Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 giugno 2014, n. 12834 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott....
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 13 giugno 2014, n. 25255. Condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, con la pena accessoria dell'interdizione temporanea di anni cinque, un docente di scuola media superiore, per i reati di concussione tentata e consumata posti in essere per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad imporre agli alunni delle classi terza, quarta e quinta di quella scuola l'acquisto di un libro di poesie al costo di euro dieci a copia, minacciandoli che, in caso di mancato acquisto, avrebbe proposto valutazioni insufficienti agli scrutini del primo trimestre. Ai fini della configurabilità del reato di tentata concussione, che si ha laddove il pubblico ufficiale abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere od indurre qualcuno a dare o promettere denaro od altra utilità, è richiesta l'oggettiva efficacia intimidatoria di tale condotta, restando indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 13 giugno 2014, n. 25255 Ritenuto di fatto 1. Con sentenza del 17 gennaio 2013 la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 4 novembre 2008, ha concesso le attenuanti generiche, rideterminando in anni due e mesi quattro...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 giugno 2014, n. 12436. Il giudizio di opposizione allo stato passivo e' regolato – ai sensi della L.F., articolo 99 (come novellato dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007) – dal principio dispositivo come qualunque ordinario giudizio di cognizione a natura contenziosa; in conseguenza, il materiale probatorio esaminabile e' quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice ex articoli 210 e 213 cod. proc. civ., ed e' solo quel materiale ad avere titolo a restare nel processo. Resta, dunque, escluso che il giudice dell'opposizione allo stato passivo, in caso di omessa produzione del creditore onerato a pena di decadenza L.F., ex articolo 99, comma 2, n. 4, sia tenuto, al fine di procedere all'esame del merito dell'opposizione, ad acquisire il fascicolo fallimentare per desumere eventualmente da esso elementi o argomenti di prova. La mancata indicazione nell'atto di opposizione dei mezzi istruttori necessari, a prescindere dalla eccezione della curatela fallimentare, a provare il fondamento della domanda dell'opponente comporta la decadenza da tali mezzi, non emendabile nemmeno con la concessione dei termini dell'articolo 183 cod. proc. civ., comma 6, non potendosi, in particolare, concedere il termine di cui all'articolo 183, comma 6, n. 2, previsto esclusivamente per consentire la replica e la richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l'onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 giugno 2014, n. 12436 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Presidente Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 giugno 2014, n. 24874. In materia di illeciti tributari gli elementi raccolti durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiute dalla Guardia di Finanza per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette sono sempre utilizzabili quale "notitia criminis ", in quanto a tali attività non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l'operato della polizia giudiziaria, sicché la mancanza o l'irregolarità formale dell'autorizzazione, se è causa di invalidità dell'accertamento fiscale, non riverbera i suoi effetti sull'accertamento penale
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 giugno 2014, n. 24874 Svolgimento del processo Con decreto del 19 ottobre 2013 il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma autorizzò la perquisizione e il sequestro presso la società cooperativa 29 giugno e nei confronti di B.S. di cose necessarie allo accertamento di violazioni tributarie...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza del 5 giugno 2014, n. 23522. Allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Spetta, dunque, alla Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza del 5 giugno 2014, n. 23522 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente – Dott. MARINI Luigi – Consigliere – Dott. SAVINO Mariapia Gaeta – Consigliere – Dott. ORILIA Lorenzo...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 giugno 2014, n. 12364. Non può essere presunta l'«origine professionale» dell'epatite cronica soltanto perché contratta da un infermiera. Ella deve, infatti, fornire la prova rigorosa di tempi, modalità e dinamica dell'infortunio, trattandosi di una malattia ad «eziologia plurifattoriale».
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 3 giugno 2014, n. 12364 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel....
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 giugno 2014, n. 23354. La fattispecie di cui all’art. 319 c.p. (corruzione propria) è chiamata a sanzionare anche l’uso distorto della discrezionalità amministrativa, cioè il procedimento condizionato non da un percorso di attenta comparazione fra gli interessi in gioco, ma dalla percezione di un indebito compenso affinchè si raggiunga un determinato risultato. Difatti, l’atto contrario ai doveri dell’ufficio consiste nella rinuncia, dietro compenso, ad una discrezionalità che dovrebbe – invece – essere esercitata in modo assoluto
suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione VI sentenza 4 giugno 2014, n. 23354 Ritenuto in fatto 1. E impugnata la sentenza del 28/03/2013 con la quale la Corte d’appello di Venezia ha confermato, in punto di responsabilità dell’imputato e di qualificazione giuridica del fatto, la decisione in data 30/03/2009 del Tribunale di Padova, assunta in esito...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 giugno 2014, n. 24854. Condannato alla pena di un mese di arresto ed €13.000 di ammenda per i reati di cui agli articoli 44, comma 1, lettera c), d.p.r. 380/2001 (capo a), 93 e 95 d.p.r. 380/2001 (capo b) e 181 d.lgs. 42/2004 (capo c) per avere senza permesso di costruire, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico perché entro 150 metri dalla battigia, collocato su un terreno di sua proprietà un prefabbricato con ruote ma poggiante su supporti di ferro, adibito a civile abitazione.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 giugno 2014, n.24854 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 ottobre 2013 la Corte d’appello di Palermo ha respinto l’appello proposto da S.G. avverso sentenza del 11 gennaio 2012 con cui il Tribunale di Marsala l’aveva condannata alla pena di un mese di arresto e Euro...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza del 6 giugno 2014, n. 12806. La giusta causa ed il giustificato motivo soggettivo di licenziamento mere qualificazioni giuridiche, devolute al giudice, dei fatti che il datore di lavoro ha posto a base del recesso, la impugnazione della sentenza di primo grado che ha dichiarato la legittimità o illegittimità del licenziamento per sussistenza o insussistenza della giusta causa comprende la minor domanda relativa alla declaratoria della legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ed abilita il giudice di appello a pronunciarsi in tal senso anche in mancanza di espressa richiesta della parte, senza che vi sia lesione dell'art. 112 c.p.c.
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza del 6 giugno 2014, n. 12806 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente – Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere – Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere – Dott. TRIA Lucia –...
Corte Costituzionale, sentenza dell'11 giugno 2014, n. 170. Dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore
Sentenza 170/2014 Giudizio Presidente CASSESE – Redattore MORELLI Udienza Pubblica del 10/06/2014 Decisione del 11/06/2014 Deposito del 11/06/2014 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Artt. 2 e 4 della legge 14/04/1982, n. 164. Massime: Atti decisi: ord. 214/2013 SENTENZA N. 170 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta...