L’estraneo alla Pubblica amministrazione concorre nella rivelazione di segreti d’ufficio se non si limita a ricevere la notizia che deve rimanere segreta, ma istiga o induce il pubblico ufficiale a rivelarla

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 4 maggio 2018, n. 19497.

L’estraneo alla Pubblica amministrazione concorre nella rivelazione di segreti d’ufficio se non si limita a ricevere la notizia che deve rimanere segreta, ma istiga o induce il pubblico ufficiale a rivelarla e certamente concorre nel delitto se divulga il contenuto di informative di reato redatte da un ufficiale di polizia giudiziaria, realizzando cosi’ una condotta ulteriore rispetto a quella dell’originario propalatore.

Sentenza 4 maggio 2018, n. 19497
Data udienza 21 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/02/2016 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO COSTANZO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. DE MASELLIS MARIELLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
L’avv. (OMISSIS) che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 1711/2016, la Corte di appello di Roma ha parzialmente modificato – valutando le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e conseguentemente riducendo la pena – la condanna inflitta dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma a (OMISSIS) (titolare della (OMISSIS) s.r.l.) per avere chiesto a (OMISSIS) (assistente capo della Polizia di Stato di introdursi nella banca dati S.D.I. (Sistema d’Indagine Investigativa) e in quella anagrafica gestita dal Comune di Roma per acquisire molteplici dati che lo interessavano (capo 1: articolo 81 c.p., comma 2, articolo 110 c.p., articolo 61 c.p., n. 2 e articolo 615 ter c.p., comma 1, comma 2, n. 1 e comma 3), alcuni facendoli rivelare a lui (capo 2: articolo 81 c.p., comma 2, articolo 110 c.p. e articolo 326 c.p., commi 1 e 3) o a altri (capi 3 e 6: articolo 81 c.p., comma 2 e articolo 110 c.p. e L. 1 aprile 1981, n. 121, articolo 12) e per queste ragioni corrispondendo mensilmente somme di denaro a (OMISSIS) (capo 4: articolo 81 c.p., comma 2, articoli 319 e 321 c.p.), anche tramite colleghi di (OMISSIS) ignari delle richieste loro fatte (capo 5: articolo 81 c.p., comma 2, articoli 110 e 48 c.p., articolo 61 c.p., n. 2 e articolo 615 ter c.p., comma 1, comma 2, n. 1 e n. 3).
2. Nel ricorso di (OMISSIS) si chiede l’annullamento della sentenza deducendo: a) violazione di legge e vizio di motivazione nel ritenere sussistente il reato ex articolo 615 ter c.p. (capi 1 e 5) senza accertare se gli accessi non furono effettuati da (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) (ignara degli intenti del suo collega) nell’espletamento delle funzioni loro assegnate dal Ministero dell’Interno e fondando il dolo generico di (OMISSIS) sulla sua condizione di ex poliziotto e sulla ammissione di (OMISSIS) di sapere che trattavasi di informazioni riservate; b) violazione di legge e vizio di motivazione nel ritenere sussistente la responsabilita’ di (OMISSIS) quale extraneus al reato ex articolo 110 c.p., articolo 326 c.p., commi 1 e 2, e articolo 615 ter c.p. (capo 2), trascurando che le notizie acquisite non erano segrete ma attinte da pubblici registri e che solo in un caso risulta provato che (OMISSIS) le trasmise alla persona interessata; c) violazione degli articoli 81, 319, 321 e 323 bis c.p. e vizio di motivazione nel diniego dell’applicazione della legge precedente (anteriore alla novella del 6/11/2012 che ha aumentato la pena edittale per i reati ex articoli 319 e 321 c.p.) e piu’ favorevole – pur essendo la parte piu’ rilevante della condotta (contestata “dalla meta’ del 2011 sino all’aprile del 2013”) svoltasi prima della novella e trascurando che per i plurimi atti di (OMISSIS) fu previsto un unico mercimonio versato da (OMISSIS) (realizzandosi cosi un reato a esecuzione prolungata con la conseguenza che dovrebbe applicarsi la legge vigente al momento della consumazione dell’illecito ossia quello dell’intervenuto accordo) – e nel disconoscere la fattispecie di particolare tenuita’ ex articolo 323 bis c.p., trascurando che le informazioni acquisite non fossero segrete e avrebbero potuto essere ottenute tramite un normale procedimento, per cui ridotto fu il grado di offensivita’ della condotta; d) violazione degli articoli 69 e 62 bis c.p. nel disconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti omettendo qualsiasi argomentazione al riguardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
A differenza di quel che si assume nel ricorso, la Corte di appello, ha correttamente puntualizzato (pagg. 8-10) che gli accessi alle banche-dati delle Forze dell’Ordine non sono stati compiuti nell’espletamento delle funzioni degli agenti volte alla tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e della prevenzione e repressione della criminalita’ (L. n. 121 del 1981, articoli 6 e 7) e hanno violato le norme relative al loro legittimo utilizzo (pag. 10).
Ha anche rimarcato che la prova del dolo generico di (OMISSIS) si trae dalla sua condizione di ex poliziotto e dalla ammissione di (OMISSIS) di sapere che trattavasi di informazioni riservate: viola l’articolo 615-ter c.p., comma 2, n. 1, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni estranee rispetto a quelle per le quali la facolta’ di accesso gli e’ attribuita (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Rv. 271061).
2. Il secondo motivo di ricorso e’ infondato.
La Corte di appello ha precisato che le (n. 21) informazioni indicate nel capo sono oggettivamente segrete perche’ riguardano la presenza o assenza di precedenti di polizia o di denunce in capo alle persone.
L’estraneo alla Pubblica amministrazione concorre nella rivelazione di segreti d’ufficio se non si limita a ricevere la notizia che deve rimanere segreta, ma istiga o induce il pubblico ufficiale a rivelarla (Sez. 6, n. 47997 del 18/09/2015, Rv. 265752; Sez. 1, n. 5842 del 17/01/2011; Rv. 249357) e certamente concorre nel delitto se divulga il contenuto di informative di reato redatte da un ufficiale di polizia giudiziaria, realizzando cosi’ una condotta ulteriore rispetto a quella dell’originario propalatore (Sez. 6, n. 42109 del 14/10/2009, Rv. 245021) e la Corte di appello ha correttamente rimarcato che la condotta di (OMISSIS) consistette proprio in questi tipi di azioni.
3. Il terzo (composito) motivo di ricorso e’ infondato.
3.1. Quanto alla motivazione del diniego dell’applicazione della legge precedente (anteriore alla novella del 6/11/2012 che ha aumentato la pena edittale per i reati ex articolo 319 e 321 c.p.) e piu’ favorevole – pur essendo la parte piu’ rilevante della condotta (contestata “dalla meta’ del 2011 sino all’aprile del 2013”) svoltasi prima della novella e essendo stato previsto per i plurimi atti di (OMISSIS) un unico mercimonio versato da (OMISSIS) (realizzandosi cosi un reato a esecuzione prolungata con la conseguenza che dovrebbe applicarsi la legge vigente al momento della consumazione dell’illecito ossia quello dell’intervenuto accordo) – la Corte ha considerato che le condotte di remunerazione da parte di (OMISSIS) furono numerose e riguardarono separatamente le informazioni che (OMISSIS) poteva acquisire personalmente e quelle per le quali si rivolgeva alla sua collega cosi’ integrando reati distinti seppur unificabili ex articolo 81 c.p..
3.2. La circostanza attenuante speciale della particolare tenuita’ del fatto prevista per i reati contro la Pubblica amministrazione ricorre se il reato, valutato nella sua globalita’, presenta una gravita’ contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l’entita’ del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato (Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Rv. 259501; Sez. 6, n. 199 del 19/12/2011, dep. 2012, Rv. 251567). La Corte di appello ha adeguatamente motivato la scelta di non applicare l’articolo 323 bis c.p. valutando l’abitualita’ e la sistematicita’ di (OMISSIS) nell’avvalersi di (OMISSIS) “per soddisfare le esigenze piu’ svariate ed acquisire celermente anche quelle informazioni che l’investigatore privato avrebbe potuto raccogliere in modo legale”.
4. Il quarto motivo di ricorso e’ infondato. Il riconoscimento delle attenuanti generiche e – a fortiori – la loro comparazione con le aggravanti – e’ un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalita’ del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravita’ effettiva del reato e alla personalita’ del reo (Sez.6, n. 41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez. 1, 46954 del 04/11/2004, Rv. 230591).
Nel caso in esame, la Corte ha adeguatamente chiarito che ha riconosciuto (valutando l’incensuratezza di (OMISSIS) e il suo comportamento processuale lealmente massivo sin dal inizio) le circostanze attenuanti generiche equivalenti al fine di mitigare la pena.
5. Dal rigetto del ricorso deriva ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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