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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 ottobre 2014, n. 21396. Il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute deve adottare un criterio in grado di garantire due principi: (a) da un lato, assicurare la parita' di trattamento a parita' di danno, attraverso l'adozione di un criterio standard uniforme; (b) dall'altro, garantire adeguata considerazione alle specificita' del caso concreto, attraverso la variazione in piu' od in meno del parametro standard. Nel motivare le ragioni della propria decisione, pertanto, il giudice di merito deve: (a) indicare quale sia il parametro standard adottato; come sia stato individuato e quali ne siano i criteri ispiratori e le modalita' di calcolo; (b) indicare se nel caso di specie, per quanto dedotto e provato dalle parti, sussista la necessita' di variare in piu' od in meno il criterio standard. La motivazione con la quale il giudice di merito giustifica la liquidazione del danno alla salute deve dunque essere tale da rendere comprensibile l'iter logico, giuridico e matematico seguito dal giudice. Ove poi il giudice di merito ritenga di liquidare il danno alla salute col criterio c.d. "a punto variabile", nella motivazione non puo' esimersi dall'indicare: (a) il valore monetario di base del punto; (b) il coefficiente di abbattimento in funzione dell'eta' della vittima; (c) le ragioni per le quali ha ritenuto di variare o non variare il risarcimento standard.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 ottobre 2014, n. 21396 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco –...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 27 ottobre 2014, n. 5320. In merito al provvedimento di diniego di esenzione del contributo concessorio per l'acquisto di un edificio di culto, è infondato il motivo di doglianza in forza del quale si ritenga sussistente il titolo all'esenzione dai contributi concessori, in sede di rilascio del condono edilizio per l'avvenuta realizzazione sine titulo dell'edificio di culto di proprietà della Congregazione ricorrente, ciò sul presupposto che l'edificio debba qualificarsi come "opera di urbanizzazione eseguita dal privato nell'interesse generale". Nel caso di specie non è infatti applicabile l'art. 9 lett. f) della legge n. 10 del 1977, poiché l'opera non è stata realizzata da un ente "istituzionalmente competente" cui fanno capo per legge interessi generali. Inoltre l'edificio non è stato realizzato sulla base di un titolo emanato in attuazione di uno strumento urbanistico, quale opera di urbanizzazione: esso ha riguardato un abuso edilizio, pur destinato poi ad edificio religioso per volontà privata senza alcuna previsione specifica del piano urbanistico. Le esenzioni dai contributi concessori spettano nei casi previsti dalla legge, quando è rilasciato un atto abilitativo, comunque denominato, in attuazione di una previsione urbanistica. Nella specie si è in presenza di un immobile abusivo relativamente al quale non spetta alcuna esenzione che, invece, potrebbe spettare solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Consiglio di Stato sezione V sentenza 27 ottobre 2014, n. 5320 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA Sull’appello n. 9851 del 2003, proposto dalla CONGREGAZIONE (…) e dalla Associazione (…), rappresentate e difese dall’avv. At.Sp., con domicilio eletto presso il...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 ottobre 2014, n. 41992. L'esercizio di un bar non costituisce un mestiere di per sé rumoroso, sicché i rumori molesti provocati in occasione di spettacoli di cabaret o, comunque, durante l'ordinaria attività del bar integrano la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui al 1° comma dell'art. 659 c.p. (e non ai sensi del secondo comma dello stesso articolo).

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 9 ottobre 2014, n. 41992 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. FRANCO Amedeo – rel. Consigliere Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. ANDRONIO...

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Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 9 ottobre 2014, n. 42030. In tema di competenza vige il principio di non impugnabilita' di tutti i provvedimenti negativi di competenza, abbiano essi la forma di sentenza o quella di ordinanza: tale conclusione deve fare leva sull'articolo 28 c.p.p., ossia sulla norma che – come, del resto, anche l'articolo 51 del codice di rito abrogato – riserva a tali provvedimenti, anche in sede di esecuzione, esclusivamente la elevazione del conflitto di competenza

Suprema Corte di Cassazione S.U.P. sentenza 9 ottobre 2014, n. 42030 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Presidente Dott. CHIEFFI Severo – Consigliere Dott. SQUASSONI Claudia – Consigliere Dott. ROMIS Vincenzo – Consigliere Dott. CONTI Giovanni –...