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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 gennaio 2015, n. 485. Il reato di cui all'articolo 612 bis c.p. prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali e' idoneo a integrarlo, essendo quindi configurabile quando il comportamento minaccioso o molesto, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero ancora abbia costretto la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita; bastando, comunque, a integrare la reiterazione quale elemento costitutivo del reato anche due sole condotte di minaccia o di molestia. Ai fini della configurabilita' del delitto di atti persecutori, pertanto, e' sufficiente anche il verificarsi di uno solo degli eventi previsti nell'articolo 612 bis c.p., per cui, anche in presenza di un certificato medico volto a comprovarne la sussistenza, come nel caso in esame, non si ritiene necessario che tali eventi sfocino in una patologia conclamata, che puo' assumere rilevanza solo nell'ipotesi di concorso formale con il delitto di lesioni ex articolo 582 c.p.

  Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 8 gennaio 2015, n. 485 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. OLDI Paolo – Presidente Dott. BRUNO Paolo A. – Consigliere Dott. ZAZA Carlo – Consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 gennaio 2015, n. 485. Può essere revocato per «giusta causa» e tacitamente il mandato conferito per la stipula di un contratto di sponsorizzazione se la società che ha ricevuto l'incarico rimane inattiva

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 14 gennaio 2015, n. 485 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere Dott. NAZZICONE...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 gennaio 2015, n. 274. Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato l'obbligo risarcitorio sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nella immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 gennaio 2015, n. 274 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 gennaio 2015, n. 295. A seguito della Legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha modificato l'articolo 275, comma 1, lettera c), la pericolosita' sociale, che giustifica l'adozione di una misura cautelare, va desunta sia dalle specifiche modalita' e circostanze del fatto sia dalla personalita' dell'indagato, oggettivamente valutata, alla stregua dei precedenti penali e della condotta rilevata. La duplicita' delle fonti indicate dalla legge per la definizione della pericolosita' dell'indagato mostra che con l'espressione "modalita' e circostanze del fatto" il legislatore ha inteso riferirsi al fatto-reato e che con l'espressione "comportamenti e atti concreti" ha inteso riferirsi a condotta diversa dal fatto reato, cioe' alla condotta anteatta e a quella successiva. La pericolosita' rilevante nella soggetta materia va desunta, dunque, sia dal fatto reato, sia dal comportamento e dai precedenti penali che definiscono la persona. Correttamente, nel caso di specie, il Tribunale ha escluso ogni automatismo nella valutazione della custodia sofferta. Infatti, e' illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalita' della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l'applicazione.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 gennaio 2015, n. 295 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Ciro – Presidente Dott. DAVIGO P. – rel. Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere Dott. RECCHIONE...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 gennaio 2015, n. 295. La responsabilita' per i danni cagionati da cosa in custodia ha carattere oggettivo. Perche' tale responsabilita' possa configurarsi in concreto, e' sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa stessa e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, ne' implica uno specifico obbligo di custodire, analogo a quello previsto per il depositario; funzione della norma e', in tal senso, quella di imputare la responsabilita' a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa. Si deve, pertanto, considerare custode chi di fatto controlla le modalita' d'uso e di conservazione della cosa. Ne consegue che tale tipo di responsabilita' e' esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non gia' ad un comportamento del responsabile, bensi' al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne e' fonte immediata, ma ad un elemento esterno. In tema di responsabilita' da cosa in custodia, la presunzione stabilita dall'articolo 2051 c.c., presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso. Il comportamento del custode e' estraneo alla struttura della menzionata norma codicistica, laddove il fondamento della sua responsabilita' va ricercato nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 gennaio 2015, n. 295 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott....