Ove il recesso sia intimato “per scarso rendimento dovuto essenzialmente all’elevato numero di assenze, ma non tali da esaurire il periodo di comporto”, il licenziamento si rivela ingiustificato.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 8 maggio 2018, n. 10963

La massima estrapolata

Lo scarso rendimento e’ caratterizzato da colpa del lavoratore”, per cui, ove il recesso sia intimato “per scarso rendimento dovuto essenzialmente all’elevato numero di assenze, ma non tali da esaurire il periodo di comporto”, il licenziamento si rivela ingiustificato.

Ordinanza 8 maggio 2018, n. 10963

Data udienza 30 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14725-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 895/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/02/2016 R.G.N. 313/2015; il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO

che la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 16 febbraio 2016, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto illegittimo l’esonero dal servizio intimato il 7.2.2011 dall'(OMISSIS) Spa a (OMISSIS) per “scarso rendimento” ex articolo 27, lettera d), dell’allegato A al Regio Decreto n. 148 del 1931, in relazione ad una serie di assenze giustificate da certificati di malattia ma che, per il loro numero e collocazione temporale, l’azienda assumeva idonee a determinare la completa inadeguatezza della prestazione del dipendente “sul piano delle esigenze organizzative e produttive aziendali”;
che la Corte territoriale, condividendo l’assunto del primo giudice, ha ritenuto che la disposizione richiamata configuri una ipotesi soggettiva di giustificato motivo di recesso quale inadempimento del lavoratore che non puo’ discendere da malattie giustificate del medesimo;
che per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la societa’ con 3 motivi, illustrati da memoria, mentre l’intimato non ha svolto attivita’ difensiva; che il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 27, lettera d), allegato A Regio Decreto n. 148 del 1931 sostenendo che la fattispecie di scarso rendimento delineata dalla norma abbia natura oggettiva, rilevante in ragione dell’impossibilita’ per (OMISSIS) di fruire della prestazione del conducente di linea a causa delle reiterate ed improvvise assenze non conciliabili con un corretto funzionamento del servizio pubblico;
che il motivo non puo’ trovare accoglimento alla stregua della piu’ recente giurisprudenza di questa Corte (da ultimo v. Cass. n. 3855 del 2017), qui condivisa, che, a partire dall’arresto di Cass. n. 14758 del 2013, ha legato la nozione di “scarso rendimento” di cui all’articolo 27, lettera d) del regolamento allegato A al Regio Decreto n. 148 del 1931 ad un inadempimento del lavoratore che abbia carattere notevole e sia a lui imputabile; in particolare, in Cass. n. 16472 del 2015 e n. 17436 del 2015, si trova ribadito che lo scarso rendimento, diversamente dalle assenze per malattia, “e’ caratterizzato da colpa del lavoratore”; deve dunque considerarsi ormai superato il diverso indirizzo, espresso nella pronunzia di questa Corte n. 10286 del 1996, secondo cui lo scarso rendimento previsto dalla disposizione in esame rileva indipendentemente dalla sua imputabilita’ a colpa del lavoratore; del resto, pronunziandosi nel senso della irrilevanza ai fini della integrazione dello scarso rendimento delle assenze per malattia del dipendente, la giurisprudenza largamente maggioritaria di questa Corte aveva gia’ in precedenza affermato che la previsione congiunta all’articolo 27, lettera d) dello scarso rendimento e della palese insufficienza imputabile a colpa dell’agente induce a ritenere implicita nel primo l’imputabilita’ (Cass. n. 10617 del 1997; n. 3210 del 1997; n. 10075 del 1993; n. 11593 del 1993) e che l’esonero per scarso rendimento di cui al cit. articolo 27, lettera d, e’, in se’, collegato in modo imprescindibile ad un fatto risalente alla condotta negligente dell’agente, lesiva di obblighi contrattuali (Cass. nr. 3060/1990); che, dunque, lo scarso rendimento puo’ consistere nella inadeguatezza qualitativa o quantitativa della prestazione ma a tali fini deve tenersi conto delle sole diminuzioni di rendimento determinate da imperizia, incapacita’ e negligenza e non anche di quelle determinate dalle assenze per malattia e permessi (cfr. ancora Cass. n. 3855 del 2017 in motivazione);
che tale conclusione non puo’ essere inficiata dall’insistito richiamo di parte ricorrente a Cass. n. 18678 del 2014, non solo perche’ resa al di fuori della disciplina speciale degli autoferrotranvieri, ma considerando che successivamente ad essa questa Corte (v. di recente Cass. n. 23735 del 2016) ha reiteratamente ribadito che “lo scarso rendimento e’ caratterizzato da colpa del lavoratore”, per cui, ove il recesso sia intimato “per scarso rendimento dovuto essenzialmente all’elevato numero di assenze, ma non tali da esaurire il periodo di comporto”, il licenziamento si rivela ingiustificato (Cass. n. 16472 del 2015; Cass. n. 16582 del 2015; Cass. n. 17436 del 2015); in particolare Cass. n. 14310 del 2015 ha ancora statuito che “il licenziamento per cosiddetto “scarso rendimento”,…, costituisce un’ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento, prevista dagli articoli 1453 c.c. e segg.. Si osserva infatti che, nel contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato ma alla messa a disposizione del datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, con la conseguenza che il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per se’ inadempimento, giacche’ si tratta di lavoro subordinato e non dell’obbligazione di compiere un’opera o un servizio (lavoro autonomo). Ove tuttavia, siano individuabili dei parametri per accertare che la prestazione sia eseguita con la diligenza e professionalita’ medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, il discostamento dai detti parametri puo’ costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione (Cass., 20 agosto 1991, n. 8973).” (Sulla medesima linea si pongono innumerevoli altre decisioni: Cass. n. 2291 del 2013; Cass. n. 24361 del 2010; Cass. n. 1632 del 2009; Cass. n. 3876 del 2006; Cass. n. 10303 del 2005; Cass. n. 6747 del 2003; Cass. n. 13194 del 2003; Cass. n. 2448 del 2001);
che il secondo motivo, con cui si denuncia promiscuamente e impropriamente la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonche’ vizio di motivazione per omesso esame dell’impugnativa circa il rigetto dei mezzi istruttori, e’ del tutto inconferente perche’ si fonda sull’assunto – per quanto innanzi detto errato – della natura oggettiva della fattispecie dello scarso rendimento nella disciplina degli autoferrotranvieri e le prove testimoniali richieste non erano finalizzate a provare un inadempimento del (OMISSIS), non contestandosi la veridicita’ delle certificazioni attestanti la malattia;
che il terzo mezzo erroneamente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 18 per non avere i giudici di merito ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dal lavoratore circa le conseguenze risarcitorie dell’esonero dal servizio illegittimo, atteso che, una volta azionato il diritto alla reintegrazione in via cautelare, non vi era ostacolo normativo a che le richieste risarcitorie, estranee alla tutela cautelare, fossero poi esercitate nel giudizio a cognizione piena, sebbene introdotto come nella specie dal datore di lavoro;
che parimenti inaccoglibile e’ la censura contenuta nel medesimo terzo motivo circa le retribuzioni dovute, in quanto trattasi di accertamento di fatto certamente precluso in questa sede di legittimita’;
che dunque il ricorso va respinto, senza liquidazione delle spese non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva;
che occorre invece dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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