Risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l’amministratore che ottenga in pagamento di suoi crediti verso la società in dissesto, relativi a compensi e rimborsi spese, una somma congrua rispetto al lavoro prestato.

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 13 luglio 2018, n. 32378.

La massima estrapolata:

Risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l’amministratore che ottenga in pagamento di suoi crediti verso la società in dissesto, relativi a compensi e rimborsi spese, una somma congrua rispetto al lavoro prestato. Tanto, perchè l’amministratore, come il liquidatore, è un creditore della società, che ha diritto ad un congruo compenso per l’attività svolta, sicchè l’autoliquidazione di somme a proprio favore altera la par condicio creditorum, ma non depaupera la società.

Sentenza 13 luglio 2018, n. 32378

Data udienza 12 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antoni – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/02/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. DI LEO GIOVANNI, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
Udito il difensore, avv. (OMISSIS), che si riporta al ricorso e ne chiede l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) e’ stato condannato in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta per distrazione, commessa in relazione al fallimento della (OMISSIS) srl, fallita il (OMISSIS), per avere, quale liquidatore della societa’, disposto a proprio favore il pagamento della somma di Euro 8.994,90, a titolo di compenso per l’attivita’ prestata, in assenza di una corrispondente delibera societaria.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, con due motivi.
Col primo lamenta l’erronea applicazione dell’articolo 219 L. Fall., in cui non rientrerebbe, a suo giudizio, la condotta a lui contestata; nonche’ per mancanza di motivazione sull’elemento soggettivo.
Col secondo eccepisce, in subordine, l’erroneo inquadramento della condotta nella fattispecie della bancarotta per distrazione, invece che in quella della bancarotta preferenziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
1. La piu’ recente giurisprudenza di questa Corte e’ ferma nel ritenere che risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l’amministratore che ottenga in pagamento di suoi crediti verso la societa’ in dissesto, relativi a compensi e rimborsi spese, una somma congrua rispetto al lavoro prestato (Cass., n. 48017 del 10/7/2015, rv 266311; n. 5186 del 2/10/2013; n. 28077 del 15/4/2011). Tanto, perche’ l’amministratore, come il liquidatore, e’ un creditore della societa’, che ha diritto ad un congruo compenso per l’attivita’ svolta, sicche’ l’autoliquidazione di somme a proprio favore altera la par condicio creditorum, ma non depaupera la societa’.
2. Non puo’ condividersi, pertanto, la tesi del ricorrente, secondo cui la riforma del diritto societario del 2004 avrebbe fatto venir meno l’illiceita’ della condotta addebitata a (OMISSIS), in quanto l’articolo 2630 c.c., ora abrogato, che sanzionava la percezione, da parte dell’amministratore, di compensi in violazione dell’articolo 2389 c.c., si riferiva alle societa’ in bonis, e non gia’ a quelle in fase prefallimentare. L’abolizione della norma suddetta non ha fatto venir meno, pertanto, l’illiceita’ consistente nell’eseguire pagamenti a favore di creditori particolari, allorche’ le condizioni economiche e finanziarie della societa’ lascino prevedere uno sbocco verso il fallimento, con la conseguenza che ne risulti alterato il paritario trattamento dei creditori.
3. Non puo’ condividersi nemmeno la conclusione dei giudici territoriali, secondo cui l’amministratore risponde sempre di bancarotta per distrazione (allorche’ si ripaghi del lavoro svolto verso la societa’ in assenza di corrispondente delibera assembleare), giacche’ tale illecito insorge allorche’ l’auto attribuzione concerna un compenso sproporzionato all’attivita’ effettivamente svolta, e non gia’ quando concerna un compenso proporzionato alla quantita’ e qualita’ del lavoro prestato. In tal caso, fermo restando il carattere illecito dell’operato dell’amministratore (conseguente alla violazione della normativa civilistica sul funzionamento della societa’), la condotta rientra nella previsione dell’articolo 216, comma 3, L. Fall., perche’ altera il paritario concorso dei creditori sui beni del fallito.
4. Consegue a quanto sopra che la sentenza va annullata con rinvio al giudice di merito, affinche’ accerti la congruita’, o meno, delle somme incassate dall’imputato rispetto all’attivita’ svolta per la societa’ e assuma le conseguenti determinazioni in ordine alla qualificazione della fattispecie.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.

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