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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 4 febbraio 2015, n. 5171. Per motivo abietto si intende quello turpe, ignobile, che rivela nell'agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché quello spregevole o vile, che provoca repulsione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  4 febbraio 2015, n. 5171   Ritenuto in fatto   1. Con sentenza del 29/4/2014, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 19/11/2013 dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale della stessa città, con la quale U.F. era stato condannato alla pena di...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 gennaio 2015, n. 1738. La confisca diretta del profitto di reato e' istituto ben distinto dalla confisca per equivalente, e altresi' la confisca del profitto, quando si tratta di denaro o di beni fungibili, non e' confisca per equivalente, ma confisca diretta

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 gennaio 2015, n. 1738 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 gennaio 2015, n. 1725. Nel reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, la prova del dolo e' insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto e' dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia di euro cinquantamila, entro il termine lungo previsto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 gennaio 2015, n. 1725   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. PEZZELLA...

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Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 5 febbraio 2015, n. 5396. La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado

Suprema Corte di Cassazione S.U.P. sentenza 5 febbraio 2015, n. 5396 Ritenuto in fatto l. Nelle prime ore del giorno 1° febbraio 2011, la polizia giudiziaria (Nucleo Operativo-Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Conegliano), in località San Fior, sottoponeva M. B., conducente di un’autovettura, ad alcooltest, ripetuto a distanza di alcuni minuti, il cui esito indicava...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 gennaio 2015, n. 4226. Si configura la truffa aggravata se si percepisce l’indennità di disoccupazione fondata su false dichiarazioni

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 29 gennaio 2015, n. 4226   Ritenuto in fatto   Con sentenza del 13/3/2014 la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca del 30/11/2012, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di L.O. in ordine ai reati di tentata truffa e di falsità...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2015, n. 375. Il dispositivo integra esercizio della potestà giurisdizionale, e costituisce momento decisorio che si consuma con l'esternazione del comando, come normalmente è per ogni manifestazione giurisdizionale. La sentenza non può quindi mai contenere motivazioni, ed un correlato comando, tali da porsi in radicale ed insanabile contrasto con il comando innanzi reso pubblico. Ove ciò avvenga, l'antinomia può essere contestata dalla parte soccombente, a mezzo di gravame, e determina la nullità della sentenza, ossia della complessiva manifestazione giurisdizionale costituita dal dispositivo anticipato e dalla successiva incompatibile motivazione. Non v'è invece spazio per il procedimento di correzione di errore materiale – al più esperibile in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione quando essi siano contestuali, e sempre che dal contesto emerga con evidenza il refuso – posto che, quando il dispositivo è reso pubblico anticipatamente, l'ordinamento è proteso ad elidere la possibilità, od anche il solo sospetto, che vi possa essere un successivo "ripensamento" del giudice

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 gennaio 2015, n. 375 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7896 del 2014, proposto da: L’O. Soc.Coop. Arl in proprio ed in qualità di Mandataria del RTI...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2015, n. 371. La normativa di cui al D.Lgs. 17-8-1999 n. 334, costituisce l'applicazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Le principali misure di prevenzione previste sono tese ad imporre cautela e controlli suoi luoghi e sul processo produttivo, in modo che il rischio sia neutralizzato e depotenziato nella sua fonte. Altre e più avanzate misure di prevenzione si rivolgono invece al territorio circostante la fonte di rischio e sono tese ad evitare che l'inurbamento aggravi gli effetti di un eventuale fallimento delle misure di prevenzione primarie. L' aggravamento del rischio è evitato, in particolare, attraverso l'imposizione di "opportune distanze" tra stabilimenti a rischio ed insediamenti ed infrastrutture. Il legislatore italiano con l'art. 14 del d.lgs cit. ha previsto che: 1) gli enti locali debbano revisionare la pianificazione urbanistica in modo che gli insediamenti residenziali risultino ubicati ad "opportuna distanza" da quelli industriali a rischio; 2) nella more dell'aggiornamento della pianificazione (luogo deputato al contemperamento dell'interesse urbanistico con quello alla sicurezza) il titolo edilizio debba essere rilasciato "previo parere tecnico dell'autorità competente…, sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento". Le esigenze di prevenzione legate al rischio industriale sono state cioè esaurientemente garantite sul versante urbanistico, per il necessario tramite della pianificazione: livello in cui evidentemente l'interesse alla sicurezza si confronta con armonico e funzionale sviluppo edilizio, la conservazione e valorizzazione degli ambiti di godimento e fruizione collettiva, ossia con tutti gli aspetti del possibile utilizzo del territorio secondo criteri urbanistici ma anche socio economici, calibrati sulla realtà territoriale di riferimento considerata nella sua specificità locale. A livello edilizio, ossia attuativo delle previsioni urbanistiche, se e sino a quando queste ultime non siano state ancora revisionate in funzione di prevenzione, le esigenze di prevenzione invece sfuggono a considerazioni di carattere generale e complessivo tipiche della pianificazione, e non possono che concentrarsi sull'eventuale aggravamento del rischio legate al nuovo insediamento residenziale. Talché, ove l'organo tecnico, nell'esercizio delle proprie valutazioni tecnico discrezionali, ravvisi, alla luce della dimensione, dell'ubicazione e delle caratteristiche della progettata iniziativa edilizia e del contesto territoriale nella quale si insedia, un aggravamento del rischio o comunque, non possa escluderlo con ragionevole certezza in forza del principio di cautela, l'amministrazione procedente non ha ulteriori margini. Pretendere che a fronte di un parere tecnico che rileva dei rischi o un aggravamento di quelli esistenti, il funzionario possa valorizzare, in occasione della singola istanza edilizia, altri interessi che consentano l'accettazione del rischio, o addirittura, elementi infrastrutturali o contingenti che ne consentano il superamento, costituisce un quid pluris non previsto dalla legge ed, a ben vedere, sul piano della ragionevolezza, una vera e propria ipocrisia giuridica. I margini d'azione sono piuttosto quelli forniti, ed anzi resi doverosi, dal principio di proporzionalità, sicché se il rischio risiede nelle dimensioni o nell'ubicazione di parti del complesso edilizio non v'è ragione per inibire in radice l'iniziativa edificatoria, dovendosi valutare modifiche idonee a rendere eventualmente compatibile il progetto

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 gennaio 2015, n. 371 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5373 del 2013, proposto da: Comune di Genova, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli...