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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 13 ottobre 2014, n. 21598. Il diritto all'assegno di divorzio può essere riconosciuto anche dopo la morte dell'ex coniuge se avvenuta nel corso del giudizio

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 13 ottobre 2014, n. 21598 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. CRISTIANO Magda –...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 ottobre 2014, n. 22456. Il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite, ha ad aggetto la casa coniugale, ossia l'immobile che in concreto era adibito a residenza familiare e si identifica con l'immobile in cui i coniugi – secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi – vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare; che le espressioni usate dall'art. 540, comma secondo non lasciano al riguardo spazi a dubbi interpretativi, riferendosi alla casa che dai coniugi era stata adibita a residenza familiare (dove il concetto di residenza, di cui all'art. 43, comma secondo, c.c., richiama la effettività della dimora abituale nella causa coniugale); che la ratio della suddetta disposizione è da rinvenire non tanto nella tutela dell'interesse economico del coniuge superstite di disporre di un alloggio, quanto dell'interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 22 ottobre 2014, n. 22456 Svolgimento del processo Con sentenza del 13 settembre 2004 il Tribunale di Roma respinse la domanda proposta da R.L. , diretta ad ottenere la condanna di suo padre R.E. al pagamento di una indennità per il mancato godimento, da parte dell’attrice, di un...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4992. E' infondato il ricorso esperito avverso il provvedimento concernente la mancata ammissione, di taluni sindaci e consiglieri, nelle liste per l'elezione del Presidente della Provincia, in quanto sospesi dalla rispettiva carica a seguito di sentenza penale di condanna con pronuncia di primo grado e con pendenza del giudizio di appello. A tal proposito si rileva che, a norma dell'art. 1, comma 69, della L. n. 56 del 2014 è previsto che "il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica" per cui tale norma configura l'elettorato di cui si tratta come elettorato di secondo grado. Poiché la sospensione di diritto prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 235 del 2012 è riferita espressamente alle "cariche" indicate dall'articolo, l'applicazione concreta di tale misura agisce proprio facendo venir meno, nel soggetto colpito, l'attualità di quella "carica" dalla quale la legge n. 56 del 2014 fa dipendere, invece, l'eleggibilità. Su un piano più sostanziale, la fruizione dell'elettorato per cui si controverte, in quanto espressione della carica dalla quale gli interessati sono stati sospesi, e come ogni altra concreta manifestazione della carica stessa, in difetto di una previsione normativa difforme deve reputarsi inibita dalla sospensione che ha investito la carica medesima

Consiglio di Stato sezione V sentenza 6 ottobre 2014, n. 4992 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7910 del 2014, proposto dai signori Ro.Sc. e Ar.Cu., rappresentati e difesi dagli avvocati D.Ti. e Fe.Te.,...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 8 ottobre 2014, n. 5013. Legittimo il rigetto dell'istanza di trasformazione del permesso di soggiorno in "carta di soggiorno CE di lungo periodo" motivato unicamente in relazione alla presenza di una precedente condanna, peraltro non definitiva, a carico del cittadino extracomunitario istante

Consiglio di Stato sezione III sentenza 8 ottobre 2014, n. 5013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9045 del 2013, proposto da: Be.To., rappresentato e difeso dagli avv. Co.Ma., D.Ce., con domicilio eletto presso...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 ottobre 2014, n. 44263. La rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se essa non viene espressamente revocata. (Fattispecie relativa a notificazione dell’estratto di sentenza contumaciale al difensore domiciliatario che aveva rinunciato al mandato, comunicando di non avere più alcun contatto con il cliente)

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  23 ottobre 2014, n. 44263 La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 6 novembre 2013, rigettava l’istanza con la quale C.X. aveva chiesto dichiararsi la nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza n....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 23 ottobre 2014, n. 44095. L'ordinanza del Ministro della Salute del 13\1\2007, n. 10, avente per oggetto la "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani", è previsto l'obbligo per i detentori di cani di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; inoltre di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone. Spetta pertanto al detentore dell'animale scegliere il mezzo più adeguato (museruola o guinzaglio) idoneo a garantire la sicurezza dei terzi presenti in luoghi pubblici. Nel caso che in esame il giudice di merito ha rinvenuto nella omessa vigilanza del cane il profilo di colpa dell'imputata la quale, in presenza di più persone nell'ambito di una mostra, avrebbe dovuto tenere una condotta di particolare attenzione ed idonea ad evitare l'evento poi verificatosi (lesioni colpose in danno del minore che pativa un morso da un cane condotto dall'imputata in una villa in cui era in corso una mostra canina).

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 23 ottobre 2014, n. 44095 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4\4\2013 il Tribunale di Lecce, sez. dist. di Maglie, confermava la condanna di R.D. per il reato di cui all’art. 590 c.p. per lesioni colpose in danno del minore G.N. che pativa un morso da un...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 ottobre 2014, n. 41686. L'attestazione della Camera di Commercio, relativa all'assenza del requisito di commercialità della società partecipata, non è sufficiente a negare l'applicabilità del regime della pex a favore della società controllante, ma occorre un accertamento sostanziale sul suo effettivo stato

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 ottobre 2014, n. 41686   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. GENTILI Andrea – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 22 ottobre 2014, n. 44022. In tema di falso, al libretto universitario istituito a norma del r.d. 4 giugno 1938 n. 1269 deve riconoscersi natura di atto pubblico fidefaciente limitatamente alle attestazioni ivi contenute relative alla frequenza dello studente alle lezioni, mentre gli va attribuita natura meramente certificativa con riguardo alle attestazioni concernenti l'avvenuto superamento degli esami, atteso il carattere derivativo di queste ultime dai verbali di esame, che costituiscono gli atti pubblici originali, destinati ad essere conservati, a fini di prova, negli uffici di segreteria dell'università. Il libretto, dunque, proprio perché si configura come un prospetto riassuntivo della carriera scolastica dello studente universitario, ha natura certificativa degli esami sostenuti e dei voti riportati, in quanto, riproducendo in sintesi il verbale dell'esame, che costituisce l'atto pubblico originario e preesistente, è un documento "derivato" o "secondario", che contiene dichiarazioni di scienza, ossia attesta fatti e dati, noti al pubblico ufficiale per la loro provenienza da altri documenti ufficiali

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 22 ottobre 2014, n. 44022 Fatto e diritto 1. Con sentenza pronunciata il 17.7.2012 la corte di appello di Salerno confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno, in data 17.5.2010, procedendo in sede di giudizio abbreviato, aveva dichiarato non...