Il fatto di lieve entita’, nei reati concernenti le sostanze stupefacenti, e’ escluso nel caso in cui il dato ponderale e qualitativo della sostanza superi una soglia ragionevole di valore economico

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 2 maggio 2018, n. 18757

Il fatto di lieve entita’, nei reati concernenti le sostanze stupefacenti, e’ escluso nel caso in cui il dato ponderale e qualitativo della sostanza superi una soglia ragionevole di valore economico, non rilevando in senso contrario eventuali circostanze favorevoli all’imputato; alla stregua di tale principio e’ stato ritenuto non configurabile il fatto lieve da: Cass. 31663/2010 rv. 248112 in un’ipotesi di detenzione di 100 gr. di’ cocaina con un principio attivo del 47%; Cass. 12398/2018 in un’ipotesi di plurimi acquisti di quantita’ di cocaina tra i 70 e gli 80 grammi, nonche’ tra i 100 ed i 150 grammi; Cass. 7295/2018 in una fattispecie relativa a cessioni (da 100 a 600 grammi di hashish), con contestuale detenzione di sostanze di tipo diverso (eroina, cocaina, hashish).

Sentenza 2 maggio 2018, n. 18757
Data udienza 6 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovan – Presidente

Dott. RAGO G – rel. Consigliere

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Pietro – Consigliere

Dott. AIELLI Lucia – Consigliere

Dott. MONACO Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
contro la sentenza del 14/12/2016 della Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Rago G.;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CENICCOLA Elisabetta, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa il 30 gennaio 2013 il Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, affermava la penale responsabilita’ di (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine ai reati di cui all’articolo 81 cpv. c.p., e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, aventi ad oggetto sostanza stupefacente, tra cui cocaina, commessi in (OMISSIS) dal (OMISSIS) al (OMISSIS) (capi a, b, e, quanto al (OMISSIS)) e dal (OMISSIS) (capi b e c quanto al (OMISSIS)).
Con sentenza del 2 aprile 2015, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale, assolveva (OMISSIS) dal reato di cui al capo c), confermando la condanna per il diverso episodio di cessione di sostanze stupefacenti di cui al capo b), mentre confermava la responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine ai tre episodi in addebito di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti tra cui la cocaina (capi a, b, e).
I suddetti imputati proponevano ricorsi per Cassazione che la sesta sezione di questa Corte, con sentenza n. 49463 resa il 3 novembre 2015, riteneva infondati in punto di affermazione di responsabilita’ e quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma che accoglieva limitatamente al diniego dell’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, in quanto la mera ripetitivita’ degli episodi di detenzione e cessione non poteva essere ostativa, di per se’, alla configurabilita’ dell’ipotesi di lieve entita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.
Con sentenza del 14/12/2016, la Corte di Appello di Palermo, pronunciando in sede di rinvio, dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati per i reati di cui ai capi sub A) e B) per essere gli stessi estinti per prescrizione; riduceva la pena inflitta al (OMISSIS) per il residuo reato di cui al capo sub E) ad anni sei di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa.
2. Contro la suddetta sentenza, (OMISSIS) e (OMISSIS), a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1. (OMISSIS) ha dedotto la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, in quanto la Corte, nell’escludere che il fatto potesse rientrare nell’ipotesi lieve, aveva motivato in modo apodittico facendo leva solo sul dato ponderale oggetto della cessione (100 grammi di cocaina) “omettendo del tutto di chiarire gli elementi sulla scorta dei quali essi abbiano ritenuto che la quantita’ della sostanza era idonea a soddisfare un numero non certo esiguo di acquirenti”, indagine necessaria tanto piu’ ove si considerava che si trattava di “droga parlata”;
2.2. (OMISSIS), dopo avere precisato che era stato assolto dal capo sub C) gia’ con la sentenza pronunciata in data 2 aprile 2015, dalla Corte di Appello di Palermo, ha sostenuto che la Corte, in realta’, avrebbe dovuto assolverlo anche dal residuo reato di cui al capo sub B) per non aver commesso il fatto non sussistendo alcuna prova in merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. RICORSO DI (OMISSIS);
Il ricorso e’ inammissibile essendo la censura manifestamente infondata.
In punto di fatto sono pacifiche le seguenti circostanze:
a) il capo sub e) dell’imputazione ha ad oggetto la cessione di cento grammi di cocaina;
b) il ricorrente era stato condannato anche per altri due episodi di detenzione a fine di cessione di cocaina (capo sub a) e altra sostanza stupefacente (capo sub b), fatti per i quali, come si e’ detto, la Corte si e’ limitata a dichiarare la non procedibilita’ per intervenuta prescrizione.
In punto di diritto, e’ consolidato il principio secondo il quale “il fatto di lieve entita’, nei reati concernenti le sostanze stupefacenti, e’ escluso nel caso in cui il dato ponderale e qualitativo della sostanza superi una soglia ragionevole di valore economico, non rilevando in senso contrario eventuali circostanze favorevoli all’imputato”; alla stregua di tale principio e’ stato ritenuto non configurabile il fatto lieve da: Cass. 31663/2010 rv. 248112 in un’ipotesi di detenzione di 100 gr. di’ cocaina con un principio attivo del 47%; Cass. 12398/2018 in un’ipotesi di plurimi acquisti di quantita’ di cocaina tra i 70 e gli 80 grammi, nonche’ tra i 100 ed i 150 grammi; Cass. 7295/2018 in una fattispecie relativa a cessioni (da 100 a 600 grammi di hashish), con contestuale detenzione di sostanze di tipo diverso (eroina, cocaina, hashish).
Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi non censurabile in questa sede, la conclusione alla quale e’ pervenuta la Corte Territoriale secondo la quale la suddetta quantita’ di droga non poteva integrare un fatto di speciale tenuita’ “sia per la qualita’ della sostanza sia per la quantita’ idonea a rifornire un numero non certo esiguo di acquirenti contrastante con la minima offensivita’ dell’ipotesi di cui al del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 4, e succ. mod.”.
Infatti, al suddetto dato ponderale, gia’ ex se idoneo a far ritenere la manifesta infondatezza della censura, deve aggiungersi anche la sistematica attivita’ di cessione dello stupefacente a numerosi soggetti alla quale era dedito il ricorrente, come si evince dai capi d’imputazione (in particolare quello sub a) dichiarati prescritti.
2. RICORSO DI (OMISSIS)
Anche il suddetto ricorso e’ inammissibile essendo la censura dedotta del tutto generica ed aspecifica in quanto la difesa si e’ limitata ad affermare, in modo del tutto apodittico, pur a fronte di due sentenze di merito di condanna “alla luce di tutto il convergente materiale probatorio in atti” (pag. 4 sentenza impugnata), che “non vi e’ alcuna prova in atti che il sign. (OMISSIS) abbia mai commesso i reati ascrittigli”.
3. In conclusione, entrambe le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonche’ al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
DICHIARA:
inammissibili i ricorsi e;
CONDANNA:
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.

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