L’incarico di custode di veicolo sottoposto a fermo amministrativo in base al codice della strada è irrinunciabile sicché l’interessato incorre nelle responsabilità penali previste anche se rifiuta la nomina.

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 13 luglio 2018, n. 32333.

La massima estrapolata:

L’incarico di custode di veicolo sottoposto a fermo amministrativo in base al codice della strada è irrinunciabile sicché l’interessato incorre nelle responsabilità penali previste anche se rifiuta la nomina.

Sentenza 13 luglio 2018, n. 32223

Data udienza 20 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. VILLONI Orland – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 4341/16 Corte d’Appello di Milano del 27/06/2016;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, d.ssa De Masellis M., che ha concluso per l’inammissibilita’;
udito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Milano ha confermato quella di primo grado ribadendo la responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al reato di cui all’articolo 334 aggravato ai sensi dell’articolo 99 cod. pen. e confermando la pena di quattro mesi di reclusione ed Euro 150,00 di multa irrogatagli dal primo giudice.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che deduce l’insussistenza del reato per assenza della qualita’ di custode e dell’obbligo di custodia.
Il ricorrente deduce di non avere mai assunto la custodia del bene oggetto della presunta sottrazione per essersi rifiutato di sottoscrivere l’atto di incarico e nomina, laddove entrambi i giudici di merito hanno dato per scontata detta qualifica soggettiva.
La Corte d’appello, in particolare, pur dando conto del suo rifiuto a sottoscrivere il verbale d’incarico, ha statuito che non risulterebbe agli atti alcun’altra dichiarazione di rifiuto ad assumere la custodia del bene, posto che se rifiuto vi fosse stato, gli operanti ne avrebbero dato atto a verbale oltre alla circostanza che l’interessato aveva comunque ritirato copia dell’atto, venendo di conseguenza edotto degli obblighi di custodia.
Il ricorrente sostiene per contro che il rifiuto di sottoscrivere il verbale ha comportato anche il rifiuto ad accettare l’incarico di custode, irrilevanti essendo il ritiro dell’atto e l’essere stato avvertito degli obblighi di custodia, da cui la non configurabilita’ del reato in addebito (articolo 334 c.p., comma 2) che postula indefettibilmente la formale assunzione della qualifica soggettiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato.
2. Il thema decidendum delle conseguenze che il rifiuto di sottoscrivere il verbale di nomina a custode comporta ai fini dell’assunzione o meno della relativa qualifica e’ stato affrontato dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in due non recenti pronunce di segno opposto ed entrambe riferite al reato di violazione di sigilli di cui all’articolo 349 cod. pen..
In una piu’ risalente decisione, si e’ stabilito che “ai fini della sussistenza della ipotesi aggravata del reato di violazione di sigilli commesso da colui che abbia in custodia la cosa, di cui all’articolo 349 cod. pen., comma 2 al di fuori di particolari ipotesi in cui l’incarico di custode della cose sottoposte a sequestro penale venga attribuito direttamente dalla legge (…), l’investitura delle relative funzioni ed il conseguente acquisto dello status di pubblico ufficiale presuppongono che al provvedimento di nomina, adottato dalla competente autorita’ con l’osservanza delle formalita’ essenziali previste dalla legge, faccia seguito l’accettazione, da parte del prescelto, manifestata in forma espressa o tacita, di assumere gli obblighi di legge o sottoscrivendo il processo verbale (accettazione espressa) o assumendo di fatto l’ufficio (accettazione tacita)” (Sez. 6, sent. n. 9964 del 17/04/1985, Sartori, Rv. 170885 in fattispecie di annullamento della sentenza di condanna poiche’ l’imputato non soltanto non aveva firmato il verbale di sequestro, ma formalmente aveva rifiutato di apporvi la propria sottoscrizione, ricusando, con tale comportamento, la nomina a custode).
Ribaltando tale approccio ermeneutico, una successiva pronuncia ha stabilito che “in tema di violazione di sigilli, ai fini della sussistenza dell’ipotesi aggravata della qualita’ di custode di cui all’articolo 349 c.p., comma 2, non e’ necessario che il provvedimento di nomina sia accettato, trattandosi di un munus publicum obbligatorio, che non puo’ essere rifiutato (articolo 366 c.p., comma 2), tanto che l’illiceita’ del rifiuto comporta simmetricamente la non necessarieta’ dell’accettazione. Il tutto secondo quanto risulta dall’articolo 81 norme att. cod. proc. pen. per il quale l’inosservanza delle formalita’ di dichiarazione di assumere gli obblighi di legge e di sottoscrizione del verbale da parte del custode non esime lo stesso dall’adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilita’ disciplinare e penale. Ne consegue che il soggetto nominato custode rimane investito della relativa funzione per il solo fatto della nomina, portata debitamente a sua conoscenza” (Sez. 6, sent. n. 2732 del 20/01/1994, Mazzaglia ed altri, Rv. 198247).
Il presidio della sanzione penale (articolo 366 cod. pen.), ancorche’ riferita al rifiuto dell’incarico conseguito con mezzi fraudolenti e la previsione in termini di perentoria assertivita’ contenuta nell’articolo 81 disp. att. cod. proc. pen., comma 3 (“Quando e’ nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale”) nonche’ l’espressa irrilevanza attribuita alle stesse formalita’ ai fini dell’assunzione degli obblighi di custodia e delle relative responsabilita’ (“L’inosservanza di queste formalita’ non esime il custode, che abbia assunto l’ufficio, dall’adempimento dei suoi doveri e della relativa responsabilita’ disciplinare e penale”) sono stati, dunque, posti dall’interprete a fondamento dei caratteri dell’obbligatorieta’ e della irrinunciabilita’ dell’incarico.
Il Collegio ritiene di aderire a tale ultimo orientamento interpretativo che poggia, come gia’ chiarito, su indiscutibili elementi di carattere sia testuale che sistematico.
Il precedente da ultimo citato riguarda, tuttavia, in maniera espressa la procedura di nomina a custode nell’ambito del sequestro penale, giusto il richiamo dell’articolo 81 disp. att. cit. che disciplina precisamente la redazione del verbale di sequestro ai sensi delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale.
Nella fattispecie in esame viene, pero’, in rilievo la nomina a custode nell’ambito di una procedura di sequestro per fermo amministrativo ai sensi del Codice della Strada, ond’e’ che occorre stabilire se considerazioni analoghe a quelle dianzi esposte valgano o meno a configurare anche detta nomina come irrinunciabile, da cui l’ininfluenza o per contro la rilevanza della mancata sottoscrizione del verbale.
La risposta da dare al quesito e’ nel senso che anche l’incarico di assunzione della qualifica di custode nella procedura di imposizione del sequestro amministrativo di cui al Codice della Strada costituisce un munus publicum, poiche’ in tal modo lo atteggiano le norme che lo disciplinano.
L’articolo 213 C.d.S. in tema di misura cautelare del sequestro e di sanzione accessoria della confisca amministrativa configura, infatti, al comma 2 la nomina del custode, al pari di quanto avviene nel sequestro penale, in termini di chiara obbligatorieta’ (“il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, e’ nominato custode”), tant’e’ che il successivo comma 2-ter prevede che al rifiuto di assumere la custodia conseguono sia una sanzione amministrativa pecuniaria sia quella accessoria della sospensione della patente di guida per finire (comma 2-quater), in caso di persistenza del rifiuto, con il trasferimento della proprieta’ del veicolo a colui che, non pur essendone proprietario, ne venga nominato custode.
Trattasi, dunque, di un incarico che la legge prevede come irrinunciabile essendo il relativo rifiuto accompagnato da ulteriori misure amministrative sanzionatorie in maniera addirittura piu’ esplicita di quanto non avvenga per il sequestro penale.
Stante, percio’, la natura dell’istituto ed il carattere cogente dell’assunzione della qualita’, ne consegue l’irrilevanza ai fini dell’assunzione dell’incarico del rifiuto di sottoscrivere il verbale di nomina, anche perche’, diversamente opinando, ne risulterebbe gravemente inficiata l’efficacia della procedura sanzionatoria de qua che la nomina a custode e l’assunzione dei relativi obblighi sono deputati evidentemente a garantire e favorire.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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