In materia di responsabilita’ dell’amministrazione ferroviaria

Corte di cassazione, sezione terza civile, Sentenza 4 maggio 2018, n. 10596

La massima estrapolata

In materia di responsabilita’ dell’amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni e’ risarcibile – in deroga all’articolo 1681 cod. civ. (ed in forza di quanto previsto dal precedente articolo 1680) – alle condizioni stabilite dal R.Decreto Legge 11 ottobre 1934, n. 1948, articolo 11, paragrafo quarto, convertito nella L. 4 aprile 1935, n. 911, norma ancora oggi applicabile in forza di quanto stabilito dal Decreto Legge 22 dicembre 2008, n. 200, articolo 3, comma 1 bis, lettera e), convertito in L. 18 febbraio 2009, n. 9, e dal Decreto Legislativo 1 dicembre 2009, n. 179. Con la conseguenza che il risarcimento – limitato al danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza o da interruzioni del servizio – deve avvenire alle condizioni previste dal medesimo R.Decreto Legge n. 1948 del 1934, articoli 9 e 101, e, dunque, mediante diritto di valersi di un treno successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio o attraverso il rimborso del prezzo corrisposto.

Sentenza 4 maggio 2018, n. 10596

Data udienza 16 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 14686/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimata –
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona dell’institore Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 14592/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 09/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e dell’incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega non scritta.

RILEVATO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 14592 del 9712/2014, in parziale riforma della pronuncia del Giudice di Pace di quella stessa citta’, ha condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) alla restituzione, ciascuno, in favore di (OMISSIS) S.p.a., della somma di Euro 417,37 gia’ percepita in esecuzione della sentenza di primo grado.
Dalla sentenza risulta che, nel luglio 2009 i signori (OMISSIS)- (OMISSIS) avevano convenuto in giudizio (OMISSIS) s.p.a. deducendo che: a) il (OMISSIS), unitamente ai due nipotini (rispettivamente di 6 e di 9 anni), si erano recati presso la stazione di (OMISSIS), dove avevano acquistato i titoli di viaggio, di andata e ritorno, con destinazione (OMISSIS), corrispondendo l’importo di Euro 49,50; b) il treno n. 2039 sarebbe dovuto partire da (OMISSIS) alle ore 17,05 per giungere a (OMISSIS) alle ore 19,05, ma in realta’ era giunto a (OMISSIS) con oltre 5 ore di ritardo, in quanto, a causa di un primo guasto, era partito con piu’ di due ore di ritardo; e, giunto alla stazione di (OMISSIS), aveva subito una nuova sosta, dovuta ad un ulteriore guasto, che aveva coinvolto anche l’impianto elettrico e quello di riscaldamento; c) durante il tempo occorrente per le riparazioni, erano rimasti in attesa, in uno stato di abbandono, al buio e al freddo; e, per difetto di tempestiva comunicazione e per difetto di assistenza, non avevano potuto effettuare il trasbordo su altro treno che stava per entrare in banchina e che aveva la medesima destinazione. Tanto dedotto in fatto, gli attori avevano chiesto che (OMISSIS) fosse dichiarata inadempiente e quindi condannata al risarcimento di tutti i danni patiti.
Risulta altresi’ che il Giudice di Pace di Milano, accertato “il parziale inadempimento” di (OMISSIS) relativamente al contratto di trasporto concluso con gli attori in data (OMISSIS), aveva condannato (OMISSIS) S.p.a. al pagamento, in favore di ciascuno dei due attori, della somma omnicomprensiva di Euro 424,75 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno (somma che veniva versata dalla societa’ in esecuzione della sentenza).
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Milano hanno proposto ricorso i signori (OMISSIS)- (OMISSIS), articolando un unico motivo.
Ha resistito (OMISSIS) con controricorso nel quale ha articolato ricorso incidentale, affidato a due motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso principale, proposto dai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), ed il ricorso incidentale, proposto da (OMISSIS) s.p.a., sono entrambi infondati.
2. Nel primo motivo di ricorso incidentale (OMISSIS) denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 1680 c.c., della L. n. 911 del 1935, degli articoli 1227 e 1175 c.c., nonche’ dell’articolo 112 c.p.c..
Secondo (OMISSIS), il Tribunale: a) avrebbe dovuto ritenere applicabile la L. n. 911 del 1935, al contratto di trasporto ferroviario per cui e’ processo e, quindi, non avrebbe dovuto ritenere che essa societa’, per invocare il caso fortuito o la forza maggiore, doveva provare l’adeguata manutenzione del mezzo di trasporto; b) non aveva considerato che, alla luce della disciplina posta dalla legge n. 911/1935, non era ravvisabile nella specie alcun danno patrimoniale risarcibile, avendo i signori (OMISSIS)- (OMISSIS) comunque usufruito del servizio di trasporto; e che comunque l’esecuzione della prestazione di trasporto era stata ostacolata dagli stessi attori che non avevano effettuato il cambio di treno; c) avrebbe dovuto dichiarare la nullita’ della sentenza del giudice di primo grado per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Il motivo e’ infondato.
Contrariamente a quanto dedotto da (OMISSIS), il Tribunale, quale giudice di appello, ha correttamente respinto l’eccezione di nullita’ della sentenza impugnata per difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sul presupposto che la domanda dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) era tesa al risarcimento di qualsiasi danno “o ogni altro danno ravvisabile”, per cui nell’ampia dizione rientrava indubbiamente il danno patrimoniale.
Il Tribunale ha quindi esaminato l’assunto, sostenuto da (OMISSIS), secondo il quale il trasporto di persone sulle (OMISSIS) trova la sua regolamentazione L. n. 911 del 1935, (con conseguente non applicabilita’ del regime contrattuale espresso dall’articolo 1681 c.c. e segg.) e, comunque, l’ (OMISSIS) doveva andare esente da ogni responsabilita’ in virtu’ del caso fortuito e della forza maggiore – ma lo ha respinto, argomentando, senza incorrere in alcuna violazione di legge, sul rilievo che la Legge speciale n. 911 del 1935, che governa il trasporto di persone sulle (OMISSIS), per effetto della intervenuta trasformazione dell’ente (OMISSIS) in societa’ per azioni (OMISSIS), trova un limite alla sua originaria perentoria non derogabilita’, in materia di responsabilita’ del vettore ferroviario nei trasporti nazionali, proprio nelle norme del codice civile, che disciplinano la materia delle clausole vessatorie, predisposte unilateralmente, limitative della responsabilita’ (e, in particolare, dall’articolo 1341 c.c.). La tutela dei consumatori, operata dalla normativa codicistica, e’ stata poi rafforzata per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (c.d. Codice dei consumatori), che, all’articolo 36, sancisce la nullita’ delle clausole contrattuali, di cui venga accertata la vessatorieta’.
In definitiva, il Giudice di appello, con decisione immune da vizi giuridici, ha ritenuto che al caso in esame sono applicabili i principi generali dettati dagli articoli 1218 e 1681 c.c., (che, per l’appunto, in caso di inadempimento, legittimano il passeggero a richiedere il risarcimento del danno), in quanto il contratto di trasporto e’ un negozio giuridico di natura sinallagmatica a prestazioni corrispettive e detto contratto si perfeziona, per il viaggiatore, nel momento in cui acquista il biglietto, mentre per il vettore, nel momento in cui giunge a destinazione.
La decisione del Tribunale e’ immune da vizi giuridici anche nella parte in cui, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che: da un lato, incombe al vettore l’obbligo di un’adeguata manutenzione del mezzo di trasporto e nella specie (accertamento, questo, di merito, insindacabile in sede di legittimita’) non era risultato provato che la causa del ritardo (guasto al locomotore) fosse riconducibile al fortuito o alla forza maggiore; e, dall’altro, il pacifico grave ritardo di oltre cinque ore, con il quale gli odierni ricorrenti erano giunti a destinazione, integrava un caso di inesatto adempimento contrattuale da parte della societa’ (OMISSIS) e legittimava una riduzione del prezzo del biglietto, nella misura ritenuta equa del 50%.
3. Nel ricorso principale, concernente il quantum risarcitorio, i signori (OMISSIS)- (OMISSIS) denunciano, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3., violazione e falsa applicazione degli articoli 1281, 1681, 2059, 2727 e 2729 c.c..
Secondo i ricorrenti, il Tribunale ha errato nella parte in cui, pur ritenendo l’inadempimento della societa’ convenuta, in cio’ confermando la sentenza di primo grado, ha condannato (OMISSIS), riformando in cio’ la sentenza di primo grado, esclusivamente al pagamento della somma di Euro 7,38 per ciascun passeggero, a titolo di rimborso del 50% del prezzo del biglietto ferroviario, non riconoscendo nulla a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (che invece era stato riconosciuto dal giudice di primo grado).
In punto di quantum, i ricorrenti deducono: danno alla salute, per l’influenza e lo stato febbrile, riportato in conseguenza del freddo e dello stress; nonche’ perturbamento psichico, derivante dall’essere rimasti al freddo e al gelo per ore senza avere informazioni e senza alcuna assistenza, in vagoni privi di impianto di riscaldamento; il tutto aggravato dalla necessita’ di accudire due minori (rispettivamente di anni 9 e 6). Ed insistono sul fatto che il danno non patrimoniale da essi subito era stato grave, in quanto l’inadempimento di (OMISSIS) aveva inciso sul loro diritto di viaggiare in treno in condizioni umane e sul loro diritto alla salute, cioe’ su valori protetti non solo dalla normativa costituzionale (articolo 16 e 32), ma anche dalla normativa Europea (articolo 18 Regolamento CE n. 1371/2007 del Parlamento Europeo).
Il motivo non e’ fondato.
Il Tribunale, riformando la sentenza di primo grado, ha diversamente liquidato il danno, in quanto:
a) ha escluso la sussistenza di un danno non patrimoniale (alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 26972 del 11/11/2008 in punto di “gravita’ dell’offesa” e di “serieta’ del danno”, quali requisiti per il risarcimento) ed ha conseguentemente condannato i signori (OMISSIS) e (OMISSIS) alla restituzione in favore di (OMISSIS), ciascuno, a titolo di danno non patrimoniale, della somma di Euro 400 percepita a tale titolo.
b) ha contenuto il danno patrimoniale in Euro 7,38 per ciascun attore (in considerazione del fatto che: il prezzo di ciascun biglietto per gli adulti ammontava ad Euro 14,75 e che tale somma andava ridotta nella misura del 50%, in quanto (OMISSIS) aveva adempiuto, sia pure non esattamente la propria prestazione; e, dall’altro, del fatto che nulla poteva essere riconosciuto per i biglietti dei due ragazzi, pari complessivi Euro 20, in quanto attori nel giudizio di primo grado erano stati soltanto il (OMISSIS) e la signora (OMISSIS)) ed ha conseguentemente condannato i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) alla restituzione in favore di (OMISSIS), ciascuno, a titolo di danno patrimoniale, della somma di Euro 17,37 percepita a tale titolo.
Contrariamente a quanto deducono i ricorrenti, la decisione del Tribunale ha fatto buon governo dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte ormai da un decennio (sent. n. 26972/2008) ed e’, pertanto, e’ esente da emenda.
Invero, le Sezioni Unite, con detta citata sentenza, hanno statuito che, in virtu’ di una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria e’ data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di grave e seria violazione di specifici diritti inviolabili della persona.
E, per quanto nella specie rileva, hanno precisato che “sono palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti piu’ disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale” e che ogni persona, inserita nel complesso sociale, deve accettare, in virtu’ del dovere di convivenza, “un grado minimo di tolleranza”.
La successiva giurisprudenza di legittimita’ (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 9312 del 08/05/2015, Rv. 635316 – 01) ha altresi’ precisato che, in materia di responsabilita’ dell’amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni e’ risarcibile – in deroga all’articolo 1681 cod. civ. (ed in forza di quanto previsto dal precedente articolo 1680) – alle condizioni stabilite dal R.Decreto Legge 11 ottobre 1934, n. 1948, articolo 11, paragrafo quarto, convertito nella L. 4 aprile 1935, n. 911, norma ancora oggi applicabile in forza di quanto stabilito dal Decreto Legge 22 dicembre 2008, n. 200, articolo 3, comma 1 bis, lettera e), convertito in L. 18 febbraio 2009, n. 9, e dal Decreto Legislativo 1 dicembre 2009, n. 179. Con la conseguenza che il risarcimento – limitato al danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza o da interruzioni del servizio – deve avvenire alle condizioni previste dal medesimo R.Decreto Legge n. 1948 del 1934, articoli 9 e 101, e, dunque, mediante diritto di valersi di un treno successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio o attraverso il rimborso del prezzo corrisposto.
Nel caso di specie, facendo buon governo dei principi che precedono, il giudice di appello ha ritenuto che il pregiudizio esistenziale, lamentato dagli attori, era si’ risultato provato, ma non aveva superato “quella soglia di sufficiente gravita’ e compromissione del o dei diritti lesi, individuata in via interpretativa, dalle Sezioni Unite del 2008, quale limita imprescindibile al risarcimento del danno non patrimoniale”. E, in particolare, ha ritenuto che dal certificato di medico 9 gennaio 2009 si evinceva soltanto che la (OMISSIS) era stata affetta da sindrome di raffreddamento con tosse, ma non anche la gravita’ della lesione e neppure il fatto che la sindrome fosse conseguenza immediata e diretta del lamentato subito disservizio.
La decisione che precede, in quanto conforme alla giurisprudenza di questa Corte, e’ insindacabile nella presente sede di legittimita’.
4. Inammissibile, infine, e’ il secondo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), concernente la regolamentazione delle spese processuali.
Sul punto (OMISSIS) denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 92 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali, relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Al riguardo, si rileva che il Tribunale ha motivato l’operata integrale compensazione delle spese processuali, facendo riferimento al “perdurante contrasto giurisprudenziale”.
Detta statuizione (peraltro, invalidata dai richiami giurisprudenziali, operati da entrambe le parti, a sostegno dei rispettivi assunti), in quanto espressione di una valutazione merito, e’ estranea al sindacato di legittimita’ demandato a questa Corte regolatrice.
5. Per le ragioni che precedono, il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno entrambi rigettati.
Dalla declaratoria che precede consegue la compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimita’.
Sussistono infine i presupposti per il versamento, ad opera di ciascuna delle parti, dell’importo, dovuto per legge ed indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale.
Rigetta il ricorso incidentale.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

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