L’Ordinanza della Corte di Cassazione, sezione civile, del 12 marzo 2026, n. 5578, interviene in materia di prescrizione dei crediti e responsabilità per omessa informazione, con particolare riferimento al contenzioso sui Buoni Fruttiferi Postali (BPF).
Il principio giuridico generale da cui parte la Suprema Corte si fonda sull’articolo 2941, n. 8, del Codice Civile. Tale norma stabilisce che la prescrizione di un diritto (ovvero la sua estinzione per il mancato esercizio entro i termini previsti dalla legge) può essere sospesa esclusivamente in presenza di un comportamento doloso del debitore. In altre parole, il tempo smette di scorrere contro il creditore solo se il debitore nasconde intenzionalmente e con malafede l’esistenza del debito. Al contrario, un semplice comportamento colposo (negligenza) o un inadempimento di natura contrattuale che ostacoli di fatto l’esercizio del diritto, non è sufficiente per bloccare i termini di prescrizione. Inoltre, tale negligenza non fa nascere in automatico un nuovo diritto al risarcimento danni che abbia come valore l’equivalente del credito ormai estinto.
Applicando questo rigoroso principio al caso specifico dei Buoni Postali Fruttiferi, l’ordinanza n. 5578/2026 chiarisce un aspetto fondamentale nei rapporti tra Poste Italiane Spa e i risparmiatori. Se Poste omette di consegnare al cliente il “Foglio Informativo Analitico” (obbligatorio ai sensi del D.M. Tesoro del 19 dicembre 2000) al momento della sottoscrizione, questa mancanza costituisce indubbiamente una condotta colposa. Tuttavia, se a distanza di anni Poste rifiuta il rimborso dei buoni eccependo l’intervenuta prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), il risparmiatore non può pretendere di essere risarcito.
Il cittadino, infatti, non può giustificare il proprio ritardo affermando che la prescrizione sia maturata a causa del “deficit informativo” causatogli da Poste. Essendo l’omissione di Poste un atto colposo e non un occultamento doloso del debito, non si applica alcuna sospensione dei termini. Rimane onere e responsabilità del risparmiatore informarsi autonomamente sulla scadenza e sui termini di prescrizione dei propri titoli finanziari.
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 marzo 2026| n. 5578.
Buoni postali prescritti nessun risarcimento senza dolo
Massima: L’art. 2941, n. 8, c.c. prevede quale causa di sospensione della prescrizione esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche condotte colpose di costui che abbiano ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto, sicché non è configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria, avente come contenuto l’oggetto del diritto non esercitato nel termine di prescrizione, il comportamento inadempiente del debitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l’ostacolo di fatto, o l’impedimento soggettivo, all’esercizio tempestivo del diritto. In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico di cui all’art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 all’acquirente dei buoni, da parte di Poste Italiane Spa, che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 c.c., non determina l’insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l’oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto.
Sentenza Integrale
Tag/parola chiave: Prescrizione civile – Sospensione – Per rapporti tra le parti prescrizione civile – Sospensione – Per rapporti tra le parti mancata consegna del foglio informativo analitico di cui all’art. 3 del d.m. tesoro 19 dicembre 2000 – Intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 cod. civ. – Diritto risarcitorio – Insorgenza – Esclusione.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati
Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente
Dott. CAIAZZO Rosario – Relatore
Dott. VITRO’ Silvia – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. ROMANO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 27471/2022 proposto da
PO.IT. Spa, in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti An.Ag. e Ma.Pa., per procura speciale in atti;
-ricorrente-
-contro-
Mi.Er.;
-intimato-
avverso la sentenza n. 3145/22, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata in data 29.11.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO;
Buoni postali prescritti nessun risarcimento senza dolo
RILEVATO CHE
Mi.Er. conveniva innanzi al giudice di pace di Piedimonte Matese PO.IT. Spa, chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 1000,00 quale rimborso del buono fruttifero postale della serie AA3, emesso il 24.12.2001, negato per l’eccepita prescrizione.
Con sentenza del 29.11.2022 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l’appello, osservando che correttamente il giudice di pace aveva ritenuto che non poteva considerarsi decorso il termine di prescrizione a causa della mancata consegna, all’atto dell’acquisto del titolo nel 2001, del foglio informativo contenente le condizioni dell’investimento- tra cui la data di scadenza del buono, 24.12.2008- per cui tale omissione aveva impedito al sottoscrittore di esercitare tempestivamente il proprio diritto al rimborso.
PO.IT. Spa ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello, affidandosi a tre motivi.
Non si è costituto l’intimato.
Con ordinanza interlocutoria emessa il 2.7.2025, il collegio rinviava la causa all’udienza pubblica considerato il rilevante valore nomofilattico sotteso alla questione oggetto del secondo motivo del ricorso in esame; la causa però è stata trattata all’adunanza camerale del 23.2.2026 poiché la medesima questione era stata discussa in una precedente udienza pubblica.
Buoni postali prescritti nessun risarcimento senza dolo
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 112 cpc e 24 Cost, avendo il Tribunale pronunciato ultra petita, atteso che non era mai stato contestato alla ricorrente l’omessa consegna del foglio informativo.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 1339 cc e del DM 19.12.2000, ex art. 360, nn. 3 e 5, cpc, per non aver il Tribunale considerato che sul buono era impressa la serie AA3, sicché considerando che le disposizioni dei decreti disciplinanti nel tempo i buoni fruttiferi postali avevano integrato gli stessi titoli (con la menzione della GU nella quale erano riportate tutte le informazioni sullo stesso titolo in questione) la data di scadenza del 24.12.2008 era da ritenere conosciuta, non rilevando quanto argomentato circa la mancata consegna del foglio informativo.
Pertanto, la ricorrente invoca la prescrizione poiché la domanda di rimborso era stata presentata dopo la scadenza del termine decennale.
Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 2935 cc, in quanto il Tribunale ha erroneamente individuato il termine iniziale della prescrizione decennale, da ravvisare invece nella data di scadenza del buono (24.12.2008).
Il primo motivo è infondato.
Il tema da affrontare, giova puntualizzarlo immediatamente, non è quello della prescrizione del diritto al rimborso dei buoni bensì l’invocato diritto al rimborso del titolo per un’asserita responsabilità da inadempimento contrattuale della società oggi ricorrente per non aver consegnato il FIA al momento dell’acquisto del buono medesimo.
Ne consegue che i giudici di merito non hanno pronunziato ultra petita nell’affermare che PO.IT. era da ritenere inadempiente per non aver consegnato al sottoscrittore del buono il foglio informativo, in quanto hanno piuttosto valutato l’infondatezza dell’eccezione impeditiva sollevata alla convenuta, a fronte della domanda di pagamento il cui fatto costitutivo era fondato sulla scadenza del buono acquistato e sulla mancata indicazione, nel testo dello stesso titolo, del termine di prescrizione decennale.
Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati.
Come emerge dagli atti, la domanda di pagamento si fonda sulla prospettazione per cui il buono acquistato non indicasse il termine di prescrizione decennale; il Tribunale ha altresì affermato che PO.IT. Spa, al momento della sottoscrizione, da parte dell’attore, del buono fruttifero postale, aveva violato l’obbligo ex lege – previsto dall’art. 3 del decreto del Ministro del Tesoro del 19 dicembre 2000, emanato ai sensi dell’ar 2 del D.Lgs. n. 284 del 1999 (e ribadito dall’art. 6 del medesimo d.m.) – di consegnare il cd. “Foglio Informativo Analitico” (FIA), contenente anche l’indicazione delle caratteristiche dettagliate dei buoni da esse sottoscritti, tra cui la relativa scadenza, quale elemento essenziale per l’individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito alla loro riscossione (tanto del capitale, quanto degli interessi maturati), come stabilito dall’art. 8 del citato decreto ministeriale.
Buoni postali prescritti nessun risarcimento senza dolo
La questione sottoposta al vaglio del collegio, come esposta nella predetta ordinanza interlocutoria, consiste nell’accertare se “il mancato adempimento, da parte di PO.IT. Spa, dell’obbligo, sancito dagli artt. 3, comma 1, e 6, comma 1, del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo analitico contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando, successivamente, la menzionata società eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 cod. civ., integri, oppure non, gli estremi della responsabilità della medesima società, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal sottoscrittore il quale lamenti che la prescrizione ordinaria decennale e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni predetti, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo circa le loro caratteristiche”.
PO.IT. Spa, invece, ha contestato la fondatezza della domanda di pagamento del capitale e degli interessi maturati sul titolo, assumendo a) di avere assolto all’obbligo di consegnare il FIA, che, peraltro, tale non era; b) che il sottoscrittore avrebbe potuto conoscere le caratteristiche dei buoni postali sottoscritti mediante l’avviso sulle condizioni praticate disponibile negli Uffici Postali aperti al pubblico e, comunque, di quelle caratteristiche avrebbero potuto avere contezza mediante i siti internet di Cassa Depositi e Prestiti e di PO.IT. Spa; c) che l’onere della prova della mancata consegna del FIA, sebbene prova di un fatto negativo, sarebbe spettata pur sempre al sottoscrittore.
Va osservato che l’art. 176 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (cd. codice postale) prevedeva che i buoni postali fruttiferi potessero essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1 gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell’avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. Successivamente, con il riordino della Cassa Depositi e Prestiti operato con il D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 284, si confermò la possibilità per la stessa di utilizzare fondi rimborsabili sotto forma (anche) di buoni fruttiferi postali per l’esercizio delle proprie funzioni, rimettendo a decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa medesima, l’individuazione delle caratteristiche di tali buoni e la definizione delle norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori (cfr. art. 2 del menzionato D.Lgs., a tenore del quale “Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari”) ed abrogando espressamente (cfr. art. 7, comma 3, del medesimo D.Lgs.), dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabilivano le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, il capo VI del citato D.P.R. n. 156 del 1973, che disciplinava i buoni postali fruttiferi sino ad allora emessi.
Pertanto, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 stabilì i) all’art. 1, che i buoni fruttiferi postali “emessi da Cassa depositi e prestiti Spa con la garanzia dello Stato e collocati da PO.IT. sono nominativi, non cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinano successione a titolo universale”; ii) all’art. 2, che “l’emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per “serie” con decreti del Ministro (…) ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l’eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario”; iii) all’art. 3, che “Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento” (comma 1), e che “I contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell’emissione” (comma 3); iv) all’art. 6, rubricato “Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”, che, “PO.IT. Spa espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali. Ai fini dell’adempimento di tali obblighi, la Cassa depositi e prestiti fornisce tempestivamente a PO.IT. Spa le informazioni da pubblicizzare in conformità a quanto stabilito nel comma precedente”; v) all’art. 8, rubricato “Prescrizione”, che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta”.
Va altresì rilevato che i buoni postali oggetto di questa controversia sono della serie “AA3” e sono stati istituiti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 17 ottobre 2001, il cui art. 8 ha previsto che i buoni postali fruttiferi di detta serie “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”. Per effetto di tali complessive disposizioni, quindi, per i buoni della serie “AA3”, il termine di prescrizione sarebbe stato pari a dieci anni a decorrere dal settimo anno successivo a quello di loro emissione.
Nella specie, come si è già anticipato, non è più in discussione l’essere tale termine già maturato, sicché non si controverte sulla intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni, bensì sulla configurabilità, o meno, di un diritto al rimborso del titolo per un’asserita responsabilità da inadempimento contrattuale di PO.IT. Spa per violazione degli obblighi informativi (mancata consegna, appunto, del Foglio Informativo Analitico o FIA).
Secondo il giudice d’appello, infatti, l’assenza di dati, o comunque di informazioni, su elementi essenziali del buono predetto (quali, specificamente, la data di scadenza e, quindi, il dies a quo del termine di decorrenza della prescrizione, nonché la durata di quest’ultimo), dovuta alla mancata consegna del Foglio Informativo Analitico di cui all’art. 3 del D.M. 19 dicembre 2000, di cui parte ricorrente, gravata del relativo onere, non aveva fornito dimostrazione, aveva determinato lo spirare del termine prescrizionale suddetto, con conseguente danno subito dal sottoscrittore, ormai impossibilitato ad ottenere il rimborso del buono.
Fermo quanto precede, va rilevato che, dal riferito quadro normativo emerge, in primo luogo, che gli obblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordino di Cassa Depositi e Prestiti non sono preordinati al riequilibrio di un’asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, atteso che gli stessi si pongono a valle della sottoscrizione del buono postale e si accompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, in caso di titolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto (cfr. art. 3 del D.M. 19 dicembre 2000). Tali obblighi, dunque, assolvono ad una funzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell’operazione conclusa, consentendo al sottoscrittore una loro più immediata individuazione ed agevole memorizzazione, tanto più utile laddove si consideri che si tratta di rapporti la cui disciplina è eterointegrata mediante l’applicazione di previsioni normative ed aventi una durata non trascurabile. Si tratta, cioè, di informazioni che non attengono alla fase della formazione del contratto, ma la cui condivisione è imposta – e talvolta spontaneamente fornita dagli operatori – al fine di favorire lo svolgimento di relazioni commerciali in un ambiente caratterizzato dalla fiducia reciproca, riducendo possibili incertezze dell’acquirente sui termini contrattuali e, conseguentemente, inefficienze delle relazioni commerciali medesime.
Va rimarcato, poi, che, come recentemente ribadito da Cass. 20 dicembre 2024, n. 33631 (pag. 6 e ss. della motivazione), “(…) Questa Corte ha ritenuto costantemente e concordemente che i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell’articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare o il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all’interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall’articolo 1339 c.c. A tale orientamento si è conformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809; il richiamo a tale qualificazione è presente nelle pronunce successive; cfr. ad es. Cass., Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979/2007; Cass. Sez. U., n. 3963/2019; Cass., n. 24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022). I buoni postali sono quindi dei documenti che servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione come tali, a norma dell’art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall’avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall’art. 1993 c.c.) tant’è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall’art. 173 D.P.R. n. 156/1973 (v., Cass., n. 22619/2023 e successive conformi). (…).
Pertanto, la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell’assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all’investitore (Cass., n. 23006/2023). La peculiarità del rapporto a valle dell’emissione dei BPF non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, ché, anzi, come di recente è stato osservato, “la natura giuridica delle Poste come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle PO.IT. rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario”. Ed ancora è stato definitivamente chiarito che, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, essi sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (Corte Cost., n. 508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell’art. 81 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020). Ragione, questa, per cui non è revocabile in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche ad interessi generali che consentono di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere l’interesse del risparmio del sottoscrittore.
Buoni postali prescritti nessun risarcimento senza dolo
Al riguardo, è orientamento ormai consolidato che, data la peculiarità del rapporto tra emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell’Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U., n. 3963/2019). Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2020 (successivamente ex multis, Cass., n.24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 4751/2022; Cass., n. 4763/2022; Cass., n. 15363/2024). In punto di prescrizione (Cass. 23006/2023), si è poi affermato che l’applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 8, comma 1, D.M. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il “dies a quo” venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)”. In modo ancora più specifico, poi, la più recente Cass. 8 aprile 2025, n. 9202, ha affermato, tra l’altro, che (cfr. pag. 8-9) “la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente puntualizzato che i buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 cod. civ. (cfr., Cass., SU, n. 3963 del 2019), sicché la loro disciplina è contenuta non solo in un contratto tra PO.IT. Spa (che è mero collettore delle risorse finanziarie) ed il sottoscrittore, ma anche nelle norme di cui al D.P.R. n. 156/1973, al D.P.R. n. 256/89 e nei relativi decreti ministeriali che di volta in volta vengono emessi e che ne disciplinano la materia, istituendo le varie serie di buoni. I diritti spettanti ai titolari dei buoni sono disciplinati dai decreti ministeriali in materia, che sono idonei, per giurisprudenza costante, ad integrare ab externo il contenuto degli stessi titoli, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., così come stabilito anche nella già menzionata Cass. SU, n. 3963/2019, la quale ha pure escluso l’applicazione ai buoni medesimi della disciplina in materia di tutela dei consumatori ed in particolare delle norme relative all’imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti volti a garantire la libera autodeterminazione ed ha espressamente sancito che l’effetto conoscitivo delle prescrizioni ministeriali relative ai BPF si realizza con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti emessi in materia”. Conseguentemente, ha concluso nel senso che “deve escludersi la sussistenza di obblighi informativi ulteriori che non vengano puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi o che PO.IT. Spa sia onerata di attività ulteriori non regolamentate dai dd.mm. di volta in volta emessi” (conclusioni analoghe si rinvengono nella successiva Cass. n. 21905 del 2025).
Detto ciò, è palese che la pretesa omessa informazione lamentata dall’attore riguardava, soprattutto, la scadenza del buono sottoscritto in altri termini, PO.IT. Spa, non consegnando ad esse il FIA, gli avrebbe impedito di conoscere la concreta durata (e, quindi, la relativa scadenza) del titolo acquistato e, conseguentemente, nemmeno gli avrebbe consentito di individuare puntualmente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso di quei buoni.
Circa la individuazione della data da cui sarebbe iniziata a decorrere la prescrizione del rimborso del buono (negato da PO.IT. Spa proprio a motivo della maturazione del relativo termine prescrizionale), occorre rilevare che già dalla disciplina di cui al D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 si desume che il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi sarebbe iniziato dalla data di scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie. Basta considerare, in proposito il suo art. 8, che fissava in anni dieci la prescrizione dei diritti dei titolari de buoni “dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”; il suo art. 4, che stabiliva la liquidazione, in linea capitale e interessi, dei buoni “alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”; il suo art. 18, che, con specifico riferimento alla serie allora emessa – “AA1” -, prevedeva che i buoni “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”. A tanto deve aggiungersi che il successivo D.M. Tesoro 17 ottobre 2001, nell’istituire (anche) la serie “AA3” di buoni postali fruttiferi (quelli, cioè, acquistati dalle odierne controricorrenti), aveva previsto, all’art. 8, tra l’altro, che i buoni fruttiferi postali di tale serie “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all’avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto”.
Quanto, invece, al termine di prescrizione applicabile nella concreta fattispecie, lo stesso era già disciplinato dall’art. 2946 cc, a tenore del quale “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”, altresì ribadendosi che, come si è già riferito, l’art. 8 del D.M. Tesoro del 19 dicembre 2000, rubricato “Prescrizione”, aveva sancito che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Ne consegue, quindi, che la pretesa carenza di una corretta informazione imputata a PO.IT. Spa per effetto della mancata consegna del FIA al momento dell’acquisto del buono postale serie “AA3” suddetti, aveva riguardato profili stabiliti direttamente dal D.M. Tesoro del 19 dicembre 2000 e dal successivo D.M. Tesoro 29 marzo 2001, istitutivo di quella serie (la durata, la scadenza ed il dies a quo della prescrizione del diritto al loro rimborso) oppure dal codice civile (l’entità del termine prescrizionale di cui al citato suo art. 2946). Proprio muovendo da questa considerazione, allora, deve osservarsi, in primo luogo, che le disposizioni dei suddetti decreti ministeriali e, dunque, le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi da essi disciplinati (in particolare quanto alla loro scadenza e, conseguentemente, alla individuazione del dies a quo del termine di prescrizione), sono state portate a conoscenza dei sottoscrittori dei buoni stessi già mediante la pubblicazione di quei decreti sulla Gazzetta Ufficiale. È vero che una simile conclusione è stata raggiunta dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento a modifiche sopravvenute del tasso di interesse applicabile a determinati buoni, ma è innegabile che tale principio deve ritenersi ancor più rilevante in un caso, come quello di specie, dove non vi è stata alcuna modifica sopravvenuta della disciplina dei buoni, dovendosi ritenere, dunque, come conosciuta dal risparmiatore la normativa del buono sottoscritto.
Nemmeno rileva, poi, che le fattispecie decise con le già citate pronunce rese da Cass. n. 33631 del 2024 e da Cass. nn. 9202 e 21905 del 2025 hanno riguardato buoni postali fruttiferi disciplinati da D.M. anteriori a quello del 19 dicembre 2000, e ciò perché l’integrazione ab externo del rapporto contrattuale tra PO.IT. Spa ed i risparmiatori opera in base all’art. 1339 cod. civ., con la conseguente applicazione dei D.M. di volta in volta utilizzabili.
Pertanto, gli obblighi informativi di cui all’art. 3 del medesimo decreto ministeriale 19 dicembre 2000 rilevano solo sul piano dell’esecuzione del contratto. Una siffatta conclusione, del resto, ha trovato conferma proprio nel D.M. 6 ottobre 2004 (qui, tuttavia, inapplicabile ratione temporis), in cui l’obbligo di consegna di tale foglio informativo all’investitore non è più presente, essendo stato sostituito dall’obbligo di metterlo a disposizione (in una versione più ricca di informazioni) nei locali aperti al pubblico, senza che ciò rilevi sul perfezionamento dell’operazione negoziale. La sottoscrizione del buono, pertanto, postula che l’investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementi essenziali dell’operazione, quali l’importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata del finanziamento. Ciò sia ove il buono postale o il documento contrattuale sottoscritto rechino la indicazione di tali elementi, sia ove gli stessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro regolante l’emissione della specifica serie cui il buono appartiene. Il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all’acquisto del buono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi regolatori delle condizioni economiche del rapporto così come indicati nel decreto istitutivo dell’emissione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nè può fondatamente sostenersi, dunque, che, nella specie, la durata del titolo non facesse parte dell’accordo negoziale intervenuto tra la parte che aveva sottoscritto il buono e l’emittente e che, per tale ragione, la prima non fosse a conoscenza di tale elemento. Muovendo dalla considerazione che il sottoscrittore è – o, comunque, per il principio di autoresponsabilità, deve essere – a conoscenza degli elementi essenziali del titolo, tra cui quello controverso della data di scadenza, ossia della durata, può osservarsi, altresì, che è inconfigurabile già in astratto, ancor prima che in concreto (solo quest’ultimo profilo essendo rimesso all’accertamento proprio del giudice di merito, il primo, invece, rientrando nella struttura propria della fattispecie risarcitoria – composta da fatto, evento e nesso causale tra essi -, come tale certamente verificabile da questa Corte), la sussistenza di un nesso di casualità tra il dedotto inadempimento dell’obbligo informativo ed il danno lamentato per la estinzione del diritto al rimborso per prescrizione, venendo in rilievo l’omessa comunicazione di una informazione già in possesso dell’asserita parte lesa. Ciò a prescindere da ogni rilievo in ordine all’individuazione del contenuto delle informazioni che il foglio informativo avrebbe dovuto contenere – se tali da includere, o non, anche la durata del titolo, – atteso che il D.M. 19 dicembre 2000 non ne indica in modo dettagliato il contenuto.
Da tanto è derivato, in capo ai titolari dei buoni, un onere di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nei buoni medesimi (ma ad esso riconducibili comunque ex art. 1339 cod. civ.), verificandone l’esatta scadenza ed il dies a quo del termine di prescrizione, nonché la durata di quest’ultimo, entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi; informazioni, tra l’altro, facilmente reperibili nei decreti del Ministero del Tesoro, che hanno regolato l’emissione della specifica serie dei Buoni Postali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, e nel codice civile. I decreti ministeriali, infatti, costituiscono la disciplina normativa fondamentale cui fare riferimento per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi, anche a prescindere dalla materiale consegna del prospetto informativo da parte di PO.IT. Spa che, come è intuitivo, certamente non avrebbe potuto contenere, sugli specifici profili suddetti, previsioni difformi da quelle previste dai menzionati decreti ministeriali o dal codice civile.
Poiché i medesimi decreti ministeriali, contenenti il regolamento legale ed economico di tali buoni postali, sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sussiste una presunzione assoluta di conoscenza degli stessi in capo ai risparmiatori che potevano (e possono) agevolmente accedervi attraverso la consultazione della relativa Gazzetta Ufficiale, per cui il fondamentale e determinante obbligo informativo può ritenersi in tal modo assolto da PO.IT. Spa
Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni, il buono oggetto di causa deve ritenersi prescritto e, quindi, non più rimborsabile per causa imputabile al sottoscrittore, il quale non ha esercitato il diritto al rimborso nei successivi dieci anni dalla data di scadenza, né si è attivato nel tempo utile per evitare che il diritto di cui era titolare si estinguesse per intervenuta prescrizione (come prevista e regolata dalla legge), il cui verificarsi, pertanto, nemmeno astrattamente è ricollegabile a pretesi inadempimenti di PO.IT. Spa
Al riguardo, giova rilevare che, del resto, è consolidato orientamento quello per cui l’inerzia dovuta ad ignoranza del proprio diritto, e così all’incertezza di averlo, non impedisce il decorso della prescrizione (cfr. Cass. n. 13343 del 2022; Cass. nn. 19193 e 22072 del 2018) a maggior ragione, quindi, non lo impedisce l’ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive. Invero, la conferma della irrilevanza di elementi soggettivi per configurare l’inerzia si desume a contrario dalla norma sull’interruzione (art. 2943 cod. civ.), che elenca una serie di fatti indicati dalla legge come atti di esercizio del diritto (notificazione dell’atto con cui si inizia un giudizio, domanda proposta nel corso di un giudizio, etc.) in relazione ai quali si richiede che emerga in modo inequivocabile l’intento di esercitare il diritto, eventualmente mediante una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti puramente e semplicemente l’intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.
Muovendo da tale assunto, è ragionevole farne derivare che il legislatore considera la posizione del creditore, rispetto al decorso del tempo, solo in termini di onere. Rispetto all’ostacolo di fatto o impedimento soggettivo, anche ove determinato dalla negligenza informativa del debitore, ciò che per l’ordinamento rileva è l’onere del creditore di attivarsi, di non rimanere inerte, acquisendo, se del caso, l’informazione che colposamente il debitore non gli ha fornito. Pertanto, nella specie, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza del buono e, conseguentemente, della individuazione del dies a quo del terme di prescrizione del diritto al suo rimborso, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza del buono medesimo Del resto, appare significativo, a livello sistematico, che il legislatore ha dato rilievo solo alla condotta dolosa del debitore (art. 2941, n. 8, cod. civ.), come elemento idoneo a determinare la sospensione della prescrizione, mentre analogo effetto non è ricollegato al comportamento colposo del medesimo debitore, sicché nemmeno è possibile recuperarlo come causa dell’ostacolo di fatto all’esercizio di un diritto, medio tempore estintosi per prescrizione, fondando proprio su di esso – come concretamente hanno inteso fare le odierne controricorrenti – una pretesa risarcitoria invece inconfigurabile.
Va altresì osservato che all’esclusione, nel caso in esame, di una responsabilità di PO.IT. Spa per inadempimento contrattuale per mancata consegna del foglio informativo non osta il provvedimento dell’A.G.C.M. adottato nell’adunanza del 18 ottobre 2002, confermato dal T.A.R. Lazio con sentenza dell’1 settembre 2025, n. 15916, il quale ha accertato che detta società aveva posto in essere varie pratiche commerciali scorrette, tra cui quella che, in fase di collocamento dei buoni, aveva omesso di indicare la data di scadenza e/o la data di prescrizione di tali titoli, nonché di fornire le informazioni relative alle conseguenze giuridiche derivanti dallo spirare dei predetti termini, e/o aveva fornito tali informazioni con una formulazione confusoria e decettiva.
In proposito, va osservato i fatti oggetto del suddetto provvedimento riguardavano buoni emessi successivamente all’entrata in vigore del D.M. 6 ottobre 2004, per i quali, dunque, non sussisteva più l’obbligo di consegna di tale documento. Ciò che la Autorità ha rilevato è stata “la ambiguità ed omissioni che possono indurre in errore il consumatore riguardo alle caratteristiche dei BPF”, nonché “l'(omessa) adozione di iniziative finalizzate ad informare i risparmiatori dell’imminente scadenza del periodo di prescrizione per il riscatto dei buoni in loro possesso”, evidenziando che i professionisti sono tenuti non solo al rispetto della disciplina di settore, ma anche di modelli di comportamento desumibili dall’esperienza propria del settore di attività, nonché dalla finalità di tutela perseguita dal codice del consumo. Si tratta, all’evidenza, di fatti la cui allegazione in questo giudizio ad opera della originaria parte attrice non è menzionata nella sentenza impugnata, né è dedotta nel ricorso.
Per quanto esposto, il ricorso di PO.IT. Spa deve essere accolto in ordine al secondo e terzo motivo. Pertanto, la sentenza suddetta va cassata, contestualmente enunciandosi i seguenti principi di diritto “”L’art. 2941, n. 8, cod. civ. prevede quale causa di sospensione della prescrizione esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche condotte colpose di costui che abbiano ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto, sicché non è configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria, avente come contenuto l’oggetto del diritto non esercitato nel termine di prescrizione, il comportamento inadempiente del debitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l’ostacolo di fatto, o l’impedimento soggettivo, all’esercizio tempestivo del diritto”. “In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico di cui all’art. 3 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 all’acquirente dei buoni, da parte di PO.IT. Spa, che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 cod. civ., non determina l’insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l’oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto”.
Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., rigettandosi la domanda di pagamento sul presupposto di una invocata responsabilità da inadempimento contrattuale della società ricorrente per non aver consegnato il FIA al momento dell’acquisto dei buoni postali fruttiferi.
Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell’eterogeneità delle plurime soluzioni ermeneutiche finora offerte sulla questione giuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito e dell’assenza, in proposito, di specifici precedenti di legittimità.
Buoni postali prescritti nessun risarcimento senza dolo
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo e terzo motivo del ricorso, infondato il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di pagamento proposta da Mi.Er.
Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di merito e quelle di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 23 febbraio 2026.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2026.
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