Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito e’ tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 11 maggio 2018, n. 11428.

La massima estrapolata:

Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito e’ tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicche’ il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.

Ordinanza 11 maggio 2018, n. 11428

Data udienza 8 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4591-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., C.F./P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1074/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

FATTI DI CAUSA

1. – (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza in data 26 novembre 2002, con il quale era stato loro intimato, nelle rispettive qualita’ di debitore principale e di fideiussore, il pagamento, in solido, in favore del (OMISSIS), dell’importo complessivo di Euro 87.215,37, oltre interessi, di cui 32.271,01 a saldo del conto corrente n. (OMISSIS); Euro 29.121,51 a saldo del conto corrente n. (OMISSIS) ed 25.822,85 in ragione di una cambiale agraria. Eccepivano, tra l’altro, l’illegittimita’ di alcune clausole contrattuali e il difetto di prova scritta del credito azionato in considerazione della mancata produzione integrale degli estratti conto riferiti ai due rapporti di conto corrente. Hanno quindi domandato la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della banca alla restituzione delle somme da questa indebitamente riscosse.
Il Tribunale d Cosenza, in esito al giudizio, in cui la banca si era costituita, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti al pagamento, in favore della banca opposta, della somma di Euro 14.565,00, con riferimento al contratto di conto corrente n. (OMISSIS), nonche’ della somma di 25.822,85 in forza della cambiale agraria, il tutto oltre interessi.
2. – La sentenza era impugnata da (OMISSIS) e (OMISSIS).
La Corte di appello di Catanzaro riformava parzialmente la pronuncia di primo grado: operata la compensazione dei rispettivi crediti, condannava gli appellanti al pagamento della somma complessiva di Euro 40.592,55, oltre interessi.
Quest’ultima sentenza, resa il 25 giugno 2016, e’ stata impugnata per cassazione dai soccombenti appellanti con ricorso basato su quattro motivi. Resiste con controricorso il (OMISSIS), che ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi posti a fondamento del ricorso sono i seguenti.
Primo motivo: violazione dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, per avere la Corte di appello rilevato d’ufficio, in sede di decisione, senza previamente sollecitare il contraddittorio, il giudicato della sentenza di primo grado per difetto di appello incidentale: cio’, nella parte in cui la detta pronuncia avrebbe ritenuto di non riconoscere alcun importo in favore della banca opposta con riferimento al conto corrente n. (OMISSIS). Rilevano, in sintesi, i ricorrenti che la Corte del merito aveva osservato come non fosse stata impugnata la statuizione del giudice di primo grado secondo cui il saldo del detto conto corrente non era determinabile per l'”insanabile incertezza in ordine alle condizioni applicabili al rapporto derivante dalla mancata produzione del relativo contratto”. Il rilievo del giudicato da parte della Corte del merito, d’altro canto, aveva “modificato radicalmente il quadro fattuale sino a quel momento considerato” e la mancata provocazione del contraddittorio aveva “impedito le attivita’ processuali conseguenti, nella specie costituite dal rinnovo della consulenza tecnica”.
Secondo motivo: nullita’ della sentenza per violazione del giudicato interno. La Corte di appello – deducono i ricorrenti dopo aver rilevato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte relativa al mancato riconoscimento di esposizione debitoria quanto al conto corrente n. (OMISSIS), aveva impropriamente quantificato il credito del correntista in Euro 14.217,26, utilizzando ai fini della decisione la consulenza tecnica che era stata redatta considerando anche gli importi annotati a debito sul conto corrente n. (OMISSIS): operazione, questa, che le era preclusa stante l’irretrattabile accertamento svolto dal Tribunale sul punto.
Terzo motivo: violazione e falsa applicazione dell’articolo 329 c.p.c.. Secondo gli istanti la sentenza impugnata era viziata anche nella parte in cui la Corte di Catanzaro aveva riconosciuto in favore del (OMISSIS) il credito relativo alla cambiale di 25.822,85, oltre interessi.
Assumono, al riguardo, i ricorrenti che con riferimento al tema della cambiale agraria erano stati riproposti specifici motivi di gravame e, in via riconvenzionale, “domanda di compensazione riguardante tutti i rapporti in dare ed avere intercorsi tra le parti e azionati in via monitoria”.
Quarto motivo: violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e dell’articolo 1832 c.c.. Viene lamentato che la Corte di appello avesse ritenuto gli opponenti onerati di produrre gli estratti conto anteriori al primo saldo disponibile risalente al 1 gennaio 1992, “una volta negata valenza probatoria all’estratto conto parziale prodotto dalla banca opposta e risultata indimostrata la correttezza dell’appostazione contabile passiva iniziale a debito degli opponenti”. La censura investe, in sostanza, l’assunto, su cui poggia la decisione impugnata, per cui ai fini della domanda di ripetizione dell’indebito avanzata dal correntista il ricalcolo dovesse muovere dal saldo a debito, non potendo il correntista beneficiare dell’azzeramento del saldo stesso.
2. Reputa il Collegio che sia fondato il secondo motivo, che resti assorbito il primo e che siano infine da disattendere il terzo e il quarto.
La Corte di appello, ha dato espressamente atto del passaggio in giudicato dell’affermazione del Tribunale secondo cui era impossibile riconoscere qualsivoglia importo in favore della banca con riferimento al conto corrente n. (OMISSIS) “in considerazione dell’insanabile incertezza in ordine alle condizioni applicabili al rapporto derivante dalla mancata produzione del relativo contratto”.
Il giudice distrettuale, a fronte dell’incompletezza della produzione relativa agli estratti conto, ha poi rilevato che ai fini della decisione della domanda di pagamento proposta dalla banca il ricalcolo dei movimenti di dare e avere andasse effettuato partendo dal saldo zero, mentre ai fini della decisione della domanda di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista dovesse invece prendersi in considerazione il saldo del primo estratto conto disponibile, non potendo l’odierno ricorrente beneficiare dell’azzeramento del saldo stesso.
Facendo applicazione di uno dei conteggi elaborati dal consulente, la Corte di appello ha quindi calcolato il credito del correntista in Euro 14.217,26 (importo cui andava pero’ detratta la somma, maggiorata degli interessi, maturata a credito della banca per la cambiale agraria: di qui la condanna degli odierni istanti al pagamento della somma capitale di Euro 40.592,55).
Quel che rileva, nella presente sede, e’ il procedimento di calcolo attraverso cui il giudice distrettuale e’ pervenuto all’individuazione del suddetto credito di (OMISSIS) per Euro 14.217,26. Dall’esame della consulenza tecnica disposta in fase di gravame (esame reso possibile dal fatto che la censura verte sulla violazione del giudicato interno, e quindi su di un error in procedendo), si desume che l’importo di Euro 14.217,26 corrisponde a quello di 27.528.460 che, a sua volta, discende dalla compensazione tra il saldo, attivo per il cliente (Lire 289.287.972), del conto corrente n. (OMISSIS), e quello, per lui passivo (Lire 261.759.512), del conto corrente n. (OMISSIS).
E’ facile quindi osservare come, nel recepire tale conteggio, la Corte territoriale abbia violato il giudicato interno formatosi intorno all’insussistenza, quanto al conto corrente n. (OMISSIS), di un saldo a debito del correntista (giudicato ritenuto esistente dallo stesso giudice del gravame, come si e’ visto). Una volta irretrattabilmente accertato che non poteva essere riconosciuto alcun importo a credito della banca con riferimento al conto corrente n. (OMISSIS), al giudice di appello era evidentemente precluso addebitare agli attuali istanti somme rivenienti da quel rapporto e conteggiare le stesse in detrazione del saldo attivo del conto corrente n. (OMISSIS).
Per effetto di tale errore, che risulta essere assorbente rispetto al vizio denunciato col primo motivo, la sentenza merita cassazione.
Diversamente e’ a dirsi con riguardo al terzo e al quarto motivo.
Quanto al terzo, esso e’ inammissibile per carenza di specificita’. L’istante assume che il capo della sentenza relativa alla cambiale agraria era stato investito da specifici motivi di impugnazione, ma non ne indica il contenuto.
Infondato e’, da ultimo, il quarto motivo. Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito e’ tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicche’ il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948; in tema pure Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693). Di tale principio ha fatto retta applicazione la Corte di appello, la quale, proprio in considerazione dell’onere probatorio incombente agli attori in ripetizione, ha escluso doversi procedere all’azzeramento del saldo debitore recato dal primo degli estratti conto prodotti in giudizio.
3. – La sentenza e’ in conclusione cassata in relazione al secondo motivo. La causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Catanzaro, cui e’ devoluta anche la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE
accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il terzo, rigetta il quarto e dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.
Motivazione semplificata.

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