In tema di furto, e’ configurabile l’aggravante della esposizione alla pubblica fede dei beni anche quando gli stessi siano custoditi in un locale chiuso a chiave

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 17 maggio 2018, n. 21911.

La massima estrapolata:

In tema di furto, e’ configurabile l’aggravante della esposizione alla pubblica fede dei beni anche quando gli stessi siano custoditi in un locale chiuso a chiave nel caso in cui, in mancanza di ulteriori presidi di sicurezza e controllo e ricorrendo ulteriori circostanze favorevoli (quali la tarda ora serale; la completa accessibilita’ alle aree comuni; l’assenza di persone in transito), per la facilita’ di accesso, esso risulti privo di vigilanza continua cosi’ da esporre, in concreto, il bene tutelato a qualificati profili di rischio.

Sentenza 17 maggio 2018, n. 21911

Data udienza 21 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. TUDINO A. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/04/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSANDRINA TUDINO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. LIGNOLA Ferdinando, che ha concluso;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Bologna ha parzialmente confermato la decisione del Tribunale in sede con la quale (OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato, consumato nello spogliatoio di una palestra ai danni di atleti impegnati in campo.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del difensore, articolando un unico motivo di doglianza. La corte territoriale sarebbe incorsa in violazione della legge penale e correlato vizio motivazionale, per aver ritenuto sussistente l’aggravante della minorata difesa, pur a fronte delle cautele adottate dalle persone offese, consistite nella chiusura a chiave dello spogliatoio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
1.2 Secondo il consolidato orientamento di legittimita’, “La circostanza aggravante dell’aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (articolo 61 c.p., n. 5) e’ integrata per il solo fatto, oggettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa” (Sez. 1, Sentenza n. 1319 del 24/11/2010, Ud. (dep. 19/01/2011) Rv. 249420; N. 10268 del 1996 Rv. 206117, N. 44624 del 2004 Rv. 230244, N. 14995 del 2005 Rv. 231359).
In tema di furto, la predetta circostanza comune puo’ concorrere con l’aggravante dell’esposizione delle cose alla pubblica fede, in quanto la seconda concerne specificamente l’oggetto della sottrazione, commessa su cosa priva di custodia ed essenzialmente affidata al comune sentimento di rispetto verso la proprieta’ altrui, mentre la prima attiene al concorso di circostanze tali da determinare uno stato di minorata difesa e, quindi, da facilitare l’impresa delittuosa (Sez. 5, Sentenza n.33682 del 05/07/2010Ud. (dep. 15/09/2010) Rv. 248175).
1.3 L’ampia formulazione degli elementi descrittivi dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 5, rimette al giudice la valutazione, caso per caso, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa, attraverso la valorizzazione “delle situazioni che abbiano ridotto o comunque ostacolato, cioe’ reso piu’ difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile, agevolando in concreto la commissione del reato” (Sez. 2, Sentenza n.43128 del 07/10/2014Ud. (dep. 15/10/2014) Rv. 260530, N. 40293 del 2013 Rv. 257248, N. 6608 del 2014 Rv. 258337).
Il necessario richiamo ad una analitica valutazione delle circostanze fattuali in correlazione con lo specifico profilo di rafforzata tutela del bene esposto, consente di ritenere conforme ai principi di tassativita’ e determinatezza la declinazione dell’aggravante, ancorandone gli indicatori a massime di comune esperienza e a valori etico sociali, oggettivamente accertabili dall’interprete, in linea con i principi costituzionali ed il diritto vivente.
1.4 Nella delineata prospettiva, e’ necessario che l’accertamento si incentri su elementi fattuali che abbiano concretamente ostacolato, ancorche’ non reso impossibile, la pubblica o privata difesa, intesa quale possibilita’ di autotutela, non rilevando la mera astratta idoneita’ di una situazione che abbia oggettivamente agevolato la consumazione del reato (Sez. 5, Sentenza n.8819 del 02/02/2010 Ud. (dep. 04/03/2010) Rv. 246160; Sez. 4, Sentenza n. 53570 del 05/10/2017Ud. (dep. 27/11/2017) Rv. 271259, N. 3598 del 2011 Rv. 249270, N. 53343 del 2016 Rv. 268697 N. 5266 del 2006 Rv. 233573); e la pregnante verifica in concreto si accompagna ad un rafforzamento dell’obbligo di motivazione, in quanto la ricognizione di concreti elementi che abbiano determinato una diminuita capacita’ di difesa, sia pubblica che privata, deve giustificare, con adeguata persuasivita’, la ritenuta sussistenza dell’aggravante.
1.5 In applicazione di siffatti principi, in tema di furto la giurisprudenza di legittimita’ ha ampiamente scrutinato la configurabilita’ della aggravante in esame in presenza di precauzioni, accorgimenti e strumenti di vigilanza predisposti dal titolare del bene protetto per minimizzare il rischio di lesione, ritenendo che siffatte cautele non escludono la minorata difesa quando la sorveglianza sia esercitata in modo non continuativo e sia, pertanto, in concreto inidonea ad impedire il libero accesso da parte di terzi, atteso che assume rilievo, a tal fine, non la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione del bene, ma la facilita’ di raggiungere la “res” oggetto di sottrazione (Sez. 5, Sentenza n. 14022 del 08/01/2014 Ud. (dep. 25/03/2014) Rv. 259870 in fattispecie di furto in circolo sportivo dotato di sistema di videosorveglianza; Sez. 5, Sentenza n.51098 deI21/09/2017Ud. (dep. 09/11/2017) Rv. 271602 in relazione alla sottrazione di beni situati in un’area recintata; N. 5266 del 2006 Rv. 233573, N. 8819 del 2010 Rv. 246160, N. 3598 del 2011 Rv. 249270, N. 15009 del 2012 Rv. 252486 N. 53343 del 2016 Rv. 268697).
1.5 Ad analoga prova di resistenza e’ stata sottoposta l’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 7 e, anche sotto tale profilo, il consolidato orientamento di legittimita’ si esprime nel senso che una sorveglianza saltuaria da parte del proprietario non puo’ ritenersi sufficiente a “togliere alle cose esposte alla pubblica fede quella particolare tutela che la legge accorda loro” (Sez. 5, Sentenza n. 15009 del 2012, Rv. 252486; 23 febbraio 1978, Minotauro, 21 aprile 1986, Cartellini), e che l’aggravante in discussione non e’ correlata alla natura – pubblica o privata – del luogo ove si trovi la cosa, ma alla condizione di esposizione di essa alla pubblica fede; cosicche’ la circostanza puo’ ricorrere anche se la cosa trovasi in un luogo privato facilmente accessibile (Sez. 5, 8 febbraio 2006, n. 9022, Rv 233978), anche se munito di recinzioni agevolmente superabili.
2. Nel caso in esame, con riferimento all’aggravante della minorata difesa – unico profilo investito dall’impugnazione di legittimita’ – la corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi.
Attraverso la verifica in concreto delle specifiche circostanze del fatto, ha rilevato come la mera chiusura della porta dello spogliatoio dove – in tarda ora serale e senza il supporto di un servizio di guardiania o di impianti di videosorveglianza e di allarme – erano depositati effetti personali e valori appartenenti ad una squadra di calciatori dilettanti, impegnati sul campo di gioco, non costituisse adeguato strumento di protezione, non impedendo, ma rendendo solo maggiormente difficoltoso l’accesso di terzi, rendendo pertanto i beni oggetto di sottrazione facilmente raggiungibili. Di guisa che la cautela adoperata non e’ stata ritenuta – alla stregua di un giudizio formulato con valutazione ex ante ed in concreto – idonea a scongiurare il rischio di lesione al patrimonio.
E di siffatta valutazione in concreto il giudice di merito ha reso ampia e razionale ostensione in motivazione, specificamente richiamando anche una valutazione di tipo controfattuale laddove ha rilevato che, invece, la presenza di singoli armadietti, dotati di autonome serrature, avrebbe – nelle condizioni date costituito cautela adeguata ed escluso l’aggravante.
3. Devesi, pertanto, confermare il principio di diritto secondo cui, in tema di furto, e’ configurabile l’aggravante della esposizione alla pubblica fede dei beni anche quando gli stessi siano custoditi in un locale chiuso a chiave nel caso in cui, in mancanza di ulteriori presidi di sicurezza e controllo e ricorrendo ulteriori circostanze favorevoli (quali la tarda ora serale; la completa accessibilita’ alle aree comuni; l’assenza di persone in transito), per la facilita’ di accesso, esso risulti privo di vigilanza continua cosi’ da esporre, in concreto, il bene tutelato a qualificati profili di rischio.
4. A tanto segue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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