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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 17 novembre 2014, n. 24461. In tema di processo tributario, la mancata sottoscrizione del ricorso sulla copia consegnata o spedita per posta all'Ufficio finanziario non costituisce causa di inammissibilità dell'atto in presenza della sottoscrizione sull'originale depositato nella segreteria del giudice tributario adito

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 17 novembre 2014, n. 24461 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 novembre 2014, n. 24367. Nell'ambito di un pignoramento presso terzi, il giudice dell'esecuzione può eliminare o ridurre voci della nota spese presentata dall'avvocato anche in assenza di contestazioni da parte del debitore

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 17 novembre 2014, n. 24367 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco –...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 25 novembre 2014, n. 5837. L'art.338 R.D. 27 luglio 1934, n.1265. vieta l'edificazione, nella fascia di duecento metri dal muro di cinta dei cimiteri, di manufatti che possono essere qualificati come costruzioni edilizie. Sennonchè, un impianto di telefonia mobile non può in alcun modo essere classificato come un manufatto edilizio (trattandosi nella specie di un'antenna staffata sul muro del cimitero e non di una costruzione edificata sul terreno ricadente nella fascia di rispetto)

Consiglio di Stato sezione III sentenza 25 novembre 2014, n. 5837 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4386 del 2014, proposto da: Wi. S.p.A., rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Sa., con domicilio eletto presso Gi.Sa....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 novembre 2014, n. 46412. Prelevare furtivamente merce dallo scaffale di un centro commerciale depositarla prima dell'uscita, scappare e difendersi con un coltello per cercare di rimanere impuniti integra il reato di tentativo di rapina impropria e non quello di rapina aggravata dall'uso dell'arma

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 novembre 2014, n. 46412 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GENTILE Mario – Presidente Dott. LOMBARDO Luigi – rel. Consigliere Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere Dott. RECCHIONE...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 novembre 2014, n. 48433. Condannato per il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, relativamente alla detenzione, in concorso con altri, di 38 bustine contenenti marijuana, per un peso lordo di circa 42 grammi (120,7 dosi singole medie). A seguito dell'intervento sopravvenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014, la sanzione inflitta all'imputato, nel caso si specie, risulta incompatibile con i criteri legali di determinazione, in quanto fissata in misura eccedente rispetto ai valori edittali che devono ormai considerarsi vigenti (in particolare, quanto al massimo, rispetto al limite di sei anni per la reclusione). Infatti, con decisione integralmente confermata dalla Corte d'appello, il Giudice di primo grado aveva indicato il valore di partenza della sanzione detentiva in sette anni, aumentato fino ad otto anni per la ritenuta recidiva, e diminuito fino a cinque anni e quattro mesi per l'applicazione dell'art. 442 cod. proc. pen. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, affinché la competente Corte territoriale provveda ad una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, da operarsi con riferimento ai valori edittali vigenti riguardo alla illecita detenzione di sostanza stupefacente del genere marijuana.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 21 novembre 2014, n. 48433 Ritenuto in fatto 1. È impugnata la sentenza del 13/01/2014 con la quale la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari dei locale Tribunale, in data 04/11/2013, di condanna nei confronti di F.R. per il delitto...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 24 novembre 2014, n. 48744. Non sussistono gli estremi della fattispecie costitutiva del reato di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, qualora quest'ultima abbia direttamente prelevato la bevanda dal frigobar (servendosi da sé: cosiddetto selfservice), in quanto, in tal caso, la richiesta della merce avviene attraverso un comportamento concludente ed il cliente può consumarla prima ancora di pagarla, con la conseguenza che né il titolare né il gestore del negozio prestano alcun consenso in ordine al prelievo ed al consumo della bevanda e, pertanto, essi non rivestono una posizione di garanzia nei confronti dei clienti. E ovvio, che, ricorrendo la eadem ratio, il principio va applicato anche alla ipotesi contravvenzionale ex art. 689 cp, atteso che non sono indifferenti né la condotta di colui che fruisce della bevanda, né le modalità con le quali è venuto in possesso della stessa, modalità che certamente possono dipendere da "situazioni ambientali", essendo evidente, ad esempio, che ben diversa è l'ipotesi in cui la bevanda venga consegnata dal gestore del locale (o da un suo dipendente), da quella in cui sia lo stesso consumatore ad appropriarsene, prelevandola, come nel caso di cui alla ricordata sentenza, da un frigobar, ovvero dagli scaffali di un supermercato

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 24 novembre 2014, n. 48744 Ritenuto in fatto 1. Il GdP di Termoli con la sentenza di cui in epigrafe ha dichiarato ndp a carico di P.A. in relazione al reato di cui all’articolo 590 cp per essere esso estinto per remissione di querela; ha assolto la predetta...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 novembre 2014, n. 48298. Le condizioni e i presupposti per l'applicazione di una misura cautelare restrittiva della libertà personale siano apprezzati e motivati dal giudice sulla base della situazione concreta, alla stregua dei ricordati principi di adeguatezza, proporzionalità e minor sacrificio, così da realizzare una piena individualizzazione della coercizione cautelare. Ed è del tutto evidente che i postulati della flessibilità e della individualizzazione che caratterizzano l'intera dinamica delle misure restrittive della libertà, non possono che assumere connotazioni "bidirezionali", nel senso di precludere tendenzialmente qualsiasi automatismo. L'ordinanza impugnata, nel caso di specie, non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Infatti, richiamando le esigenze cautelari in precedenza descritte, le ha apoditticamente definite di eccezionale rilevanza sulla base degli stessi elementi (la falsa versione dei fatti concordata da riferire agli inquirenti, la predisposizione del piano di fuga in Albania, il precedente tentativo di aborto realizzato in occasione della prima gravidanza) utilizzati per ritenerle configurabili i parametri descritti dall'art. 274, lett. a), b), e), c.p.p.. Muovendo da tale impropria sovrapposizione il Tribunale, con automatismo argomentativo, ha ritenuto unica misura adeguata la custodia cautelare in carcere senza preventivamente porre in correlazione logica fra loro le regole generali poste dal codice a presidio della coercizione cautelare e le peculiarità del caso concreto.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  20 novembre 2014, n. 48298 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4 giugno 2014 il Tribunale di Milano, costituito ex art. 309 c.p.p., respingeva l’istanza di riesame avanzata da N.K. e, per l’effetto, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei suoi confronti il 9 maggio...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 novembre 2014, n. 23364. L'obbligazione di risarcimento del danno, ancorche' derivante da inadempimento contrattuale, configura un debito di valore – in quanto diretta a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato – che resta sottratta al principio nominalistico e deve, pertanto, essere quantificata, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 novembre 2014, n. 23364 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere Dott. ABETE Luigi – Consigliere Dott. SCALISI...