Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 10 febbraio 2015, n. 6101 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18.3.2014 – a seguito di richiesta di decreto penale formulata dal P.M. – il G.I.P. del Tribunale di Cagliari, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ha assolto perché il fatto non costituisce reato Z. P.B....
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 9 febbraio 2015, n. 652. L'art. 395, n. 4, c.p.c. ammette il ricorso per revocazione, per errore di fatto, qualificando tale ipotesi nel caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontra stabilmente esclusa o la cui inesistenza la cui è positivamente stabilita. Non rientra in tale definizione, il concetto di "principio di prova", che non rappresenta, di per sé, alcun fatto suscettibile di dimostrare e/o produrre effetti giuridici, bensì soltanto un elemento sottoposto al giudice a supporto della domanda e che la parte ritiene possa dare un contributo ad assolvere l'onere della prova che incombe su di essa. Il "fatto" che la norma definisce come oggetto dell'errore revocatorio deve invece sostanziarsi in un accadimento la cui esistenza o inesistenza è già emersa nel processo che l'errore impedisce al giudicante di percepire
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 9 febbraio 2015, n. 652 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9568 del 2013, proposto da: An.Im. e Ma.R.Im., rappresentate e difese dall’avv. Do.Ve., con domicilio eletto presso...
Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 28 gennaio 2015, n. 1. La prova di ammissione ad un corso universitario può essere richiesta per il solo accesso al primo anno di studi e non anche nel caso di domande di trasferimento da università di altri Stati membri per gli anni successivi, in conformità al principio di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e nel rispetto degli obiettivi perseguiti dalle norme nazionali in materia
Consiglio di Stato adunanza plenaria sentenza 28 gennaio 2015, n. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE ADUNANZA PLENARIA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 24 di A.P. del 2014, proposto da: Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 febbraio 2015, n. 2043. Per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabili ernte ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 febbraio 2015, n. 2043 Fatto e diritto La causa è stata rimessa alla camera di consiglio sulla scorta della seguente relazione: 5132/2014 H./Comune Bolzano lì consigliere delegato osserva: La corte di appello di Trento, sezione di Bolzano ha respinto la domanda di usucapione dei sigg. H.h e...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 febbraio 2015, n. 2164. L'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 febbraio 2015, n. 2164 In un procedimento di divorzio tra G.M. e B.P.R.M., la Corte d’Appello di Palermo con sentenza in data 30/03/2011, confermava la sentenza del Tribunale di Sciacca, emessa il 31/3/2010, che aveva posto a carico del marito assegno mensile di euro 300,00 per...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 gennaio 2015, n. 1725. Fra le categorie di rischio creditizio censite e rispetto alle quali sussiste l’obbligo di segnalazione alla Centrale Rischi, rientra quella di “sofferenza” cui va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza – anche non accertato giudizialmente o in situazioni sostanzialmente equiparabili -, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalle aziende (cfr. art. 5, comma I, sez. II delle Istruzioni). L’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’Istituto segnalante della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito (art. 5 cit., comma II). Resta estraneo alla nozione di “sofferenza” l’inadempimento correlato ad una situazione di illiquidità contingente e non strutturale, non accompagnato, cioè, da un oggettivo stato di difficoltà a far fronte alle proprie obbligazioni
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 gennaio 2015, n. 1725 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2015, n. 838. Fatta salva la possibilità di pubblicare il contenuto di atti non coperti dal segreto, non può derogarsi al divieto di pubblicazione di tali atti (mediante riproduzione integrale o parziale o estrapolazione di frasi), nei casi previsti dall'art. 114 c.p.p., in dipendenza del dato quantitativo della limitatezza della riproduzione, trattandosi di deroga non prevista dalla norma e non compatibile con le esigenze sottese alla disciplina relativa alla pubblicazione di atti di un procedimento penale. Va escluso che una qualunque deroga possa essere giustificata dall'esercizio del diritto di cronaca e dalla necessità di assicurare la massima informazione giacché tali esigenze sono state considerate e soddisfatte dalla previsione della libera pubblicazione del contenuto degli atti non più coperti dal segreto
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 gennaio 2015, n. 838 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 febbraio 2015, n. 2075. L'eventuale inserimento per errore nella nota di iscrizione di un elemento non essenziale, quale il termine di efficacia dell'ipoteca, non previsto dal titolo o ad esso non conforme non è idoneo a connotare il diritto ipotecario anche quanto a quell'elemento in quanto la garanzia ipotecaria non può avere caratteristiche difformi rispetto a quanto previsto nel titolo stesso o in esso non previste. Qualora l'errore nella nota di iscrizione sia caduto su un elemento non essenziale, diverso dalle indicazioni previste dall'art. 2839 c.c. a pena di nullità, e quindi non idoneo ad incidere sulla identificazione del contenuto della garanzia e la cui presenza non è fonte di invalidità della garanzia stessa, lo stesso è ovviabile con lo strumento della rettifica, che rimuove l'inserimento nella nota ipotecaria della previsione del termine inferiore a quello di legge inserita per errore rendendo chiaro anche ai terzi che l'iscrizione ipotecaria è soggetta al termine di efficacia ordinario ventennale previsto dall'art. 2847 c.c.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 5 febbraio 2015, n. 2075 Svolgimento del processo La Cassa di Risparmio di Rieti iniziava una esecuzione immobiliare nei confronti di Pa.Fr. e M.C. in cui interveniva anche la creditrice ipotecaria P.M.S. . Il credito della banca procedente veniva ceduto ad Intesa Gestione Crediti, che interveniva nella procedura...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 gennaio 2015, n. 171. Il termine di decadenza stabilito a carico dell'ufficio tributario ed in favore del contribuente per l'esercizio del potere impositivo ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilita' delle parti, in quanto tale decadenza non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del Fisco; cosicche' e' riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o meno della relativa eccezione, da ritenersi, pertanto, eccezione in senso proprio, non rilevabile d'ufficio ne' proponibile per la prima volta in grado d'appello
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 gennaio 2015, n. 171 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott. COSENTINO Antonello – rel....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1894. La notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario – la tempestività della notificazione esige che la consegna della copia dell'atto per la notifica venga effettuata nel termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, in tale eventualità, la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario non rileva al fine di escludere la tempestività dell'adempimento, ma soltanto, ove necessario, al fine di richiederne la rinnovazione, provvedendovi con sollecita diligenza, da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza. II principio ha portata generale e trova applicazione anche con riferimento alla notificazione da farsi entro il termine assegnato dal giudice d'appello per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1894 Premesso in fatto E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 1.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto ha dichiarato inammissibile l’appello interposto da C.D.G. avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1695/08 per...