Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 8 ottobre 2014, n. 5013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9045 del 2013, proposto da:

Be.To., rappresentato e difeso dagli avv. Co.Ma., D.Ce., con domicilio eletto presso D.Ce. in Roma, via (…);

contro

Ministero dell’Interno, Questura di Firenze, per legge rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE II n. 01485/2013, resa tra le parti, concernente il diniego della carta di soggiorno CE di lungo periodo.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l’avvocato D.Ce. e l’avvocato dello Stato Fr.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – L’appellante, già ricorrente in primo grado, Be.To., cittadino albanese, presente in Italia con regolare permesso di soggiorno da oltre dieci anni, aveva impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana il provvedimento del Questore di Firenze prot. n. 2191 del 2 novembre 2010, notificato in data 9 dicembre 2010, recante rifiuto del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo con riferimento all’istanza inoltrata il 24 maggio 2010 dal ricorrente; nonché ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi compresa la nota del 20 settembre 2010, a firma del dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze, motivato da un giudizio di pericolosità sociale fondato solo sull’esistenza di una condanna per un reato in materia di stupefacenti.

2. – Il TAR adito ha respinto il ricorso con la sentenza n. 1485/2013, osservando che nel caso in cui ricorrano i precedenti penali identificati dall’art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998, la determinazione del Questore di segno negativo nei confronti dello straniero si configura come atto dovuto. Solo nel caso in cui sia già stato concesso un permesso per soggiornanti di lungo periodo, in caso di mancato rinnovo, l’Amministrazione dovrà valutare anche altri elementi.

3. – L’appellante si oppone alla sentenza impugnata basandosi sulle disposizioni dell’art. 9, comma 4, che diversamente da quanto avviene per il rilascio dell’ordinario permesso d soggiorno, non prevedono l’automatismo delle condanne ostative, ma richiedono un giudizio di pericolosità sociale riferito a diverse circostanze, avendo valutato la durata del soggiorno e il radicamento sociale e lavorativo dello straniero. Pertanto la difesa osserva che la Questura di Firenze non avrebbe potuto esimersi dalla valutazione sulla pericolosità sociale dell’odierno appellante. La stessa Questura si è invece limitata – apoditticamente ed immotivatamente – a richiamare1’unico precedente penale ritenuto ostativo a carico dello straniero riferito ad una fattispecie in materia di stupefacenti ritenuta ex lege di “lieve entità” (art . 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990), il che dovrebbe fugare ogni dubbio sull’assenza di pericolosità sociale del cittadino extracomunitario. Erra inoltre la sentenza a ritenere che la norma richiamata dell’art. 9 debba applicarsi solo in caso di rinnovo, dal momento che la carta di soggiorno di lungo periodo è a tempo indeterminato e quindi non richiede rinnovo. Inoltre il giudice di primo grado non si è pronunciato sul secondo motivo di gravame che deduceva violazione degli art. 3 e 10 della legge n.241/1990, non avendo il provvedimento impugnato rispettato l’ ‘obbligo di dar canto nella motivazione delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni formulate dallo straniero.

4. – Questa Sezione del Consiglio di Stato ha respinto – con la ordinanza n. 186/2014 – la istanza cautelare proposta dall’appellante per la sospensione degli effetti della sentenza impugnata, osservando che la concessione della carta di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 richiede maggiori requisiti rispetto a quelli richiesti dal rilascio dell’ordinario permesso di soggiorno e che nel caso di specie non concorrono elementi che possono attenuare gli effetti ostativi della condanna ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 con particolare riferimento ai casi di avvenuto ricongiungimento familiare e a quelli ad esso assimilabili

5. – Il Ministero dell’Interno, già costituito in giudizio in data 13 gennaio 2014, a seguito della ordinanza, ha depositato memoria di difesa in data 16 maggio 2014, con la quale osserva che la pericolosità sociale è stata considerata desumibile dai comportamenti dello straniero che ha commesso un reato di grave allarme sociale al solo scopo di procurarsi facili guadagni pur lavorando regolarmente. Si fa presente inoltre che le osservazioni formulate dallo straniero, a seguito della comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, sono state attentamente valutate senza che facessero emergere elementi rilevanti ai fini di un diverso esito del procedimento.

6. – L’appellante, a seguito dell’ordinanza n. 186/2014, in data 4 marzo 2014, ha depositato nuovi documenti attestanti tra l’altro il suo matrimonio, con una connazionale regolarmente residente in Italia, avvenuto in data 2 gennaio 2014. Ha quindi avanzato richiesta di riesame della ordinanza cautelare soprarichiamata. Con successiva memoria di difesa del 14 maggio 2014 ha preso atto della avvenuta fissazione della discussione della causa per il merito, riproponendo le argomentazioni già contenute nell’atto di appello e segnalando che esse risultino avvalorate dalla documentazione di recente presentata con particolare riferimento alla situazione familiare dello straniero. A seguito della memoria depositata da ultimo dalla difesa erariale in data 16 maggio 2014, ha depositato infine, in data 23 maggio 2014, memoria di replica, con la quale contesta gli argomenti dell’Amministrazione, ribadendo la mancanza di adeguata motivazione del provvedimento in relazione all’art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 286/1998, nonché la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni di rigetto delle osservazioni formulate dallo straniero ex art. 10 bis della legge n. 241/1990.

7. – La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 19 giugno 2014.

8. – L’appello è infondato.

8.1. – Il Collegio, svolto in sede di merito il necessario approfondimento delle questioni anche sulla base dei nuovi elementi proposti dalle parti, nonché tenendo conto della recentissima ordinanza della Corte costituzionale n. 58 del 17.3.2014, (che ha ribadito al riguardo la esigenza che “l’eventuale diniego di rilascio del “permesso per soggiornanti di lungo periodo” sia sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell’intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, escludendo l’operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate”), ritiene di dover confermare l’orientamento già manifestato con la ordinanza n. 186/2014 per le ragioni che seguono.

8.2. – Occorre in primo luogo far riferimento al testuale disposto dell’art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 286/1998 il quale prevede che: “Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonchè, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresi della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.”

8.3. – La norma prescrive quindi l’obbligo di tener conto ai fini della valutazione di pericolosità sociale anche di condanne quale quella riportata dall’appellante. E’ vero che la norma dice “anche” e richiede un giudizio di pericolosità sociale, ma deve riconoscersi che, in mancanza di altri elementi, discende dalla norma così come è formulata la conseguenza che le condanne assumano un peso determinante ai fini del giudizio di pericolosità sociale. In aggiunta, deve osservarsi che sul piano sistematico, è perlomeno dubbio che – in mancanza dei presupposti sostanziali di validità del permesso di soggiorno per la quale mancanza il permesso stesso dovrebbe essere revocato – possa avanzarsi validamente una istanza per ottenere la carta di soggiorno di lungo periodo, che richiede requisiti superiori e non inferiori all’ordinario permesso di soggiorno per lavoro, sottoposta a scadenza periodica.

8.4. – Nel caso in esame il provvedimento impugnato è motivato da un giudizio di pericolosità sociale che fa riferimento ad una condanna dello straniero intervenuta in data 10 giugno 2010, pochi giorni dopo la presentazione in data 24 maggio dell’istanza volta a trasformare in permesso di soggiorno in costanza di validità in carta di soggiorno CE di lungo periodo, per un reato concernente commercio di stupefacenti, commesso il 18 febbraio dello stesso anno. Il provvedimento in particolare valuta il tipo di reato commesso come indice presuntivo di pericolosità sociale, incompatibile con la convivenza civile, in grado di evidenziare scarso inserimento sociale e di mettere a rischio l’incolumità delle persone e la tranquillità pubblica.

8.5. – Deve rilevarsi che il reato commesso, oltre a presentare un’oggettiva gravità implicando comportamenti in grado di generare significativo allarme sociale, è stato commesso nello stesso anno e solo pochi mesi prima della presentazione della istanza per la trasformazione del permesso di soggiorno ordinario in carta CE di lungo periodo. La brevità del tempo trascorso è rilevante in quanto non offre margini per altre valutazioni (ad esempio sulla base del comportamento successivo alla condanna o comunque al compimento del reato).

8.6. – La assenza di altre rilevanti circostanze – che avrebbero dovuto essere valutate insieme alla condanna – in grado di attenuare gli effetti ostativi della stessa ai fini del diniego della carta di soggiorno, è confermata dal fatto che tali circostanze non emergono neppure nel corso del giudizio, mentre, con la nota datata 24 maggio 2011 trasmessa alla difesa erariale in primo grado, la Questura di Firenze è in grado di far notare – a supporto della motivazione del provvedimento che dà rilievo allo scopo di conseguire facili guadagni – che dalla sentenza penale che riguarda l’appellante si evince anche la confisca di significative somme di denaro considerate dal giudice penale derivanti dal traffico di droga e dunque in grado di dimostrare il carattere non occasionale del reato.

8.7. – Il fatto che altre rilevanti circostanze non siano emerse neppure nel corso del giudizio consente anche di escludere la violazione degli articoli 3 e 10 della legge n. 241/1990, dovendosi considerare la eccessiva sinteticità della motivazione in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni trasmesse dallo straniero, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, un difetto meramente formale che non incide sulla legittimità del provvedimento. Ai fini della sua legittimità, è invece rilevante che la Questura abbia puntualmente applicato la procedura di cui al citato art. 10 bis.

8.7. – Non possono essere prese in considerazione in questa sede né il matrimonio dello straniero con persona regolarmente residente in Italia intervenuto solo in data 2 gennaio 2014, né le altre circostanze oggetto della documentazione da ultimo depositata, che potranno essere eventualmente valutate dall’autorità competente ove ad essa sottoposte ai fini di un eventuale riesame, che certamente questa sentenza non impedisce.

9. – In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto e la sentenza del TAR confermata con più ampia motivazione dovuta alla attenta considerazione dei motivi di appello

10. – In relazione alla natura della controversia, le spese per la presente fase del giudizio devono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza –

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

respinge l’appello.

Spese compensate per il presente grado del giudizio .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani – Presidente

Salvatore Cacace – Consigliere

Bruno Rosario Polito – Consigliere

Vittorio Stelo – Consigliere

Alessandro Palanza – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria l’8 ottobre 2014.

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