Fra gli “utenti della strada”, che costituiscono i destinatari delle norme del codice della strada, rientrano non soltanto i conducenti di autoveicoli, ma chiunque faccia della strada un uso conforme alla destinazione di essa, circolandovi personalmente, a piedi o a bordo di un mezzo

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 13 luglio 2018, n. 32223.

La massima estrapolata:

Fra gli “utenti della strada”, che costituiscono i destinatari delle norme del codice della strada, rientrano non soltanto i conducenti di autoveicoli, ma chiunque faccia della strada un uso conforme alla destinazione di essa, circolandovi personalmente, a piedi o a bordo di un mezzo, ovvero facendovi circolare persone, animali o cose delle quali debba rispondere.

Sentenza 13 luglio 2018, n. 32223

Data udienza 20 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/05/2017 del TRIBUNALE di SCIACCA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’articolo 590 c.p., comma 3, con conseguente rideterminazione della pena;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di SCIACCA, che deposita nomina a difensore di fiducia della parte civile costituita (OMISSIS), con revoca del precedente difensore;
L’avvocato, inoltre deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese alle quali si riporta, chiedendo il rigetto del ricorso;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA che deposita nomina a sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS) del foro di SCIACCA difensore di (OMISSIS), che si riporta ai motivi chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sciacca, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato che l’imputata (OMISSIS) non ha violato il Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articoli 160 e 184, confermando nel resto la condanna alla multa di 1500 ed al risarcimento dei danni a favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, salva la previsione di una provvisionale, per il reato di cui all’articolo 590 c.p., commi 1, 2 e 3, per aver cagionato lesioni gravissime a (OMISSIS), avendo colposamente omesso la custodia di puledra di sua proprieta’, in violazione dell’articolo 672 c.p., comma 2, e articolo 2052 c.c., che aveva invaso la carreggiata e provocato un gravissimo incidente stradale ((OMISSIS)).
2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione l’imputata a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo 1) l’inosservanza di legge, in quanto dall’esclusione della violazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articoli 160 e 184, deriva l’insussistenza del nesso causale tra la condotta e l’aggravante di cui all’articolo 590 c.p., commi 2 e 3, e la non punibilita’ ai sensi del Decreto Legislativo n. 7 del 2016; 2) la mancata assunzione di una prova decisiva, evidenziandosi la richiesta formulata in appello, con il motivo 5, della rinnovazione dell’intera istruttoria dibattimentale – in particolare dell’ammissione dei testi richiesti, delle prove fotografiche e della querela contro ignoti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo merita accoglimento, in quanto il giudice di secondo grado ha correttamente escluso la violazione degli articoli 160 e 184 C.d.S., non essendo il puledro ne’ in sosta ne’ impiegato dall’imputa nella circolazione, e tuttavia ha confermato la sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 590 c.p., comma 3. In proposito occorre sottolineare che, sebbene, ai fini della sussistenza dell’aggravante prevista dall’articolo 589 c.p., e’ sufficiente la violazione della regola generale di cautela di cui all’articolo 140 C.d.S., secondo la quale gli utenti della strada debbono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (Sez. 4, n.18204 del 15/03/2016 Ud., Rv. 266641), nel caso di specie, l’imputata non puo’ considerarsi un utente della strada, atteso che l’animale non era stato da lei destinato ne’ alla sosta ne’ alla circolazione ed ha invaso la sede stradale solo perche’ sfuggito alla sua custodia. La sentenza impugnata va, dunque, annullata quanto alla sussistenza della contestata aggravante ed alla relative conseguenze, pur dovendosi confermare la responsabilita’ penale della ricorrente in ordine alla fattispecie di cui all’articolo 590 c.p., commi 1 e 2. La pena va, pertanto, rideterminata, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera l, in Euro mille di multa e la sanzione amministrativa in Euro cinquanta, non potendo applicarsi quella prevista dal cod.strada e residuando solo quella relativa alla fattispecie di cui all’articolo 672 c.p..
2. Il secondo motivo risulta generico e, quindi, inammissibile, atteso che, in tema di ricorso per cassazione, puo’ essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicita’, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013 ud. – dep. 14/01/2014, rv. 258236). Al contrario, la censura consiste nell’elencazione delle istanze istruttorie in cui si insiste, senza alcun esame e collegamento con le argomentazioni svolte dai giudici di merito.
3. In conclusione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio rideterminando la pena e la sanzione amministrativa coerentemente all’esclusione dell’aggravante delle circolazione stradale. Il ricorrente va, tuttavia, condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte civile, atteso che, comunque, la sua responsabilita’ penale e’ stata confermata e non sono state, quindi, eliminate le conseguenti statuizioni civili. Va, difatti, ricordato che, ai fini della valutazione della soccombenza della parte civile e’ decisiva la circostanza che l’imputato sia riuscito ad escludere il suo diritto al risarcimento dei danni conseguenti al reato per cui si procede: se l’impugnazione dell’imputato non ottiene questo risultato, lo stesso e’ tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile. Pertanto, il parziale accoglimento del ricorso dell’imputato non elimina la condanna e, per tale motivo, se impedisce la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, consente di condannarlo alle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione (Sez. 3, n. 10581 del 19/10/1993 Ud., Rv. 196451).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante della circolazione stradale. Ridetermina la pena in Euro mille di multa ed Euro cinquanta di sanzione amministrativa per la violazione dell’articolo 672 c.p.. Conferma le statuizioni civili. Rigetta nel resto e condanna ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile (OMISSIS) che liquida in complessivi Euro 2.500, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.

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