Ove il recesso sia intimato “per scarso rendimento dovuto essenzialmente all’elevato numero di assenze, ma non tali da esaurire il periodo di comporto”, il licenziamento si rivela ingiustificato.
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Ove il recesso sia intimato “per scarso rendimento dovuto essenzialmente all’elevato numero di assenze, ma non tali da esaurire il periodo di comporto”, il licenziamento si rivela ingiustificato.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 8 maggio 2018, n. 10963 La massima estrapolata Lo scarso rendimento e’ caratterizzato da colpa del lavoratore”, per cui, ove il recesso sia intimato “per scarso rendimento dovuto essenzialmente all’elevato numero di assenze, ma non tali da esaurire il periodo di comporto”, il licenziamento si rivela ingiustificato. Ordinanza 8...