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Corte di Cassazione, sezione VI, 10 febbraio 2015, n. 6101. In tema di delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la frase "non rompermi i coglioni" e "non rompere le scatole a mia moglie" ha un evidente contenuto oltraggioso e lesivo dei prestigio dei pubblico ufficiale, cui è rivolta, anche se si tratta di espressione usata frequentemente, tanto più se rivolta da un detenuto ad una persona addetta alla sua sorveglianza, verso la quale egli ha il dovere di serbare un comportamento riguardoso; ancora, un'espressione intrinsecamente offensiva – quale, nella specie, "si tolga dalle scatole"-, anche se viene usata nel linguaggio comune, non perde il carattere di antigiuridicità quando è pronunciata in circostanze tali che, esulando dai limiti della critica o della protesta garbata, trasmodi in aperto vilipendio della persona destinataria e della pubblica amministrazione da essa rappresentata. Infine, per la sussistenza del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale non si richiede il dolo specifico essendo sufficiente la consapevolezza, nel soggetto attivo, dei significato oltraggioso delle parole usate. Tale consapevolezza è in re ipsa quando l'espressione, pur se entrata in uso corrente, non ha perso il suo significato di disprezzo dell'operato altrui (nella specie l'imputato aveva esclamato "a quest'ora mi avete rotto i coglioni, io debbo andare a casa").

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 10 febbraio 2015, n. 6101 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18.3.2014 – a seguito di richiesta di decreto penale formulata dal P.M. – il G.I.P. del Tribunale di Cagliari, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ha assolto perché il fatto non costituisce reato Z. P.B....

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Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 28 gennaio 2015, n. 1. La prova di ammissione ad un corso universitario può essere richiesta per il solo accesso al primo anno di studi e non anche nel caso di domande di trasferimento da università di altri Stati membri per gli anni successivi, in conformità al principio di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e nel rispetto degli obiettivi perseguiti dalle norme nazionali in materia

Consiglio di Stato adunanza plenaria sentenza 28 gennaio 2015, n. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE ADUNANZA PLENARIA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 24 di A.P. del 2014, proposto da: Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 febbraio 2015, n. 2164. L'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 febbraio 2015, n. 2164   In un procedimento di divorzio tra G.M. e B.P.R.M., la Corte d’Appello di Palermo con sentenza in data 30/03/2011, confermava la sentenza del Tribunale di Sciacca, emessa il 31/3/2010, che aveva posto a carico del marito assegno mensile di euro 300,00 per...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 gennaio 2015, n. 1725. Fra le categorie di rischio creditizio censite e rispetto alle quali sussiste l’obbligo di segnalazione alla Centrale Rischi, rientra quella di “sofferenza” cui va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza – anche non accertato giudizialmente o in situazioni sostanzialmente equiparabili -, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalle aziende (cfr. art. 5, comma I, sez. II delle Istruzioni). L’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’Istituto segnalante della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito (art. 5 cit., comma II). Resta estraneo alla nozione di “sofferenza” l’inadempimento correlato ad una situazione di illiquidità contingente e non strutturale, non accompagnato, cioè, da un oggettivo stato di difficoltà a far fronte alle proprie obbligazioni

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 gennaio 2015, n. 1725 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Presidente Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 febbraio 2015, n. 2075. L'eventuale inserimento per errore nella nota di iscrizione di un elemento non essenziale, quale il termine di efficacia dell'ipoteca, non previsto dal titolo o ad esso non conforme non è idoneo a connotare il diritto ipotecario anche quanto a quell'elemento in quanto la garanzia ipotecaria non può avere caratteristiche difformi rispetto a quanto previsto nel titolo stesso o in esso non previste. Qualora l'errore nella nota di iscrizione sia caduto su un elemento non essenziale, diverso dalle indicazioni previste dall'art. 2839 c.c. a pena di nullità, e quindi non idoneo ad incidere sulla identificazione del contenuto della garanzia e la cui presenza non è fonte di invalidità della garanzia stessa, lo stesso è ovviabile con lo strumento della rettifica, che rimuove l'inserimento nella nota ipotecaria della previsione del termine inferiore a quello di legge inserita per errore rendendo chiaro anche ai terzi che l'iscrizione ipotecaria è soggetta al termine di efficacia ordinario ventennale previsto dall'art. 2847 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 5 febbraio 2015, n. 2075 Svolgimento del processo La Cassa di Risparmio di Rieti iniziava una esecuzione immobiliare nei confronti di Pa.Fr. e M.C. in cui interveniva anche la creditrice ipotecaria P.M.S. . Il credito della banca procedente veniva ceduto ad Intesa Gestione Crediti, che interveniva nella procedura...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1894. La notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario – la tempestività della notificazione esige che la consegna della copia dell'atto per la notifica venga effettuata nel termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, in tale eventualità, la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario non rileva al fine di escludere la tempestività dell'adempimento, ma soltanto, ove necessario, al fine di richiederne la rinnovazione, provvedendovi con sollecita diligenza, da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza. II principio ha portata generale e trova applicazione anche con riferimento alla notificazione da farsi entro il termine assegnato dal giudice d'appello per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  3 febbraio 2015, n. 1894 Premesso in fatto E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 1.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto ha dichiarato inammissibile l’appello interposto da C.D.G. avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1695/08 per...