Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 giugno 2014, n. 23958. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria durante le partite di calcio; In relazione all'obbligo di doppia presentazione anche nel caso di partite giocate in trasferta, è stato rilevato che esso non puo' considerarsi inutilmente vessatorio, presentando invece razionale carattere di strumentante rispetto ai beni da tutelare. E', evidente si legge nella sentenza in commento che, nel disporlo, il legislatore ha avuto presente la necessita' di evitare facili elusioni al divieto di accesso, perche' e' dato di comune conoscenza che la trasferta in senso sportivo non sempre comporta spostamenti rilevanti o, addirittura, in citta' diverse, ben potendo realizzarsi l'ipotesi che una stessa citta' veda giocare in contemporanea due squadre calcistiche, delle quali una "in casa" e l'altra "in trasferta". A cio' va aggiunto che gli incontri in trasferta possono avvenire anche nel raggio di pochi chilometri, sicche' l'obbligo della duplice presentazione ha indubbiamente una sua logica, nel senso che il soggetto – dopo avere adempiuto l'obbligo di una sola firma – molto facilmente potrebbe raggiungere il luogo dove si svolge la competizione sportiva in trasferta ovvero dove transitano i tifosi, per dare sfogo a manifestazioni di aggressivita'

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 giugno 2014, n. 23958 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. RAMACCI Luca – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. GENTILI Andrea – Consigliere Dott. ANDRONIO A. M....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 giugno 2014, n. 27105. L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e l'estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identico, ma per l'elemento intenzionale: nell'estorsione, l'agente mira a conseguire un profitto ingiusto con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto; nell'esercizio arbitrario, invece, l'agente è animato dal fine di esercitare un suo preteso diritto nella ragionevole opinione, anche errata, della sua sussistenza, pur se contestata o contestabile; di conseguenza, l'intensità e/o la gravità della violenza o della minaccia non è un elemento del fatto idoneo ad influire sulla qualificazione giuridica del reato (esercizio arbitrario delle proprie ragioni – estorsione), atteso che, ove la minaccia o la violenza siano commesse con le armi, il reato diventa aggravato ex artt. 393/3 o 629-628/3 n. 1 cod. pen. e, se la violenza o la minaccia ledano altri beni giuridici, fanno scattare a carico dell'agente ulteriori reati in concorso (lesioni, omicidio, sequestro di persona ecc.). Pertanto, ove la violenza e/o la minaccia, anche se particolarmente intense o gravi, siano effettuate al solo fine di esercitare un preteso diritto, pur potendo l'agente ricorrere al giudice, non è mai configurabile il diverso delitto di estorsione che ha presupposti giuridici completamente diversi; tuttavia, ove la violenza e/o la minaccia, indipendentemente dalla intensità con la quale siano adoperate dall'agente, siano esercitate al fine di far valere un preteso diritto per il quale, però, non si può ricorrere al giudice, il suddetto comportamento va qualificato come estorsione ma non perché l'agente eserciti una violenza o minaccia particolarmente grave ma perché il suo preteso diritto non è tutelabile davanti all'autorità giudiziaria, sicché, venendo a mancare uno dei requisiti materiali del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il fatto diventa qualificabile come estorsione

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 giugno 2014, n. 27105 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 15/5/2013, la Corte di appello di Catania, confermava la sentenza del Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Paterno, in data 12/10/2012, che aveva condannato S.S. alla pena di anni dieci di reclusione ed Euro 2.000,00...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 23 giugno 2014, n. 27177.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza  23 giugno 2014, n. 27177 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 11/11/2013, il Tribunale del riesame di Bologna, in riforma dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna in data 14/10/2013, ha applicato a V.C. la misura cautelare di cui all’art. 282 bis...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 giugno 2014, n. 27081. In tema di titolarità del diritto di querela, e dunque di individuazione della persona offesa, cui tale diritto compete, deve intendersi quale soggetto passivo del reato colui che subisce la lesione dell'interesse penalmente protetto.

Suprema  Corte di Cassazione, sezione II sentenza  23 giugno 2014, n. 27081 Svolgimento del processo Con sentenza del 13.6.2012, il Tribunale di Arezzo dichiarò O.L. responsabile dei reati di cui agli artt. 497 bis, 477, 482, 648, 494, 640 c.p., e disposto l’aumento per la recidiva, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 23 giugno 2014, n. 27174. La "pronta comunicazione" del legittimo impedimento del difensore è condizione necessaria perché la richiesta di differimento dell'udienza possa essere accolta. Inequivoca è sul punto la volontà del legislatore, che all'art. 420 ter c.p.p. – e, prima, all'art. 486 c.p.p., comma 5 – ha espressamente previsto che il giudice rinvia l'udienza quando l'assenza del difensore è dovuta a legittimo impedimento "purché" prontamente comunicato. L'impedimento è "prontamente" comunicato quando tale comunicazione avvenga "non appena" conosciuta la contestualità degli impegni professionali. E' sufficiente che l'istanza sia proposta "in prossimità" della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni professionali. Ciò si verifica quando, ricevuta la notificazione della fissazione di udienza davanti al giudice rispetto al quale poi si intende far valere l'impedimento professionale, il difensore verifichi che per la medesima data ha precedenti impegni di udienza avanti diversa autorità giudiziaria e ritenga di dover dare ad essi prevalenza. La "prontezza" della comunicazione va pertanto determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 23 giugno 2014, n. 27174 Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 7/6/2013, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Matera, ha condannato S.V. e S.D. per il furto di 19 segnali stradali, sottratti al deposito provinciale in loc. (omissis) (artt....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 giugno 2014, n. 14084. Il vigilante che ha assunto l'obbligo di vegliare sull'immobile di un altro soggetto, ove, a fronte di segnalazione ricevuta, non provveda ad effettuare l'intervento al fine di verificare se effettivamente sia in corso effrazione e non avverte e chiede l'intervento delle forza di polizia, è tenuto a risarcire i danni patiti dalla parte che ha subito l'omessa vigilanza

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  20 giugno 2014, n. 14084 Svolgimento del processo 1. Con citazione del 2 aprile 1998 G.T. , nella veste di assicurata danneggiata da un furto con scasso della cassaforte interna alla villa isolata sita in (omissis) , furto avvenuto la notte del (omissis) , convenne dinanzi al...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 18 giugno 2014, n. 13885. Nella specie di lite tra Condominio e condomino non trova applicazione, nemmeno in via analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo e neppure l'art. 1101 c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c. Nell'ipotesi di controversia tra condomini, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 18 giugno 2014, n. 13885 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 7 giugno 1995 D.E.V. ed M.A. , quali proprietari di unità immobiliari site nel fabbricato di (omissis) (n. 3 appartamenti, n. 2 locali a piano terra ed un locale seminterrato adibito a video-pub-bar e...