nuovo il fatto, mediante un giudizio di merito non consentito (ex multis, Sez. 3, 25 ottobre 2016, n. 5248; Sez. 6, 10 marzo 2003, n. 22539). Nel caso in esame, lo stesso giudice dell’esecuzione ha riconosciuto la circostanza che i versamenti omessi dall’imputato non superano la soglia di punibilita’ introdotta dalla modifica legislativa del 2015. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, perche’, essendo pacifico che i fatti non sono piu’ previsti dalla legge come reati, questa Corte puo’ direttamente procedere alla revoca delle relative sentenze di condanna, nei confronti del ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e revoca le sentenze del tribunale di Bari del 12 aprile 2013 e del 14 gennaio 2015, nei confronti di (OMISSIS).

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