Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 20 gennaio 2014, n. 2343 Ritenuto in fatto Ricorre per cassazione il comune difensore di fiducia di S.G. e C.S. avverso la sentenza emessa in data 18.6.2012 dalla Corte di Appello di Salerno che, in totale riforma di quella assolutoria del Giudice monocratico del Tribunale di Nocera Inferiore...
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 gennaio 2014, n. 1071. Ai fini dell’interruzione e sospensione dell’usucapione vige il principio della tassatività degli atti interruttivi, costituiti dalla perdita materiale del potere di fatto sulla cosa o da specifici atti giudiziali, per cui la “mera diffida a riconsegnare la res da altri posseduta, non può ritenersi atto idoneo a sospendere o interrompere il possesso ai fini dell’usucapione ex artt. 2943 e 1165 c.c. cioè la perdita materiale del potere di fatto sul bene
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 gennaio 2014, n. 1071 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 17.4.1989 C.F. evocava in giudizio A.V. e L.V.M. , esponendo di essere proprietario di un fondo sito nella via (omissis) , confinante ad Est con il fondo di proprietà dei convenuti e che...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 gennaio 2014 n. 2659. Annullato il provvedimento di sequestro in danno dell’ILVA per 8,1 mld di euro per essere viziato da abnormità
Il testo integrale Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 gennaio 2014 n. 2659 [1] Il provvedimento è viziato da abnormità non risultando inquadrabile normativamente, avendo di fatto consentito, in assenza dl una domanda cautelare proveniente dall’unico organo in tal senso legittimato, ossia dal P.M., una indebita estensione dell’ambito di applicazione dell’originario vincolo cautelare reale...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2014, n. 999. Proposta azione di risarcimento danno conseguenti ad una caduta dovuta al manto stradale sconnesso e dissestato in danno del Comune di Sorrento, in Appello veniva confermata la sentenza di rigetto poichè l’attrice aveva chiesto in primo grado la condanna ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., sicché non poteva essere proposta per la prima volta in appello la diversa domanda fondata sull’art. 2051 cod. civ., richiedendo i due tipi di responsabilità l’accertamento di elementi di fatto diversi. La Cassazione conferma il provvedimento della Corte di merito affermando principi già consolidati, ovvero: una volta proposta in primo grado una domanda ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. – fondata, ad esempio, sulle figure dell’insidia e del trabocchetto, ancorché impropriamente richiamate – non è consentito alla parte in grado di appello fondare la medesima domanda sulla violazione dell’obbligo di custodia, perché ciò verrebbe inevitabilmente a stravolgere il processo, mettendo il danneggiante nella situazione di doversi attivare quando una serie di preclusioni processuali si sono già maturate. Infine anche nel merito viene confermato la responsabilità del pedone: in una strada dissestata è del tutto ragionevole l’esistenza di un tombino malfermo e mobile, sicché la caduta in una situazione del genere può ricondursi anche alla esclusiva responsabilità del pedone, ovvero non si deve ritenere di necessità “cagionata dalla cosa in custodia
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 gennaio 2014, n. 999 Svolgimento del processo 1. V.E. conveniva in giudizio il Comune di Sorrento, davanti al Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta dovuta al manto stradale sconnesso e dissestato. Costituitosi il Comune, il Tribunale...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 13 gennaio 2014, n. 976. In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico
Suprema Corte di Cassazione Sezione IV Sentenza 13 gennaio 2014, n. 976 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 15 maggio 2012 la Corte d’appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Massa in data 2 dicembre 2010, appellata da S.G. . Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 gennaio 2014, n. 1247. L’art. 314 c.p., nel testo complessivo risultante dopo la riforma, quando parla di “appropriazione” intende riferirsi non soltanto alla condotta di colui che, in qualsiasi modo, fa “sua” la cosa, ma anche all’azione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che usa non momentaneamente (e quindi definitivamente) o anche momentaneamente senza restituirla dopo l’uso, la cosa mobile o il denaro altrui di cui ha il possesso o comunque la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio. Si tratta di ipotesi in cui, pur mancando nel pubblico agente la volontà di “appropriarsi”, la condotta (e cioè il semplice uso non momentaneo o anche momentaneo, ma non seguito dalla restituzione della cosa) non può non ricondursi all’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 314 c.p., visto che l’uso momentaneo seguito dalla immediata restituzione della cosa integra gli estremi del reato di cui al secondo comma dello stesso articolo.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 14 gennaio 2014, n. 1247 Fatto 1.-. Con sentenza in data 1-6-2010 il Tribunale di Cagliari ha, tra l’altro, dichiarato P.A. , B.C. , G.G. , Me.An. , C.A. , M.F. , A.G. e Ca.Ma. colpevoli dei reati di peculato loro rispettivamente ascritti ai capi E), DI), B2), e...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 gennaio 2014, n. 929. La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. Non può tuttavia sottacersi che il venir meno all’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente attraverso una relazione extraconiugale nel cui ambito sia stata generata prole, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 gennaio 2014, n. 929 Svolgimento del processo 1 – Con sentenza del 24 giugno 2009 il Tribunale di Rieti pronunciava la separazione personale dei coniugi P.T. e S.R., dalla cui unione erano nati due figli, I. ed A. , ormai maggiorenni ed autosufficienti. Con la stessa decisione...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 17 gennaio 2014, n. 202. In sede di concorso a posti di pubblico impiego con esami scritti, al fine del rispetto della regola dell’anonimato, ciò che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, e ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato. E’ da escludersi che possa operare un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell’anonimato, dovendo emergere elementi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato.
CONSIGLIO DI STATO sezione V SENTENZA 17 gennaio 2014, n. 202 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5752 del 2001, proposto da: Cassese Domenico Fortunato, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Petrone, con domicilio eletto presso Maria Calabrese in Roma, via G. Filippo Ingrassia, n. 21; contro Comune di Rionero in Vulture, in persona del...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 gennaio 2014, n. 1092. Confermata in Cassazione la nullità del matrimonio pronunciata in ragione di una riserva mentale relativa alla indissolubilità del matrimonio ed alla esclusione della procreazione, non conosciuta dal coniuge
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 gennaio 2014, n. 1092 Ritenuto in fatto 1. – Il Tribunale Ecclesiastico regionale campano, con sentenza depositata il 17 dicembre 2008, dichiarò la nullità del matrimonio concordatario contratto il 26 luglio 1996 da S.M. e S.F. La sentenza fu confermata dal Tribunale di appello presso il Vicariato...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 gennaio 2014, n. 762. Per la Cassazione la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che sussistesse il diritto alla provvigione in favore del mediatore non iscritto sulla base della abolizione del ruolo di cui all’art. 2 L. n. 39 del 1989 ad opera del “cosiddetto Decreto Bersani Bis” – divenuto nelle more del procedimento legge dello stato. Il D.L. 31.1.2007 (decreto Bersani bis), convertito in L. 2.4.2007 n. 40 non costituisce alcun criterio di riferimento per legittimare il diritto alla provvigione in favore del mediatore non iscritto, resta, invece, applicabile esclusivamente quella di cui alla L. n. 39 del 1989. Inoltre la previsione del rifiuto di ogni tutela al mediatore non iscritto nel ruolo – secondo quanto stabilito dalla Legge Statale 3 febbraio 1989, n. 39 – non contrasta con la direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, giacché tale direttiva – che osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio in apposito albo – non si rivolge al mediatore, il quale agisce in posizione di terzietà rispetto ai contraenti posti in contatto, a tale stregua differenziandosi dall’agente di commercio, che attua invece una collaborazione abituale e professionale con altro imprenditore
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 gennaio 2014, n. 762 Svolgimento del processo P.N. convenne, davanti al tribunale di Bolzano, la Baunconsulting Immobiliare sas di Gafriller Gunter & Co., G.G. ed N.H. chiedendone la condanna al pagamento della somma a lui dovuta per la intermediazione effettuata, nella propria qualità di intermediatore immobiliare, nella...