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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 giugno 2014, n. 12834. In materia di tutela dell'immagine, la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua legittimita', non soltanto i limiti della essenzialita' per illustrare il contenuto della notizia e del legittimo esercito del diritto di cronaca (fissati dalla Legge n. 675 del 1996, articoli 20 e 25, applicabile pro' tempore alla fattispecie in esame e riprodotti nell'articolo 137 del codice della privacy) ma anche le particolari cautele imposte a tutela della dignita' della persona ritratta dall'articolo 8, comma 1, del codice deontologico dei giornalisti, che costituisce fonte normativa integrativa; l'indagine sul rispetto dei suddetti limiti nella pubblicazione della foto va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia, tenuto conto della particolare potenzialita' lesiva della dignita' della persona connessa alla enfatizzazione tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneita' di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 giugno 2014, n. 12834 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 13 giugno 2014, n. 25255. Condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, con la pena accessoria dell'interdizione temporanea di anni cinque, un docente di scuola media superiore, per i reati di concussione tentata e consumata posti in essere per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad imporre agli alunni delle classi terza, quarta e quinta di quella scuola l'acquisto di un libro di poesie al costo di euro dieci a copia, minacciandoli che, in caso di mancato acquisto, avrebbe proposto valutazioni insufficienti agli scrutini del primo trimestre. Ai fini della configurabilità del reato di tentata concussione, che si ha laddove il pubblico ufficiale abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere od indurre qualcuno a dare o promettere denaro od altra utilità, è richiesta l'oggettiva efficacia intimidatoria di tale condotta, restando indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 13 giugno 2014, n. 25255 Ritenuto di fatto 1. Con sentenza del 17 gennaio 2013 la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 4 novembre 2008, ha concesso le attenuanti generiche, rideterminando in anni due e mesi quattro...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 giugno 2014, n. 12436. Il giudizio di opposizione allo stato passivo e' regolato – ai sensi della L.F., articolo 99 (come novellato dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007) – dal principio dispositivo come qualunque ordinario giudizio di cognizione a natura contenziosa; in conseguenza, il materiale probatorio esaminabile e' quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice ex articoli 210 e 213 cod. proc. civ., ed e' solo quel materiale ad avere titolo a restare nel processo. Resta, dunque, escluso che il giudice dell'opposizione allo stato passivo, in caso di omessa produzione del creditore onerato a pena di decadenza L.F., ex articolo 99, comma 2, n. 4, sia tenuto, al fine di procedere all'esame del merito dell'opposizione, ad acquisire il fascicolo fallimentare per desumere eventualmente da esso elementi o argomenti di prova. La mancata indicazione nell'atto di opposizione dei mezzi istruttori necessari, a prescindere dalla eccezione della curatela fallimentare, a provare il fondamento della domanda dell'opponente comporta la decadenza da tali mezzi, non emendabile nemmeno con la concessione dei termini dell'articolo 183 cod. proc. civ., comma 6, non potendosi, in particolare, concedere il termine di cui all'articolo 183, comma 6, n. 2, previsto esclusivamente per consentire la replica e la richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l'onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 giugno 2014, n. 12436   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Presidente Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza del 5 giugno 2014, n. 23522. Allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Spetta, dunque, alla Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza del 5 giugno 2014, n. 23522 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente – Dott. MARINI Luigi – Consigliere – Dott. SAVINO Mariapia Gaeta – Consigliere – Dott. ORILIA Lorenzo...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 giugno 2014, n. 12364. Non può essere presunta l'«origine professionale» dell'epatite cronica soltanto perché contratta da un infermiera. Ella deve, infatti, fornire la prova rigorosa di tempi, modalità e dinamica dell'infortunio, trattandosi di una malattia ad «eziologia plurifattoriale».

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 3 giugno 2014, n. 12364 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel....