In caso di fallimento di una impresa edile, i lavoratori devono insinuarsi nel fallimento dell’impresa per il recupero delle somme loro spettanti, se il datore di lavoro non ha versato alla Cassa Edile

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 9 luglio 2018, n. 17961.

La massima estrapolata:

In caso di fallimento di una impresa edile, i lavoratori devono insinuarsi nel fallimento dell’impresa per il recupero delle somme loro spettanti, se il datore di lavoro non ha versato alla Cassa Edile i relativi contributi a causa del fallimento e non possono invece agire in giudizio contro la Cassa Edile locale per ottenere il pagamento delle ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali.

Ordinanza 9 luglio 2018, n. 17961

Data udienza 22 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17892-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio legale (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 337/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2018 dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA.

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, rigetto’ la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) per ottenere la corresponsione delle prestazioni erogate dalla cassa, essendo stato accertato che il datore di lavoro non aveva versato alla predetta Cassa i relativi accantonamenti;
che la Corte territoriale, inquadrata la fattispecie nell’ambito della delegazione titolata di pagamento (atteso il chiaro riferimento al rapporto giuridico sottostante rinvenibile nella contrattazione collettiva di settore, che prevede a carico del datore di lavoro l’obbligo di accantonare le percentuali stabilite ed assicura ai lavoratori l’erogazione, da parte della Cassa edile, degli importi stabiliti con riferimento a quelli effettivamente accantonati, talche’ ai sensi dell’articolo 1271 c.c., comma 2, la Cassa edile, delegato, puo’ opporre al lavoratore, delegatario, le eccezioni opponibili al datore di lavoro, delegante) osservava che la Cassa non diventa obbligata con il mero sorgere del rapporto, ma solo con il pagamento delle somme previste a carico del datore di lavoro, potendo opporre al lavoratore le eccezioni opponibili al datore di lavoro in relazione al rapporto di provvista;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ (OMISSIS) sulla base di unico motivo, illustrato con memorie;
che la Cassa ha resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380 – bis c.p.c., e’ stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che con l’unico motivo il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, prospettato e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deducendo che era stata del tutto omessa la motivazione in ordine alla circostanza che la Cassa aveva esercitato il diritto di chiedere i versamenti dovuti dal datore di lavoro ottenendo Decreto Ingiuntivo n. 142 del 2010 nei confronti di quest’ultimo. La Cassa, pertanto, era munita di titolo esecutivo contro il datore di lavoro inadempiente, dotato di efficacia di cosa giudicata sostanziale. Di conseguenza l’evento che condiziona il pagamento da parte della Cassa Edile, secondo la giurisprudenza di legittimita’ richiamata nella sentenza (Cass. 10140/2014), e cioe’ la riscossione delle somme accantonate dal datore di lavoro, doveva ritenersi verificato;
che il motivo e’ in primo luogo carente delle allegazioni, a mente dell’articolo 366 c.p.c., n. 6 e articolo 369 c.p.c., n. 4, riguardo alla esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato, circostanza il cui esame si pretende essere stato trascurato dalla Corte territoriale, riguardando le allegazioni esclusivamente il decreto ingiuntivo con efficacia esecutiva emesso (cfr. Cass. S. U. n. 8053 del 07/04/2014: “L’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie);
che, in secondo luogo, il presunto fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame (esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato) e’ privo del carattere della decisivita’, poiche’ non puo’ certo dirsi che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Come e’ stato chiarito, infatti, da questa Corte anche in relazione all’ipotesi di ammissione del credito della cassa nello stato passivo fallimentare, cio’ che e’ rilevante ai fini del sorgere dell’obbligo del delegato (Cassa Edile) nei confronti del delegatario (lavoratore) e’ l’avvenuta esecuzione dell’obbligo da parte del delegante (datore di lavoro), non rilevando il solo accertamento o la statuizione di condanna nei confronti di quest’ultimo non seguita da esecuzione (in tal senso Cass. n. 1604 del 28/01/2015: “Deve pertanto essere ribadito che l’obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festivita’ infrasettimanali non deriva dalla mera istituzione del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, che origina il rapporto delegatorio tra le parti: con la conseguenza che, nel caso di inadempimento degli obblighi del datore nei confronti della Cassa in ragione del suo fallimento, i lavoratori hanno il diritto di chiamare in giudizio il datore in bonis o di insinuarsi direttamente nel suo fallimento per il recupero delle somme retributive loro spettanti, ma non possono agire verso la Cassa, neppure qualora sia stata ammessa al passivo fallimentare anche per le somme dovute ai lavoratori, salvo che tali somme siano state dalla medesima effettivamente riscosse”;
che nessun rilievo assume la questione relativa al fatto che la nuova formulazione del CCNL non contiene l’esplicita clausola secondo la quale “la Cassa Edile non e’ tenuta… ad effettuare il pagamento… in mancanza del relativo versamento da parte dell’azienda”, poiche’ la modifica in sede contrattuale non incide sulla ricostruzione sistematica richiamata;
che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 -bis.

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