In sede di legittimita’, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 17 maggio 2018, n. 21916.

Le massime estrapolate:

Il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimita’ deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilita’ di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimita’ deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento e’ riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali ;
Anche dopo la modifica dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione puo’ esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta, preclusa, per il giudice di legittimita’, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti.
Pertanto, in sede di legittimita’, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

Sentenza 17 maggio 2018, n. 21916

Data udienza 28 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/05/2016 del TRIBUNALE di URBINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROBERTO AMATORE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PINELLI MARIO MARIA STEFANO, che ha concluso per l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Urbino, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Giudice di Pace di Urbino in data 1.10.2014 per i reati di cui agli articoli 612 e 594 c.p., ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui al predetto articolo 594 perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato e ha confermato, nel resto, la condanna del ricorrente per il residuo reato di cui all’articolo 612 c.p..
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a cinque motivi di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge in relazione alla formula processuale utilizzata in ordine all’articolo 594 c.p. giacche’ il giudice di appello avrebbe dovuto assolvere l’imputato, anziche’ utilizzare la declaratoria di non diversi procedere.
1.2 Con un secondo motivo si declina vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena.
Si evidenzia che, nonostante la declaratoria di conferma della sentenza di primo grado, era stata applicata la pena pecuniaria di Euro 400 per il residuo reato non depenalizzato e che non era comprensibile il ragionamento sotteso a tale scelta.
1.3 Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per la mancata applicazione dell’istituto di cui all’articolo 131 bis c.p.p..
1.4 Con un quarto motivo si articola vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell’imputato in relazione al reato di minaccia, criticando la valutazione della prova dichiarativa scrutinata dai giudici di merito.
1.5 Con il quinto motivo si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ fondato limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio in relazione al rilevo della pena illegale, rilievo, che, peraltro, sarebbe esaminabile anche d’ufficio.
2.1 Il primo motivo e’ inammissibile per carenza di interesse.
Nonostante il giudice impugnato abbia errato nella adozione della formulata assolutoria utilizzata in relazione all’articolo 594 c.p., giacche’ avrebbe dovuto, ai sensi dell’articolo 530 c.p.p., assolvere il ricorrente perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, anziche’ dichiararne la estinzione ai sensi del successivo articolo 531 c.p.p., tuttavia la parte ricorrente non ha allegato un suo interesse qualificato alla modificazione di tale formula e dunque il motivo di doglianza qui sollevato risulta inammissibilmente formulato (cfr. anche Sez. 6, Sentenza n. 6692 del 16/12/2014 Ud. (dep. 16/02/2015) Rv. 262393).
2.2 Il secondo motivo di doglianza, che comunque richiama il trattamento sanzionatorio, e’ fondato, in quanto la pena applicata per il residuo reato di cui all’articolo 612 c.p. e’ illegale e puo’ dunque essere rideterminata anche in questa sede nella misura di Euro 50.
2.3 Il terzo motivo e’ invece infondato.
Sul punto occorre ricordare il recente arresto giurisprudenziale rappresentato dalla sentenza resa a Sezioni Unite da questa Corte Sez. U, Sentenza n. 53683 del 22/06/2017 Ud. (dep. 28/11/2017) Rv. 271587) e secondo il quale la causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131-bis c.p., non e’ applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace.
2.4 Il quarto motivo, declinato come vizio di motivazione in punto di valutazione di penale responsabilita’ dell’imputato, e’ inammissibile perche’ versato in fatto.
2.4.1 Sul punto occorre ricordare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimita’ deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilita’ di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimita’ deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (in tal senso, ex plurimis, Sez. 5, n. 4295 del 07/10/1997, Di Stefano, Rv. 209040). Tale principio, piu’ volte ribadito dalle varie sezioni della Corte di Cassazione, e’ stato altresi’ avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento e’ riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione puo’ esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta, preclusa, per il giudice di legittimita’, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimita’, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimita’, la parte ricorrente vuole sollecitare la Corte di legittimita’ ad una rivalutazione della prova dichiarativa, e cio’ con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dai testi indotti dall’imputato, con cio’ invitandola ad una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento e’ riservato, invece, in via esclusiva al giudice di merito.
2.4 Il quinto motivo di doglianza e’ invece inammissibile in ragione della sua evidente genericita’.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in Euro 50 di multa; rigetta nel resto il ricorso.

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