E’ consentito al giudice dell’udienza preliminare dichiarare non doversi procedere nei confronti dell’imputato per difetto di imputabilita’ soltanto nel caso in cui non si debba applicare una misura di sicurezza

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 24 aprile 2018, n. 18213.

La massima estrapolata

Ai sensi dell’articolo 425 c.p.p. e’ consentito al giudice dell’udienza preliminare dichiarare non doversi procedere nei confronti dell’imputato per difetto di imputabilita’ soltanto nel caso in cui non si debba applicare una misura di sicurezza e quindi solo quando l’imputato sia incapace di intendere e di volere ma non ritenuto socialmente pericoloso come nel caso in esame. L’accertamento della pericolosita’ sociale dell’imputato, invece, osta alla sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilita’, proprio perche’ cio’ comporta per il giudice l’obbligo di applicare una misura di sicurezza personale.

Sentenza 24 aprile 2018, n. 18213

Data udienza 18 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. DAVIGO Piercamill – Presidente

Dott. IMPERIALI Lucia – Rel. Consigliere

 

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/07/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Imperiali Luciano;
sentite le conclusioni del PG Dott.ssa Casella Giuseppina che chiede l’annullamento senza rinvio con trasmissione atti;
il difensore presente, avv. (OMISSIS), chiede l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso del P.M..

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12/7/2017 il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in relazione ai reati ascrittigli (estorsione continuata, consumata e tentata, e maltrattamenti ai danni di entrambi i genitori, e lesioni aggravate ai danni del padre), in quanto non imputabile per mancanza di capacita’ di intendere e di volere, ed applicava nei suoi confronti la misura di sicurezza della liberta’ vigilata.
2. Ricorre per Cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Milano, deducendo la violazione dell’articolo 425 c.p.p., comma 4, in virtu’ del quale ” il giudice non puo’ pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca”, e la conseguente abnormita’ del provvedimento, in quanto non inquadrabile tra i casi tipizzati dal legislatore.
3. Il ricorso e’ fondato e merita accoglimento. Non possono che condividersi, infatti, le censure mosse dal Pubblico Ministero ricorrente nei confronti dell’impugnata sentenza, in quanto l’articolo 425 c.p.p., comma 4, prevede che “il giudice non puo’ pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca”.
Come ha specificato questa Corte, ai sensi della citata norma e’ consentito al giudice dell’udienza preliminare dichiarare non doversi procedere nei confronti dell’imputato per difetto di imputabilita’ soltanto nel caso in cui non si debba applicare una misura di sicurezza e quindi solo quando l’imputato sia incapace di intendere e di volere ma non ritenuto socialmente pericoloso come nel caso in esame (Sez. 2, n. 45527 del 21/10/2005, Rv. 233142, Sez. 2, n. 21826 del 05/03/2014, Rv. 259577). L’accertamento della pericolosita’ sociale dell’imputato, invece, osta alla sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilita’, proprio perche’ cio’ comporta per il giudice l’obbligo di applicare una misura di sicurezza personale (Sez. 3, n. 36362 del 09/07/2009, Rv. 244901).
Uniformandosi a questi orientamenti che il collegio condivide, ed accertata la violazione di legge cosi’ rilevata, deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
Motivazione semplificata.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *