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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 21 gennaio 2015, n. 930. Il principio secondo il quale in tema di liquidazione delle spese giudiziali e nel caso di soccombenza reciproca, non prevedendo nessuna norma un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza che si basi sul numero di domande accolte o respinte, per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 21 gennaio 2015, n. 930   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Presidente Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere...

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1925. Ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69
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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1925. Ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 3 febbraio 2015, n. 1925 Ritenuto in fatto E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1.- Con la decisione ora impugnata la Corte d’Appello di Bari ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta da G.L.T., così confermando il rigetto dell’opposizione già pronunciato con la sentenza del Tribunale di Foggia...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 gennaio 2015, n. 498. In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, mentre il giudice che applica la cautela reale non ha alcun onere di indicare i beni da assoggettare al vincolo, ma solo il valore fino alla concorrenza del quale il sequestro deve essere operato, ben diverso è il compito di quello del riesame ovvero di quello investito di una richiesta di revoca (o dell'appello sul suo mancato accoglimento) quando il profilo dell'effettiva equivalenza tra il valore dei beni sequestrati e quello del profitto gli venga sottoposto, atteso che allo stesso è rimesso lo specifico dovere di verificare il rispetto del principio di proporzionalità nell'esecuzione della misura, giacché è proprio nel momento della sua esecuzione che nel particolare caso del sequestro finalizzato alla confisca di valore ne viene definito in concreto il contenuto. (Nella specie, la Corte ha così annullato il provvedimento del giudice del riesame che si era limitato a rigettare la doglianza della difesa sulla ritenuta sproporzione in eccesso dei beni sequestrati senza procedere a una effettiva valutazione del valore complessivo di questi)

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 8 gennaio 2015, n. 498 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARASCA Gennaro – Presidente Dott. BEVERE Antonio – Consigliere Dott. BRUNO Paolo A. – Consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere Dott. PISTORELLI Luca...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 gennaio 2015, n. 469. Nell'ipotesi di patto di prova, legittimamente stipulato con uno dei soggetti protetti assunti in base alla legge 2 aprile 1968 n. 482, il recesso dell'imprenditore durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale per quanto riguarda l'onere dell'adozione della forma scritta e non richiede pertanto una formale comunicazione delle ragioni del recesso

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 14 gennaio 2015, n. 469   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 2 febbraio 2015, n. 1823. Non è ravvisabile un eccesso di potere giurisdizionale – non venendo in questione i limiti esterni della giurisdizione ma solo il modo in cui questa è stata in concreto esercitata – nel fatto che il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza originariamente instaurato per denunciare la mancata esecuzione di una sentenza di annullamento della deliberazione di conferimento di un incarico giudiziario direttivo da parte del Consiglio superiore della Magistratura, abbia accolto un ricorso per motivi aggiunti proposto dall'interessato per far accertare che una nuova deliberazione, successivamente adottata dallo stesso Consiglio superiore della Magistratura, è elusiva dell'anzidetto giudicato. Neppure sono ravvisabili eccessi di potere giurisdizionale – vertendosi sempre solo sul modo in cui la giurisdizione è stata in concreto esercitata – nel fatto che, nel suindicato giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo non abbia individuato elementi significativi di novità nella rinnovata deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura, riscontrando perciò in essa gli estremi dell'elusione del giudicato di annullamento della deliberazione precedente, e che abbia esercitato i conseguenti poteri sostitutivi, mediante designazione di un commissario ad acta (in fattispecie anteriore all'entrata in vigore delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 4, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, all'art. 17, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195), nonostante uno dei candidati concorrenti all'incarico direttivo fosse prossimo al pensionamento.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE SENTENZA 2 febbraio 2015, n. 1823 Ritenuto in fatto Il 16 novembre 2010 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza poi confermata in grado d’appello dal Consiglio di Stato, annullò la deliberazione con cui il Consiglio superiore della Magistratura (in prosieguo indicato come Csm) in data 11...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2015, n. 817. Agisce con colpa grave e quindi è tenuto al risarcimento il soggetto che – sapendo le possibili conseguenze economiche di una pronuncia penale – muti la propria posizione di proprietario di un terreno per il quale sia stato condannato, cedendo (con contratto ritenuto dalla parte stessa simulato) numerose quote alla moglie. Il tutto con evidente danno per l’amministrazione risultata vincente in sede civile e penale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 gennaio 2015, n. 817 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere Dott. PELLECCHIA...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 gennaio 2015, n. 665. Il patto di prova è valido in quanto specifico anche se è determinato solo attraverso il rinvio alla categoria prevista nel contratto collettivo

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 16 gennaio 2015, n. 665 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2015, n. 818. Chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo sulla base di titoli cambiari, nel successivo giudizio di opposizione è inibito al ricorrente invocare, a fondamento della propria pretesa, l'esistenza d'un rapporto causale diverso ed ulteriore rispetto a quello descritto nel ricorso monitorio

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 gennaio 2015, n. 818 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere Dott. PELLECCHIA...