È illegittima la notifica dell’accertamento del defunto al soggetto chiamato all’eredità che ha rinunciato all’eredità stessa

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 9 luglio 2018, n. 17970.

La massima estrapolata:

È illegittima la notifica dell’accertamento del defunto al soggetto chiamato all’eredità che ha rinunciato all’eredità stessa perché non si è verificata tra i due soggetti quella confusione patrimoniale in grado di fare insorgere in capo al secondo la legittimazione passiva riguardante le obbligazioni riferibili al primo. Infatti, nel caso di debiti tributari del defunto, occorre sempre l’accettazione dell’eredità affinché possa affermarsi l’obbligazione del chiamato all’eredità a risponderne. Allo stesso modo non può ritenersi obbligato colui che ha rinunciato poiché, anche in caso di rinuncia tardiva, non può essere tenuto a rispondere dei debiti tributari, a meno che non abbia posto in essere atti dai quali possa desumersi l’accettazione implicita dell’eredità.

Ordinanza 9 luglio 2018, n. 17970

Data udienza 6 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6528/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale e’ domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), rappresentate e difese, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio legale dell’avv. (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2038/28/2016 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, Sezione staccata di Taranto, depositata il 05/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/06/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:
1.L’Agenzia delle entrate, sulla scorta delle risultanze della verifica fiscale condotta dalla G.d.F. nei confronti di (OMISSIS), compendiata nel p.v.c. del 5/09/2007, da cui emergeva che il contribuente, esercente l’attivita’ di agente di commercio (informatore scientifico), aveva emesso di annotare le fatture emesse nei confronti dei propri clienti e di presentare le dichiarazioni reddituali per gli anni dal 1999 al 2005, emetteva un avviso di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRPEF per l’anno d’imposta 2004, che notificava a (OMISSIS) ed (OMISSIS), quali credi del contribuente nel frattempo deceduto.
2. Il ricorso avverso il predetto atto impositivo, proposto dalle due contribuenti, veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto e l’appello proposto dall’Ufficio avverso tale statuizione veniva rigettato dalla CTR con la sentenza in epigrafe indicata, sul rilievo che le appellanti, non avendo accettato l’eredita’, non potevano rispondere delle obbligazioni tributarie del de cuius.
3. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui replicano le intimate con controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato articolo 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale le ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 2, ultima parte.
6. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.
Considerato che:
1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 65, articolo 7 e Decreto Legislativo n. 346 del 1990, articolo 36, comma 3, e articolo 2697 c.c., sostenendo che aveva errato la CIR ad escludere la responsabilita’ delle contribuenti per le obbligazioni tributarie del de cuius, essendo all’uopo sufficiente la chiamata all’eredita’.
2. Il motivo e’ infondato e va rigettato.
2.1. Si legge in Cass. n. 2820 del 11/02/2005 (Rv. 579823) che “Secondo l’orientamento, che puo’ dirsi consolidato, di questa Suprema Corte “la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non e’ di per se’ sola sufficiente all’acquisto della qualita’ di erede, perche’ a tale effetto e’ necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 485 c.c.” (Cass. n. 6479/2002; n. 11634/1991; n. 1885/1988; 2489/1987; n. 4520/1984; n. 125/1983). In considerazione di cio’ spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, l’onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell’articolo 2697 c.c., “l’assunzione da parte del convenuto della qualita’ di erede, qualita’ che non puo’ desumersi dalla mera chiamata all’eredita’, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredita’, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualita’ di erede” (Cass. n. 6479/2002; n. 2849/1992; n. 1885/1988; n. 2489/1987; n. 5105/1985; n. 4520/1984; n. 125/1983). Peraltro l’onere di provare che vi sia stata in concreto l’accettazione della eredita’ non comporta “una prova impossibile in conseguenza della previsione, per detta accettazione, del termine di dieci anni e della forma espressa o tacita, in quanto l’articolo 481 c.c. consente a chiunque vi abbia interesse di acquisire in qualsiasi momento la certezza circa l’accettazione o meno della eredita’ da parte del chiamato” (Cass. n. 2489/1987). Rispetto a questo chiaro principio, sembrerebbe fare eccezione la disciplina relativa all’imposta di successione nel prevedere (Decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1972, articolo 5) una rilevanza della mera chiamata all’eredita’ ai fini della individuazione del soggetto passivo (cfr. Cass. n. 11320/1995), eccezione che sarebbe stata, tuttavia, superata con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 346 del 1990. Nella nuova disciplina, infatti, nonostante nell’articolo 5, sia stata ripetuta la formula del Decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1972, articolo 5, e nonostante l’articolo 7, comma 4, esplicitamente equipari i chiamati agli eredi stabilendo che “fino a quando l’eredita’ non e’ stata accettata, o non e’ stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta e’ determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato”, e’ chiarito dall’articolo 36, comma 3, che “fino a quando l’eredita’ non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredita’, o quelli che non hanno ancora accettato, e, gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti”. Il senso del cambiamento e’ chiaramente espresso anche dalla Circolare ministeriale n. 17 del 15 marzo 1991, nella quale, proprio commentando il citato articolo 36, si afferma che “fino all’accettazione dell’eredita’, chi non e’ in possesso di beni ereditari non deve rispondere dell’imposta e chi ne e’ possessore non deve risponderne oltre il limite del valore dei beni posseduti”. La riforma supera le conseguenze ritenute inique della precedente legislazione, vigente la quale il chiamato all’eredita’ per questo solo fatto assumeva ai fini dell’imposta di successione la qualita’ di soggetto passivo: ma anche nella vigenza del Decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1972 solo l’erede (cioe’ il chiamato all’eredita’ che abbia poi accettato) e’ l’obbligato in via definitiva al pagamento dell’imposta di successione, mentre il chiamato all’eredita’ puo’ considerarsi responsabile dell’imposta solo in via provvisoria, come e’ possibile argomentare anche dalla disposizione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1972, articolo 47, comma 3, la quale prevede che nell’ipotesi in cui sia mutata la devoluzione dell’eredita’ l’imposta pagata debba essere rimborsata. Ma se con riferimento all’applicazione dell’imposta di successione il sistema normativo sembra dare prevalenza – sia pur provvisoria – alla delazione sull’accettazione” (ed in tal senso v. Cass. n. 21394 del 2014; conf. Cass. n. 5750 del 2016 e n. 6327 del 2008), “e’ piu’ difficile pensare che tale prevalenza valga anche quando non dell’imposta di successione si tratti, ma, come nel caso di specie, di debiti del “de cuius”, sia pure di natura tributaria: in questo caso l’accettazione dell’eredita’ deve tornare ad essere una condizione imprescindibile affinche’ possa affermarsi l’obbligazione del chiamato all’eredita’ a rispondere dei debiti ereditari. E’ certo comunque che non puo’ ritenersi obbligato a rispondere ne’ dei debiti del de cuius ne’ dell’imposta di successione (nemmeno a titolo provvisorio) il chiamato che abbia rinunciato all’eredita’ ai sensi dell’articolo 519 c.c.: di tanto e’ convinta la stessa Amministrazione finanziaria, tant’e’ che la Risoluzione ministeriale 5 novembre 1980 prot. 3801 afferma esplicitamente che “va ritenuta illegittima la notificazione degli atti dell’accertamento al chiamato all’eredita’ che abbia rinunciato all’eredita’ stessa non essendosi verificata fra i due soggetti – “de cuius” e “chiamato all’eredita’” -quella confusione patrimoniale che fa sorgere in capo al secondo la legittimazione passiva per le obbligazioni riferibili al primo””.
2.2. In senso analogo si e’ espressa recentemente Cass. n. 8053 del 29/03/2017 (Rv. 643603), affermando che “In ipotesi di debiti del de cuius di natura tributaria (…) l’accettazione dell’eredita’ e’ una condizione imprescindibile affinche’ possa affermarsi l’obbligazione del chiamato all’eredita’ a risponderne. Non puo’ ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all’eredita’, ai sensi dell’articolo 519 c.c.”, precisando che “una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell’eredita’ (articolo 476 c.c.)”, del cui onere probatorio e’ onerata l’Amministrazione finanziaria e che non puo’ fondarsi sulla mera presentazione della denuncia di successione, che “non ha alcun rilievo ai fini dell’accettazione dell’eredita’”.
3. Dal complesso delle argomentazioni svolte discende il rigetto del motivo di ricorso in esame, posto che nella specie e’ pacifica la qualita’ di chiamate all’eredita’ delle contribuenti – che hanno peraltro dedotto e documentato di aver rinunciato all’eredita’ -, senza che l’amministrazione finanziaria abbia provato il contrario.
4. Da cio’ discende, altresi’, il rigetto del secondo motivo di ricorso in forza del principio affermato da Cass. n. 16171 del 28/06/2017 (Rv. 644892) secondo cui, “Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’articolo 111 Cost., comma 2, nonche’ di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale articolo 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte puo’ omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilita’ di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto”.
5. La ricorrente va condannata, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimita’ nella misura liquidata in dispositivo, mentre, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.

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